PNRR, la Commissione europea approva la terza rata
Lo scorso 28 luglio, la Commissione europea ha approvato la terza richiesta di pagamento del PNRR e la revisione mirata della quarta rata.
Lo scorso 28 luglio, la Commissione europea ha approvato, con esito positivo, la valutazione preliminare concernente i 54 traguardi e obiettivi relativi alla terza richiesta di pagamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentata dall’Italia il 30 dicembre 2022, alla luce dei target e milestone stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Nella medesima occasione, l’esecutivo comunitario ha fornito la propria approvazione alla revisione mirata della quarta rata del PNRR.
Il PNRR italiano
Com’è noto, l’Italia rappresenta la principale beneficiaria del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility o RRF), ossia lo strumento portante del Next Generation EU (NGEU), il piano straordinario previsto nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 Luglio 2020, al fine di fornire una risposta comune a livello comunitario all’emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19.
Nel dettaglio, in favore dell’Italia è stata prevista un’erogazione finanziaria complessiva pari a 191,6 miliardi di euro, di cui 69 a titolo di contributi a fondo perduto e 122,6 in prestiti. Tale somma è stata determinata alla luce delle conseguenze sofferte dallo Stato membro in esame a causa della crisi pandemica, nonché della relativa condizione socio-economica valutata in rapporto agli altri Paesi dell’Unione Europea (UE) beneficiari.
Con riferimento alla somma sopra riportata, il 13 agosto 2021 l’Italia ha ricevuto 9 miliardi di euro in sovvenzioni e 15,9 miliardi in prestiti (circa il 13 per cento del totale) a titolo di prefinanziamento, cui si sono aggiunti due ulteriori pagamenti 21 miliardi ciascuno, rispettivamente il 13 aprile e il 9 novembre 2022; pagamenti, questi, di cui il Governo italiano ha potuto beneficiare, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi periodici e dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nell’ambito del PNRR.
La terza richiesta di pagamento
Come precisato in precedenza, l’Italia ha presentato la terza richiesta di pagamento del PNRR alla Commissione europea lo scorso 30 dicembre. Nonostante ciò, l’esecutivo comunitario ha deciso di procrastinare l’erogazione dei relativi finanziamenti, poiché il Governo italiano non aveva raggiunto gli obiettivi concordati. Quanto descritto ha comportato uno slittamento della terza rata pari a 19 miliardi di euro e, consequenzialmente, un ulteriore rinvio del pagamento successivo di 16 miliardi.

Con riferimento all’ammontare della terza richiesta di pagamento, rispetto a quanto inizialmente previsto, sono stati detratti 519,5 milioni che verranno inclusi nelle successive tranche. La ragione di tale riduzione, che ha portato all’approvazione di un pagamento di 18,5 miliardi di euro a seguito di valutazione preliminare positiva della Commissione europea, risiede nella richiesta dello Stato italiano di modificare l’obiettivo relativo al numero di nuovi posti in alloggi per studenti, sostituendolo con un traguardo relativo all’aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di tali posti.
La revisione mirata del PNRR
Accanto alla terza richiesta di pagamento del PNRR, l’Italia ha richiesto alla Commissione europea la possibilità di apportare modifiche specifiche alle misure relative all’erogazione della quarta rata del piano. Si tratta di una revisione mirata, sulla quale l’esecutivo comunitario ha espresso la propria valutazione preliminare positiva e che concerne diversi settori.
In particolare, il Governo italiano ha posto l’accento su: accelerazione e priorità degli interventi di efficienza energetica nell’ambito del cosiddetto “Superbonus”; ampliamento e sviluppo di strutture per l’infanzia; sviluppo dell’industria spaziale; industria cinematografica (in particolare Cinecittà); trasporto sostenibile; promozione ed ecologizzazione del settore ferroviario; sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale; sostegno finanziario all’imprenditoria femminile; promozione del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro nelle regioni meridionali, anche a fini di istruzione e formazione.
Il quadro normativo
La terza richiesta di pagamento – e le richieste in generale mosse dagli Stati membri nell’ambito del NGEU – e la revisione mirata del PNRR sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il RRF, in particolare dagli artt. 21 e 24.
Con riguardo alla prima disposizione, viene prevista la possibilità per i Paesi UE di «presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio», allorquando il Recovery Plan dello Stato interessato, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato. In caso di valutazione positiva, sarà lo stesso esecutivo comunitario a presentare, a sua volta, una nuova decisione di esecuzione del Consiglio.
L’art. 24 del Regolamento in questione, invece, disciplina la procedura di approvazione delle erogazioni concernenti i Recovery Plan nazionali. Se da un lato, previo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nella decisione di esecuzione, è lo Stato membro interessato ad avanzare l’apposita richiesta di pagamento, spetta di contro alla Commissione europea fornire una valutazione preliminare sulla richiesta medesima. In caso di esito positivo, l’esecutivo comunitario trasmette le proprie conclusioni al Comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi.