Ex province e voto diretto: ritorno al passato o ripensamento necessario?

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Quali ragioni hanno condotto alla abolizione delle Province in Sicilia e perché, a distanza di dieci anni, buona parte dei componenti dell’Assemblea Regionale sta tentando di reintrodurre le elezioni di primo grado nonostante le ripetute dichiarazioni di illegittimità della Corte Costituzionale.


Martedì 11 marzo 2014, l’Assemblea regionale siciliana approvava, con 62 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge denominato “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”. La Regione Siciliana, sotto la presidenza Crocetta, aboliva con questa manovra di legge le Province, istituendo i Liberi consorzi di Comuni, enti già previsti dallo Statuto speciale, ed eliminava il voto diretto.

Invero, gli organismi dei Liberi consorzi venivano concepiti come “di secondo livello”, in quanto eletti non dal popolo ma dalle assemblee dei consorzi. Veniva altresì disposta la creazione delle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, la cui elezione degli organismi, sempre di secondo livello, sarebbe stata disciplinata con legge successiva.

Nello specifico, la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – pubblicata in data 28 marzo 2014 – con riferimento alla legge regionale n. 8 del 2014, recitava all’art. 1, comma 1:

“Al fine di razionalizzare l’erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito “liberi Consorzi”, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di ‘liberi Consorzi comunali’.”

Tuttavia, ai successivi commi 7 e 8 veniva stabilito:

“I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali”.

Ancora, all’art. 5, comma 1, veniva previsto che:

“Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio”.

Infine, per quanto qui di interesse, l’art. 6, comma 1, disponeva testualmente:

“La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell’Assemblea del libero Consorzio”.

Le norme richiamate indicavano quindi, da una parte, come propria ratio ispiratrice la riduzione dei costi per la pubblica amministrazione ma, dall’altra, istituivano nuovi organismi che, sotto diverso nome, potevano disporre delle risorse finanziarie, materiali, umane e delle sedi già provinciali. Peraltro, si riconosceva al personale dei liberi Consorzi il medesimo trattamento economico previsto per le Province. Il tutto eliminando il voto diretto per gli enti di nuova istituzione.

La richiamata riforma, tuttavia, non trovava nei fatti una piena applicazione, poiché nell’ottobre 2016, febbraio 2017, agosto 2017, aprile 2018, novembre 2018, giugno 2019, marzo 2020, maggio 2020, dicembre 2020, dicembre 2021, febbraio 2024 e ottobre 2024 veniva disposto il rinvio delle elezioni e la proroga dei Commissari.

Le pronunce della Corte Costituzionale

Nell’ambito del quadro storico delineato, il Comune di Enna impugnava dinanzi al TAR quattro decreti del Presidente della Regione Siciliana di nomina e proroga dei commissari straordinari per il Libero Consorzio comunale di Enna.

Con un’ordinanza del 14 febbraio 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento agli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione. La disposizione impugnata rinviava le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani a una data da fissare con decreto del Presidente della Regione Siciliana, da adottarsi «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell’anno 2024», e prorogava al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

Investita della questione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 2024, dichiarava fondate le questioni in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost.. La Consulta, in tale sede, richiamava la sentenza n. 136 del 2023, con cui era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 43, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost. Tale disposizione aveva rinviato le elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana dal 2022 al 2023 e, contestualmente, prorogato il termine finale delle gestioni commissariali delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

La Corte Costituzionale sottolineava come “le quindici leggi regionali precedenti alla n. 16 del 2022, che avevano disposto altrettanti rinvii delle elezioni degli organi degli enti di area vasta della Regione Siciliana, avessero determinato la mancata attuazione dell’assetto istituzionale di tali enti, in contrasto con gli articoli 5 e 114 Cost.”. La Costituzione, infatti, impone l’istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, nel rispetto della loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari; inoltre, il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. risulta violato, poiché il rinvio delle elezioni era stato disposto senza alcuna giustificazione.

