In vigore il nuovo Patto di Stabilità e Crescita: cosa cambia realmente?

In vigore il nuovo Patto di Stabilità e Crescita: cosa cambia realmente?

Il nuovo quadro normativo del Patto di Stabilità e Crescita è entrato in vigore. Quali sono le modifiche rispetto al passato? Quali prospettive per il futuro?


Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) costituisce uno dei principali strumenti normativi attraverso cui viene disciplinata la governance economica dell’Unione Europea (UE). Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dello scoppio della crisi pandemica, il relativo dibattito politico-giuridico riguardante la rispettiva riforma ha ritrovato nuovo spazio sia tra le Istituzioni comunitarie che all’interno degli Stati membri.

Nel dettaglio, già a partire dalla Grande Recessione del 2008 e dalla crisi dei debiti sovrani del 2011-2012, il PSC aveva mostrato la propria inadeguatezza nei confronti delle differenti situazioni di bilancio e delle diverse prospettive economiche dei Paesi UE, mostrando l’inefficacia di un approccio unico, rigido e non flessibile, come quello applicato durante i summenzionati shock finanziari; uno scenario, questo, che ha condotto la Commissione europea – il 26 aprile 2023 – a presentare alcune proposte legislative volte a rafforzare la sostenibilità del debito e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme.

unione europea, In vigore il nuovo Patto di Stabilità e Crescita

A distanza di circa un anno da tale iniziativa e a seguito delle negoziazioni tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, le anzidette Istituzioni comunitarie hanno rispettivamente approvato e adottato i testi legislativi che costituiscono il corpus normativo della governance economica dell’UE, entrato ufficialmente in vigore lo scorso 30 aprile.

Si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) 2024/1263 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale; al Regolamento (UE) 2024/1264 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; ed, infine, alla Direttiva (UE) 2024/1265 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Analizzando le disposizioni contenute nei testi legislativi sopra richiamati, emergono alcune parole chiave poste a fondamento della riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Tra queste, sostenibilità del debito, flessibilità, investimenti, nonché crescita inclusiva e titolarità statale. In particolare, il nuovo quadro normativo mira a colmare le lacune manifestatesi nelle precedenti crisi e a trarre beneficio dagli insegnamenti recepiti durante la crisi pandemica, attraverso una ristrutturazione del debito mirata per singolo Stato.

Nell’ottica di raggiungere tale risultato, i due Regolamenti e la Direttiva sopra elencati hanno introdotto una nuova versione del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita, modificato il rispettivo braccio correttivo, nonché mutato i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, anche nel tentativo di segnare una chiusura rispetto al passato ed incrementare la resilienza degli Stati membri e dell’UE nel suo complesso avverso gli eventuali shock finanziari futuri.

Entrando nel merito della riforma, sulla scorta dell’esperienza maturata attraverso il Next Generation EU (NGEU), il nuovo Patto di Stabilità e Crescita richiede agli Stati membri di presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine che copra un periodo di 4-5 anni. Nello specifico, si tratta di un percorso pluriennale di spesa pubblica netta realizzato tramite riforme e investimenti che rispondano alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per Paese.

In tale contesto, agli Stati membri con un debito pubblico oltre il 60% del PIL o con un deficit sopra il 3% del PIL, la Commissione presenterà una traiettoria di riferimento basata proprio sulla spesa netta, indicando le modalità attraverso cui ridurre il debito, al fine di metterlo o mantenerlo su un percorso plausibilmente discendente o a livelli prudenti nel medio lungo termine. In aggiunta, i Paesi UE con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 90% dovranno realizzare una riduzione dell’1% annuo dello stesso; quelli il cui rapporto debito pubblico/PIL si inserisce tra il 60% e il 90%, dovranno garantire una diminuzione dello 0,5%.

Secondo le nuove norme, la traiettoria di riferimento deve altresì tener conto di due specifiche garanzie: una salvaguardia della sostenibilità del debito, per garantire una riduzione minima dei livelli di debito pubblico; una salvaguardia per la resilienza del disavanzo o deficit (inferiore al 3%), così da creare riserve di bilancio e margini di spesa preventiva.

Ferma restando la necessità che i summenzionati piani vengano approvati dal Consiglio dell’UE, il nuovo corpus normativo riconosce agli Stati membri la possibilità di prorogare da 4-5 a 7 anni il piano, purché nell’ottica di realizzare una serie di riforme e investimenti in grado di migliorare la resilienza e il potenziale di crescita, supportare la sostenibilità fiscale e affrontare le priorità comuni dell’UE, tra cui la transizione equa, verde e digitale, nonché il rafforzamento della resilienza sociale ed economica.

La riforma modifica, inoltre, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito. Questa, infatti, comporterà l’elaborazione di una relazione da parte della Commissione europea, nei seguenti casi: il rapporto debito pubblico/PIL superi il valore di riferimento; la situazione di bilancio non sia prossima al pareggio o in attivo; le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superino 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.

In tale contesto, l’Esecutivo comunitario effettuerà una valutazione globale equilibrata di tutti i fattori significativi che avranno inciso sulla eventuale inosservanza dei criteri del 3% e del 60% commessa dallo Paese UE interessato; fattori, tra cui il livello delle sfide relative al debito pubblico, nonché gli sviluppi della posizione economica a medio termine e i progressi nell’attuazione di riforme e investimenti.

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