Decreto Paesi sicuri, possibili contrasti col Diritto Ue

All’indomani dell’entrata in vigore del Decreto “Paesi sicuri”, i tribunali italiani si interrogano sulla relativa conformità al Diritto dell’UE.
Il Decreto “Paesi sicuri” (d. l. 158/2024), varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 ottobre, è già divenuto oggetto di dibattito all’interno dei Tribunali nazionali. Tali autorità giurisdizionali, rilevando possibili attriti con il diritto comunitario, hanno ora disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ora disapplicato tout court la nuova normativa. In particolare, mentre il Tribunale di Bologna e, più di recente, quello di Roma hanno rimesso la questione alla CGUE, il Tribunale di Catania ha rilevato da sé il contrasto.
L’adozione del Decreto “Paesi sicuri”
Prima di analizzare i possibili profili di criticità del Decreto “Paesi sicuri”, emersi nelle aule di giustizia, pare utile ripercorrere, in poche battute, l’iter che ha portato alla sua adozione. Lo strumento normativo in questione si colloca, infatti, all’interno dell’azione intrapresa dal Governo per far fronte all’impasse verificatosi a seguito del provvedimento con cui la XVIII sezione civile del Tribunale ordinario di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di dodici migranti nel nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) situato in Albania.
L’ordinanza del Tribunale, in particolare, si fonda su un unico dato: l’impossibilità di convalidare un trattenimento disposto nell’ambito di una procedura di frontiera in mancanza dei relativi presupposti. Trattasi della c.d. “procedura accelerata”, la quale prevede un iter più snello per la valutazione delle domande di richiesta di asilo e che, nelle more, i migranti vengano portati in appositi centri per il rimpatrio. Essa può essere attivata al ricorrere di determinate condizioni o situazioni fra loro alternative, tra cui figura la provenienza dei richiedenti asilo da Paesi considerati sicuri.

Le motivazioni dei giudici
Nel caso di specie, tuttavia, i giudici hanno ritenuto di non poter convalidare il trattenimento proprio in ragione della provenienza dei migranti, ossia Egitto e Bangladesh. Entrambi gli Stati, nel momento in cui è stato emesso il decreto in esame, non potevano essere considerati sicuri ai sensi del diritto nazionale e comunitario. I giudici del Tribunale di Roma sono giunti a tale conclusione sulla base di una lettura combinata di diversi elementi.
In primo luogo, il decreto interministeriale contenente l’elenco dei Paesi sicuri e non, da ultimo aggiornato il 7 maggio 2024, che qualificava tali Stati come “sicuri con eccezioni”. In secondo luogo, la sentenza emessa dalla CGUE il 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), nella quale la Corte ha chiarito che un Paese terzo può essere considerato sicuro solo se tale per tutti i suoi cittadini e nella sua interezza.
Dunque, a ben vedere, il Tribunale di Roma non ha espresso alcun giudizio di merito sull’accordo stipulato tra Italia e Albania, né ha disposto il rientro in Italia dei richiedenti asilo, ritenendo che il problema, nella vicenda in esame, risiedesse non già nella collocazione oltre confine del centro per il rimpatrio, quanto piuttosto nell’assenza di una delle condizioni necessarie per il trattenimento dei migranti in qualsivoglia CPR.
Le criticità del Decreto “Paesi sicuri”
Proprio nel contesto sopra descritto si colloca il Decreto “Paesi sicuri”, contenente un nuovo elenco in cui Egitto e Bangladesh sono stati prontamente classificati come tali. Così facendo, l’Esecutivo ha tentato di superare le pronunce dei Tribunali, introducendo una fonte di rango primario a superamento di quanto rilevato dai giudici, ma così non è stato.
Ed infatti, se è pur vero che rientra nei poteri del Governo stabilire quali sono gli Stati sicuri – e di conseguenza la possibilità di attivare per taluni soggetti la procedura accelerata, la quale consente di trattenere i migranti in questi centri – ciò «non esime il giudice dall’obbligo di verifica della compatibilità di tale designazione con il diritto dell’Unione Europea, obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande Camera, nel procedimento C-406/2022 […]» (così il Tribunale di Catania, sez. immigrazione, decreto del 4.11.2024).
Controllo, questo, che è stato effettivamente esercitato dai Tribunali italiani, i quali hanno ravvisato possibili contrasti con la normativa europea e, nel dettaglio, con la Direttiva 2013/32/UE, come interpretata dai giudici di Lussemburgo nella sentenza prima richiamata. In particolare, i giudici hanno riscontrato, sulla base dei Country of Origin Information (COI), che sia Egitto che Bangladesh sono Paesi in cui ancor oggi si applica la pena di morte e nei quali intere categorie di persone rischiano di essere perseguitate in ragione del proprio genere, orientamento sessuale o religioso, registrandosi altresì numerosi casi di detenzioni arbitrarie, arresti senza mandato e denunce di uso sistematico della tortura.
Nessuno spazio possono quindi trovare valutazioni di ordine politico, con la conseguenza che parlare di uno scontro tra magistratura e governo appare del tutto tendenzioso. I magistrati, i quali in virtù del loro ruolo sono soggetti soltanto alla legge, hanno l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione Europea secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e di disapplicare, quando necessario, la legge nazionale.


