Amy Coney Barrett e il funzionamento della Corte Suprema

Le udienze di conferma per la candidata alla Corte USA Barrett iniziano con un Senato diviso. Una nomina rilevante per i meccanismi già complessi della Corte.


Le udienze di conferma per la candidata alla Corte Suprema degli Stati Uniti Amy Coney Barrett, nominata dal presidente Donald Trump, sono iniziate ieri, mentre il Senato, a guida repubblicana, sollecitava la sostituzione della defunta giudice Ruth Bader Ginsburg con l’obiettivo di cementare la maggioranza conservatrice della Corte prima del giorno delle elezioni. Non poche, però, le rimostranze dei democratici che continuano ad appellarsi alla necessità di provvedere alla nomina del nuovo giudice dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre, lasciando così agli elettori la scelta sulla nuova maggioranza della Corte Suprema. I democratici stanno, infatti, cercando invano di ritardare la conferma accelerata, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza dell’incontro durante la pandemia dopo che due senatori sono risultati positivi al coronavirus. Nella mattinata di ieri un gruppo di manifestanti si è peraltro riunito davanti al Dirksen Senate Building a Washington per protestare contro la conferma della giudice Barrett. 

L’udienza, iniziata alle 9 di ieri e trasmessa in streaming sulla rete nazionale, ha visto la Barrett seduta al tavolo dei testimoni per affrontare tutte le domande. La commissione giudiziaria del Senato ha dato il via a quattro giorni di dichiarazioni e testimonianze in un ambiente che è stato alterato dalle condizioni pandemiche. Alcuni senatori, infatti, stanno partecipando a distanza e la sala delle udienze è stata organizzata tenendo conto delle preoccupazioni per la salute pubblica. 

La nomina di Amy Coney Barrett si inserisce perfettamente all’interno della strategia repubblicana che, negli ultimi dieci anni, ha cercato di assicurarsi il favore della Corte, soprattutto sulle questioni economiche e di diritto societario. Malgrado, infatti, l’informazione mediatica porti a pensare che la Corte Suprema degli Stati Uniti risolva solo controversie inerenti le più alte questioni sui diritti civili e le libertà personali, in realtà i nove giudici nominati a vita trascorrono la maggior parte del loro tempo ad occuparsi di diritto societario e fallimentare, con importanti ripercussioni sulla microeconomia del Paese. Se Barrett venisse confermata dal Senato, i repubblicani non otterrebbero solo un altro giudice favorevole alle imprese prima delle elezioni di novembre, ma godrebbero anche del favore di un terzo membro della Corte che ha lavorato direttamente in quella squadra legale che ha convinto la Corte Suprema degli Stati Uniti a consegnare, nel 2000, la presidenza ai repubblicani. 

Il curriculum di Barrett sulle questioni sociali, poi, è estremamente degno di esame: ha firmato un annuncio che critica la nota sentenza Roe vs. Wade, suggerendo che un tribunale più conservatore potrebbe accettare restrizioni statali sulle cliniche abortive; si è dichiarata a favore dell’amministrazione Trump sulle politiche migratorie restrittive e, come giudice, ha scritto opinioni dissenzienti contro i limiti dei diritti sulle armi.

Volendo indagare meglio il ruolo che la nuova giudice avrebbe all’interno della Corte, appare indispensabile approfondire l’organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario statunitense. Questo, infatti, si basa sul principio della sovranità separata tra gli Stati e la Federazione. Ciascuno Stato, dunque, è individualmente dotato di propri organi preposti all’amministrazione della giustizia. Pertanto, negli Stati Uniti d’America, la giustizia è amministrata da 51 diversi e separati ordini giudiziari: quelli dei cinquanta Stati e quello dello Stato Federale.

