Il “nuovo” reato di occupazione arbitraria di immobile

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Lo scorso 10 settembre la Camera ha approvato l’articolo 10 del “DDL Sicurezza”, volto ad introdurre il “nuovo” reato di occupazione arbitraria di immobile.


Ha superato positivamente il vaglio della Camera dei deputati l’articolo 10 del “DDL Sicurezza“, il quale mira ad introdurre, all’interno del nostro codice penale, un nuovo reato. Trattasi dell’art. 634 bis, rubricato “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. Tale disposizione prevede una pena da due a sette anni di reclusione per “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”, nonché per colui che “si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri, ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. 

Tale norma, giova sottolineare, non è ancora stata introdotta nel nostro ordinamento. Il via libera di Montecitorio costituisce infatti solo il primo passo di un iter che, per giungere a completamento, necessita dell’ulteriore approvazione da parte del Senato del medesimo testo e, dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo allora, dunque, potremo dire dell’avvenuta entrata in vigore del reato previsto dall’art 634 bis, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di successioni di leggi nel tempo. 

Siffatta specifica appare altresì necessaria alla luce di un altro dato significativo, ossia che non si tratta, in realtà, di un reato del tutto nuovo. L’inserimento di tale articolo all’interno del DDL prima e il benestare della Camera dopo, infatti, hanno suscitato aspre contestazioni da parte dell’opposizione, la quale ha sottolineato l’inopportunità di inserire l’art. 634 bis in presenza di altre norme, all’interno del nostro sistema penale, che censurano la medesima condotta. L’occupazione abusiva di immobili, infatti, viene oggi sanzionata ai sensi dell’art. 633 cp, il quale stabilisce una pena detentiva da uno a tre anni e una multa da 103 a 1032 euro per chiunque invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o, comunque, di trarne profitto.

Meno fondate appaiono le critiche di chi teme che, con l’introduzione della “nuova” fattispecie, possano venire colpiti da sanzione penale coloro i quali, versando in una condizione di morosità incolpevole, non riescono a pagare il canone di locazione. In realtà, a ben vedere, la norma punisce solo chi occupa o detiene un immobile mediante violenza o minaccia o chi si appropria di un immobile (o di sue pertinenze) mediante artifizi o raggiri. 

Si prevede dunque che la condotta venga posta in essere secondo specifiche modalità che, in teoria, nulla avrebbero a che vedere con situazioni di morosità incolpevole. Viene inoltre specificato che la condotta detentiva o di occupazione deve essere “senza titolo”, mentre la presenza di un eventuale contratto di locazione costituirebbe di per sé un titolo idoneo, almeno fino a risoluzione dello stesso.

Non va, comunque, dimenticato che nei casi più estremi potrà pur sempre intervenire lo stato di necessità come causa di giustificazione: saranno quindi i giudici di merito a valutare, caso per caso, la responsabilità penale di ciascuno, potendosi tra l’altro muovere all’interno di una cornice edittale abbastanza ampia, che consente di adattare la pena al caso sottoposto a giudizio.

L’articolo 10 del disegno di legge, tuttavia, non esaurisce così il proprio contenuto. Esso infatti, al terzo comma, prevede l’inserimento, all’interno del codice di procedura penale, dell’art. 321 bis. Lo scopo è chiaramente quello di rendere maggiormente effettiva la tutela attraverso l’introduzione di una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile abusivamente occupato. In particolare, il citato articolo prevede che il giudice competente, su richiesta del P.M., possa disporre, con decreto motivato, il rilascio dell’immobile. 

Inoltre, quando l’immobile occupato costituisce l’unica abitazione del denunciante e quando vi siano, al tempo stesso, fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, la polizia giudiziaria ordina immediatamente il rilascio dell’immobile e ne dispone il rilascio coattivo in caso di resistenza, previa autorizzazione del P.M. medesimo. Tali atti dovranno comunque poi essere convalidati dallo stesso e, se non viene disposta la restituzione dell’immobile, anche dal giudice.

Nulla esclude che il testo dell’articolo 10, così formulato, possa divenire oggetto di emendamenti in Senato. Ad ogni modo, qualunque opinione nel merito non può prescindere dalla lettura del dato normativo. Tanto è necessario per una discussione consapevole sull’operato del legislatore.

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