Nonostante ciò, la legge regionale Siciliana n. 6 del 2023, promulgata il giorno antecedente al deposito della sentenza n. 136 del 2023 ed entrata in vigore il 8 luglio 2023, rinviava ulteriormente le elezioni del Presidente del libero consorzio comunale e del consiglio metropolitano, prorogando la gestione commissariale delle funzioni di Presidente del libero consorzio comunale sino al 31 dicembre 2024. L’art. 1, comma 1, lettere a) e b) specifica inoltre che il rinvio delle elezioni è disposto «nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, finalizzata all’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti».

Con la sentenza n. 172 del 2024, la Corte Costituzionale così statuiva:

«Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, la circostanza che la legge regionale oggi scrutinata motivi il nuovo rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di riforma, allo stato non ancora compiuti, non vale, ad avviso di questa Corte, a escludere i vulnera costituzionali denunciati dal rimettente, con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost.

In effetti, l’intervento normativo oggi censurato, sommandosi ai sedici che lo hanno preceduto, ha aggiunto un ennesimo anello a quella «catena di rinvii», già stigmatizzata nella sentenza n. 136 del 2023, «che ha fatto sì che le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani non abbiano ancora avuto luogo».

Pertanto, la Corte Costituzionale confermava quanto già affermato: il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, considerata la «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, e il carattere autonomistico loro impresso dall’art. 5 Cost.».

Le novità dall’ARS

Nel contesto delineato, la Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento presentato dal governo per identificare le coperture finanziarie necessarie allo svolgimento delle elezioni dirette dei vertici delle ex Province.

In particolare, è stato previsto che 5 milioni di euro saranno coperti dal bilancio regionale, mentre la parte rimanente delle risorse dovrà essere reperita nei bilanci dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane.

In altri termini, la riforma propone di superare le votazioni di secondo livello, mai attuate, originariamente previste per il 15 dicembre e annullate in vista del ripristino dell’elezione diretta dei vertici delle ex Province, dopo un’interruzione di quasi 15 anni.

Le dichiarazioni dai due schieramenti

Sentito sul tema l’On. Le Vitrano, immediatamente dopo i lavori d’aula del 7 novembre, lo stesso ha chiarito che la riforma ha l’obiettivo di ristabilire la regola della partecipazione democratica nella scelta delle rappresentanze e di meglio redistribuire il carico di lavoro tra i vari organi.

Il deputato regionale di Forza Italia ha inoltre sottolineato come una significativa richiesta in tal senso provenga dal territorio, soprattutto a causa della riduzione dell’efficienza e dei servizi erogati in ambiti cruciali come viabilità, scuole, e la marginalizzazione vissuta da alcuni territori della Regione Siciliana dopo la soppressione delle Province.

Nella stessa occasione, l’On. Le Safina del Partito Democratico ha dichiarato di non essere completamente contrario alle ragioni della riforma, ma ha evidenziato come la manovra di legge si inserisca attualmente in un quadro di illegittimità costituzionale che non può essere ignorato. Ha inoltre messo in evidenza il rischio di un’impugnazione del decreto di indizione delle elezioni di primo livello.

L’On. Le Safina ha quindi auspicato una riforma che porti al ripristino del voto diretto, nell’ottica di una più ampia democrazia, ma solo dopo l’abolizione a livello nazionale della legge Delrio e nel rispetto dei chiari orientamenti della Corte Costituzionale. Ha aggiunto che, nel frattempo, occorre procedere con le elezioni di secondo livello per affrontare temi urgenti come scuole, strade e turismo, nell’interesse dei cittadini.

Da quanto emerso dalle dichiarazioni sopra riportate, appare evidente la convergenza degli schieramenti politici nell’intento di riaffermare un principio di democrazia attraverso l’elezione diretta degli organi delle ex Province, al fine di garantire concretamente le esigenze dei cittadini e dei territori in materie fondamentali.

Di Paola Caratozzolo

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