Il paradosso del Reddito di Cittadinanza: la lezione di dignità della Corte UE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprime contro il Reddito di Cittadinanza: il requisito dei 10 anni di residenza è una discriminazione indiretta verso i cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale.
La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) segna un punto di rottura definitivo rispetto a una delle architetture legislative più discusse della storia recente italiana. Al centro della disputa giuridica non vi è solo una misura di sostegno economico. Essa riguarda l’idea stessa di come uno Stato di diritto possa definire i confini della solidarietà sociale senza scivolare nella discriminazione.
I giudici di Lussemburgo hanno stabilito, infatti, che il vincolo della residenza decennale, inserito nel decreto istitutivo del Reddito di Cittadinanza nel 2019, viola i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’UE, configurandosi come una barriera ingiustificata per chi gode di protezione internazionale.
Il caso: burocrazia contro diritti fondamentali
La vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino straniero, regolarmente residente in Italia da oltre un decennio, ma incappato nelle maglie burocratiche dell’INPS. L’istituto previdenziale, applicando rigidamente il criterio della continuità residenziale previsto dalla norma nazionale, aveva non solo interrotto l’erogazione del sussidio. Esso aveva altresì preteso la restituzione delle somme già versate.

La difesa dell’ente pubblico si basava sulla tesi precisa. Tale misura, infatti, non serviva a soddisfare i bisogni primari, bensì rappresentava uno strumento di politica occupazionale accessibile solo a chi dimostrasse un legame profondo e radicato con il territorio nazionale. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha rigettato questa argomentazione, ricordando che il sostegno al reddito svolge una funzione ibrida. Di fatto, questo costituisce non solo un veicolo verso l’impiego, ma anche una prestazione sociale essenziale volta a garantire un’esistenza dignitosa.
L’illegittimità del “criterio cronologico” del Reddito di Cittadinanza
La normativa europea – nello specifico, Direttiva 2011/95/UE – impone la parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale. La legislazione summenzionata impedisce agli Stati membri di introdurre criteri restrittivi non previsti dall’ordinamento giuridico dell’UE.
Alla luce di ciò, agendo preliminarmente davanti al giudice nazionale, la vittima di discriminazione ha sostenuto che il requisito della residenza decennale poteva essere soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. Di fatto, lo status di beneficiario di protezione internazionale non è permanente e può essere revocato con conseguente rimpatrio. Da qui, l’incompatibilità del criterio cronologico decennale con l’obiettivo del diritto dell’UE di garantire un livello minimo di prestazioni ai soggetti beneficiari di tale status.
Secondo l’INPS, invece, il limite dei dieci anni sarebbe servito a contenere l’impatto economico e amministrativo sulle casse dello Stato. Nonostante ciò, i giudici di Lussemburgo hanno respinto con fermezza tale tesi. Per la Corte di Giustizia, infatti, il costo di una prestazione sociale rimane invariato a prescindere dalla nazionalità del beneficiario.

Detta in altri termini, il fattore della spesa pubblica rappresenta un pretesto tecnicamente irrilevante per giustificare disparità di trattamento. Imporre una permanenza decennale per accedere a strumenti di contrasto alla povertà significa, nei fatti, escludere sistematicamente la quasi totalità dei beneficiari di protezione sussidiaria.
Welfare inclusivo e sovranità limitata
In definitiva, la sentenza trasforma quello che era nato come un esperimento di ingegneria sociale “rivoluzionario” in un caso di studio sulla fragilità giuridica del sovranismo amministrativo. Anche se il sussidio in questione è stato nel frattempo sostituito da nuove forme di assistenza, il verdetto della Corte di Giustizia resta una pietra miliare.
Esso ribadisce che i diritti sociali non possono essere graduati in base alla longevità del certificato di residenza. E questo specialmente quando colpiscono categorie fragili che l’UE si è impegnata a proteggere. La bocciatura di Lussemburgo non è, dunque, un semplice vizio di forma. ma il richiamo a un modello di welfare che deve necessariamente essere inclusivo per restare legittimo agli occhi della comunità internazionale.



La distruzione di un paese civile. Adieu.