Corte di Giustizia UE, la sentenza sull’Ilva di Taranto

Corte di Giustizia UE, la sentenza sull’Ilva di Taranto

La Corte di Giustizia dell’Ue ha emesso una rilevante sentenza sulla tutela dell’ambiente e della salute umana, muovendo dalle vicende dell’Ilva di Taranto.


Lo scorso 25 giugno, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana, fornendo la propria interpretazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Si tratta di una sentenza che rappresenta un importante passo avanti nel definire la stretta connessione che sussiste tra la protezione dell’ambiente e la garanzia della salute dei cittadini, ma che assume altresì rilevanza per il nostro Paese, poiché emessa con riferimento alle vicende riguardanti l’impianto siderurgico dell’Ilva di Taranto.

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano

La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Ue scaturisce da un rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Milano il 16 settembre scorso. Tale strumento – previsto dall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – consente ai giudici nazionali di rivolgersi alla Corte di Giustizia nelle ipotesi in cui sorgano dubbi sull’interpretazione dei Trattati o sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni. dagli organi e dagli organismi dell’Unione.

La normativa su cui la CGUE ha fornito la propria interpretazione e per la quale è stata adita è la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Nello specifico, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su tre questioni.

In primo luogo, se la Direttiva in questione debba essere interpretata nel senso che «gli Stati membri sono tenuti a prevedere una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana quale atto interno ai procedimenti di rilascio o riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva».

Con il secondo quesito, invece, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Ue se il medesimo atto legislativo oggetto di disamina debba essere interpretato nel senso che, ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione, «l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni che siano scientificamente note come nocive derivanti dall’attività dell’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione».

Mediante il terzo quesito, il Tribunale ha chiesto alla CGUE se la Direttiva medesima «debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana».

I principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Ue

Alla luce delle questioni pregiudiziali poste dal Tribunale di Milano, la CGUE ha espresso alcuni principi fondamentali, interpretando la Direttiva 2010/75/UE in conformità con l’art. 191 del TFUE e degli artt. 35 (Protezione della salute) e 37 (Tutela dell’ambiente) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE).

Nel dettaglio, andando con ordine, i Giudici di Lussemburgo hanno primariamente rilevato la necessità di considerare quale atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione (come lo stabilimento dell’Ilva) la previa valutazione degli relativi impatti tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana. La logica sottesa a tale principio risiede nello stretto legame tra tutela dell’ambiente e protezione della salute; quest’ultima non comprimibile per ragioni economiche o ambientali.

In secondo luogo, la CGUE ha sottolineato il ruolo che l’autorità competente al rilascio o al riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione deve svolgere. In particolare, nell’espletamento di tale attività, l’autorità medesima deve prendere altresì in considerazione le sostanze oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.

Da ultimo, i Giudici di Lussemburgo hanno rilevato l’incompatibilità delle continue proroghe concesse al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana, qualora sussistano pericoli gravi e rilevanti; ipotesi, quest’ultima, con riferimento alla quale la Direttiva 2010/75/UE esige la sospensione dell’attività, come precisato dalla CGUE.

Quali implicazioni dalla sentenza della CGUE?

La pronuncia della CGUE suscita qualche riflessione in merito al destino dello stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto. Non è un mistero la rilevanza che tale plesso industriale ha ricoperto per l’economia e l’industria italiana nel corso dei passati decenni; non è un difficile immaginare il peso che, in tal senso, questo possa aver esercitato per l’Italia in Europa.

Prova ne è il tentativo, con diversi interventi normativi, di preservarne il relativo funzionamento, anche a tutela dei numerosi posti di lavoro. Ad oggi, tuttavia, si pongono delle esigenze diverse e superiori, che già sussistevano – a onor del vero – prima che la CGUE si pronunciasse lo scorso 25 giugno. 

Protezione della salute umana, tutela dell’ambiente, garanzia occupazionale e sociale dei lavoratori: esigenze che continuano difficilmente a coesistere, all’interno di una realtà nella quale ci si ritrova a dover scegliere cosa salvaguardare e a cosa rinunciare; la realtà di un harakiri italiano permanente.

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