Al vertice di ciascun ordine si pone una Corte Suprema statale, mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America è sola al vertice di tutto l’ordinamento. Anche abbreviata con l’acronimo SCOTUS, la Corte Suprema rappresenta il tribunale di ultima istanza di Stato ed è anche il garante e l’interprete della Costituzione. È, inoltre, l’unico tribunale direttamente disciplinato da quest’ultima: l’articolo 3 stabilisce che il potere giudiziario deve essere rivestito da una Corte Suprema e da Corti di rango inferiore. Su questa base essa è stata formalmente creata dall’approvazione da parte del Congresso dello Judiciary Act del 24 settembre 1789 e la sua prima riunione ha avuto luogo il 2 febbraio 1790. 

È formata da nove giudici che restano in carica a vita: quando uno di loro muore, si ritira o viene rimosso tramite impeachment (quest’ultimo caso non si è mai verificato), il Presidente in carica nomina il sostituto, che viene confermato con il voto del Senato.

L’art. 3.2 della Costituzione americana disciplina i poteri della Corte, stabilendo che essa ha giurisdizione su tutti i casi derivanti dalla Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti e da tutti quei trattati conclusi sotto la loro autorità. Accanto a questi, l’articolo 3.2 prevede che siano di competenza della Corte anche i casi che riguardano ambasciatori e pubblici ministeri, i casi nei quali gli Stati Uniti rappresentano una parte, le controversie tra due o più Stati e addirittura quelle quelle che sorgono tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato.

L’ambito di competenza della Corte Suprema è, dunque, veramente esteso e la sua giurisdizione si articola in due tipi: original jurisdiction e appellate jurisdiction. La giurisdizione di primo tipo si applica ai casi riguardanti ambasciatori e consoli e quelli nei quali lo Stato è parte. In tal caso il più alto organo giudiziario decide in prima e in ultima istanza: è quindi l’unico organo ad esaminare il caso. 

Quando invece si parla di appellate jurisdiction, si fa riferimento alle decisioni prese in secondo o in terzo grado. Questa ipotesi si concretizza tramite tre tipi di ricorsi: ricorso delle parti avverso alla sentenza della corte inferiore, su writ of certiorari, su certification. Quest’ultima è prevista nel caso in cui a giudicare su una questione siano due giudici, invece che tre, i quali siano in disaccordo tra loro e, dunque, richiedano l’intervento della Corte Suprema. 

La maggior parte dei casi presentati alla Corte avviene però tramite il writ of certiorari, che coincide con una richiesta da parte della Corte Suprema stessa nei confronti di una Corte inferiore di inviarle la documentazione di un caso, che non ha soddisfatto le parti in causa. L’organo giudiziario non è obbligato ad accogliere tali istanze e, di solito, ciò avviene solo se la natura del procedimento potrebbe rivelare un significato più importante sia a livello politico-economico nazionale che per l’armonizzazione generale. Numericamente vengono inviate alla Corte più di 7000 richieste all’anno, ed essa ne accetta circa 100-150. Per accettare il caso servono i voti favorevoli di almeno quattro dei nove giudici dell’organo.

Le sentenze emesse hanno una duplice efficacia: da una parte risolvono il procedimento contenzioso e, dall’altra, vincolano tutti i tribunali federali e statali, secondo il principio tipico del sistema di common law.

Esiste, poi, un terzo potere che la Costituzione non indica, ma che la Corte Suprema ha assunto nel tempo: la cosiddetta judicial review, cioè la prerogativa di stabilire se le leggi federali (cioè emanate dal Congresso o dal Presidente) o locali (quelle degli Stati) rispettino o meno la Costituzione. In caso contrario, alla Corte viene riconosciuta l’autorità di invalidare le leggi. La judicial review è diventata col tempo il compito principale della Corte e le ha conferito un ruolo politico di primissimo piano.

Poter annullare una legge conferisce alla Corte Suprema una capacità notevole di influenzare la politica. Alcune sue decisioni hanno infatti indirizzato in modo importante la vita degli americani. Se la Corte suprema influenza la politica, è però anche vero il contrario: i giudici, infatti, tendono a riflettere gli orientamenti politici dei presidenti che li nominano. Non sappiamo, allora, se il nono giudice della Corte Suprema USA esprimerà la voce politica di un Presidente decaduto o confermato. 



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