adozione casi particolari

La Corte Costituzionale si pronuncia sull’adozione “in casi particolari”

Con propria sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 55 legge 184 del 1983 relativa al diritto del minore ad una famiglia.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 55 legge 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui stabilisce che l’adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, per violazione degli articoli costituzionali 3, 31 e 117 co.1, in riferimento all’articolo 8 della CEDU che sancisce il diritto alla vita privata e familiare.

L’adozione in casi particolari

Come noto, l’adozione è un istituto che permette di creare un rapporto di filiazione fra soggetti che non sono legati fra loro da un vincolo di sangue. In Italia la disciplina è rinvenibile nella legge n. 184 del 1983, che è stata parzialmente modificata dalla legge n. 149 del 2001, e che è valida sia per le adozioni nazionali sia per quelle internazionali.

Nello specifico, l’ipotesi dell’adozione in casi particolari è prevista dall’art. 44 della legge n. 184/1983 e tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi e i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio. I casi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previsti dalla legge e sono i seguenti:

– persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

– il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

– i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/1992, e siano orfani di entrambi i genitori;

– constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

I casi del minore portatore di handicap e del minore orfano di entrambi i genitori sono stati inseriti con la riforma del 2001 (L. n. 149), rafforzando la funzione solidaristica dell’adozione in casi particolari. 

La vicenda

Con ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell’Emilia Romagna, sede di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Nello specifico, il Tribunale si è espresso in relazione agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, e all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, il rimettente – ossia l’autorità giudiziaria che introduce un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (nel caso di specie, il Tribunale ordinario per i minorenni dell’Emilia Romagna) – ha posto in evidenza che il ricorrente nel giudizio a quo aveva chiesto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, di adottare una minore, figlia biologica del partner a cui è legato con un’unione civile e con il quale ha condiviso un percorso di fecondazione assistita, effettuato all’estero, che ha consentito la nascita della bambina.

Il giudice a quo (rimettente) aveva accolto soltanto la domanda di adozione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente. Di ostacolo a tale accoglimento sarebbe il rinvio che l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera all’art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che «[l]’adozione non induce alcun rapporto civile […] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».

La decisione della Corte Costituzionale

La tutela dell’interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione. Il minore adottato – nelle ipotesi conosciute come “adozione in casi particolari” – ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni». 

Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano. È quanto si legge nella motivazione della sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale.


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