Economia e Diritto

Doppio cognome, cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale

Con la propria sentenza sul doppio cognome, la Corte Costituzionale segna un passo epocale nella valorizzazione del ruolo di madre e nell’uguaglianza tra genitori.


La Corte Costituzionale ha di recente depositato le motivazioni dell’innovativa sentenza n. 131 (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), che afferma la piena eguaglianza tra i genitori anche in materia di attribuzione del cognome, stabilendo che i figli prenderanno il cognome di entrambi i genitori.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, le norme che attribuiscono ai figli in modo automatico il cognome paterno e, in particolare, l’articolo 262 del codice civilenella parte in cui prevede, in relazione all’ipotesi del riconoscimento effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – si pongono in contrasto con il dettato della Carta costituzionale su più profili, violando contemporaneamente gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., oltre agli artt. 8 e 14 CEDU.

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. La Corte ha stabilito che il cognome del figlio «deve comporsi con i cognomi dei genitori», nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire «ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario», dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete degli interessi del figlio.

Un passo epocale per il ruolo delle madri 

Per chiarire l’importanza e l’impatto sociale delle norme sull’attribuzione del cognome, la Corte evidenzia che il cognome rappresenta «il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato», oltre a collegare ogni personalità individuale con un contesto familiare di provenienza. 

Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, è costante l’affermazione secondo cui il nome è «autonomo segno distintivo dell’identità personale nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come diritto fondamentale della persona umana» (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001, sentenza n. 286 del 2016). 

Secondo le attuali norme sull’attribuzione del cognome, censurate dai giudici costituzionali, dal riconoscimento contemporaneo del figlio – il segno più evidente dell’unione fra i due genitori – deriva l’invisibilità della madre. L’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno produce, infatti, una diseguaglianza fra i genitori, che si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contemporanea violazione degli artt. 2 e 3 Cost. 

doppio cognome

La stessa Corte Costituzionale ha da tempo rilevato che la norma sull’attribuzione del cognome del padre è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull’attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto» (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006). 

Inoltre, non è chiaro come, malgrado la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia definito il matrimonio come l’unione basata sugli stessi diritti e sui medesimi doveri dei coniugi (art. 143 c.c.), sulla reciproca solidarietà e sulla condivisione delle scelte (art. 144 c.c.), permane una visione discriminatoria rispetto alle norme censurate dalla Corte che, attraverso il cognome, si riflette sull’identità di ciascuno. Un lascito che la Corte stessa definisce non più tollerabile.

A fronte di una disciplina che garantisce l’attribuzione del cognome del padre, infatti, la madre è posta in una situazione di asimmetria, che inficia tanto la parità tra i genitori, quanto le possibilità di un accordo, tanto più improbabile nel caso avesse ad oggetto l’attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta attualmente di diritto al padre. Ciò dimostra come senza eguaglianza vengono a mancare le stesse condizioni logiche e assiologiche di un accordo. 

L’importanza di un’evoluzione nel senso dell’eguaglianza dei sessi viene del resto sottolineata anche dalla CEDU, che invita alla «eliminazione di ogni discriminazione nella scelta del cognome, sul presupposto che la tradizione di manifestare l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne» (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66). 

Criticità del doppio cognome

Al fine di prevenire i rischi legati ai vuoti normativi, la Corte ha rivolto un duplice invito al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un «impellente» intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome».

Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che nel caso in cui uno o entrambi i genitori possiedano un doppio cognome, sia data a questi la facoltà di scegliere uno tra i due cognomi da tramandare al figlio. Diversamente, i genitori possono sempre optare, nel superiore interesse del minore, per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, i giudici costituzionali hanno rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle». Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.

Infine, la Corte ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio. Pertanto, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza trova applicazione solo per i casi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.

Malgrado i dubbi ancora forti e le criticità emerse sul regime applicativo del doppio cognome, principalmente legati all’inerzia e ai ritardi del legislatore, la sentenza della Corte Costituzionale  n. 131, del 31 maggio 2022 segna una netta linea di demarcazione, denunciando la permanenza nella legislazione civile italiana di norme discriminatorie per le donne, frutto di un evidente retaggio culturale, che l’Italia non sembra aver superato del tutto.  


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Simona Rizza

Nata a luglio del 1992, sono cresciuta tra libri e montagne dell’entroterra siculo. Per Eco Internazionale scrivo principalmente di Europa, protezione internazionale e migrazione, cambiamenti climatici e, soprattutto, parità di genere.