tetto contante europa

UE, verso un tetto comune al contante

In questi giorni, è al vaglio delle Istituzioni europee il nuovo corpus normativo dell’UE in materia di antiriciclaggio. Quali sono i punti fondamentali?


I fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – soprattutto i rischi che da tali attività illecite derivano – rappresentano una seria minaccia per il sistema finanziario dell’Unione Europea (UE) e per la sicurezza dei suoi cittadini. 

È proprio per tali ragioni che è previsto, a livello comunitario, un quadro normativo – che trova il suo nucleo nella Direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche – volto a migliorare la trasparenza riguardo alla titolarità delle società e dei trust, rafforzare i controlli sui Paesi terzi a rischio, affrontare i rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali, rafforzare la cooperazione tra le unità nazionali di informazione finanziaria (UIF), nonché migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio e la Banca Centrale Europea (BCE).

Le proposte della Commissione europea

Il 20 luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative a tutela dei cittadini e della stabilità finanziaria dell’UE, volto a consolidare il quadro normativo antiriciclaggio previsto a livello comunitario e a contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money Laundering o AML), il finanziamento del terrorismo (Countering Terrorism Financing o CTF) e, in generale, la criminalità organizzata.

Nel dettaglio, il corpus legislativo proposto dalla Commissione europea – delineato avendo specifico riguardo alle sfide nuove ed emergenti legate all’innovazione tecnologica, come le valute virtuali, la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e la natura globale delle organizzazioni terroristiche – includeva:

– un Regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE in materia di AML/CFT;

– un Regolamento in materia di AML/CFT, contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva;

– una sesta Direttiva in materia di AML/CFT (AMLD6), che sostituisce l’attuale direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri;

– una revisione del Regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

La posizione del Consiglio dell’UE

Muovendo dalle proposte presentate dall’esecutivo comunitario, il Consiglio dell’UE, lo scorso 7 dicembre, ha concordato la propria posizione su un Regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché su una nuova Direttiva (AMLD6) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le norme contenute in tali atti legislativi mirano, in primo luogo, a estendere l’applicazione della disciplina antiriciclaggio dell’UE a tutto il settore delle cripto-attività, ricomprendendovi anche quei prestatori di servizi che ancora non vi erano soggetti. Nel dettaglio, le disposizioni oggetto di discussione obbligheranno  a tali prestatori di effettuare adeguate verifiche sui fatti e sulle informazioni della clientela, quando la stessa esegua operazioni per un importo pari o superiore a 1.000 EUR.

Per incrementare l’efficacia del quadro normativo sull’antiriciclaggio in materia di cripto-attività, il Consiglio UE ha altresì previsto misure intese a limitare i rischi in relazione alle operazioni con portafogli “self-hosted”, nonché specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per quanto concerne i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

Quanto precisato determinerebbe, quale diretta conseguenza, una maggiore difficoltà a mantenere l’anonimato quando si effettuano operazioni di vendita o di acquisto di valute virtuali; caratteristica, questa, che da sempre ha delineato la natura delle piattaforme exchange di cripto-valute e che, proprio in ragione dell’anonimato, si è da sempre prestata quale terreno fertile per attività di riciclaggio di denaro o legate ad ulteriori fattispecie di reato, come la truffa contrattuale.

Limite di 10.000 EUR all’uso del contante

Nell’ottica di garantire la stabilità finanziaria dell’Unione dalla criminalità organizzata e dalle attività illecite di riciclaggio di denaro, il Consiglio dell’UE ha fissato un limite massimo di 10.000 EUR per i pagamenti in contanti, lasciando agli Stati membri la possibilità di individuare un tetto inferiore.

Se si considerano i Paesi UE nel loro insieme sotto questo specifico aspetto, ad oggi la mappatura che può essere disegnata risulta molto omogenea: vi sono Stati membri che superano (Croazia, Cipro, Estonia, Ungheria) o eguagliano (Malta e Repubblica Ceca) la soglia indicata sia dalla Commissione europea che dal Consiglio; altri che non impongono alcun limite (Germania, Olanda, Austria, Finlandia e Irlanda); altri ancora che, invece, hanno un tetto massimo già conforme con la futura normativa (Italia, Francia, Spagna, Svezia, Grecia, Polonia, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Portogallo, Lituania, Danimarca e Romania).

In materia di pagamento in contanti all’interno dell’ordinamento dell’UE trova applicazione il Regolamento (UE) 2021/776, che effettua uno specifico rinvio al Regolamento (UE) 2018/1672, il quale prevede l’obbligo di una dichiarazione doganale per singola persona che trasporti con sé al confine somme pari o superiori a 10.000 EUR.

Paesi terzi e titolarità effettiva

Con specifico riguardo ai Paesi terzi, il Consiglio dell’UE si è soffermato su quelli inseriti – o che verranno inseriti – nelle liste del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), ossia l’ente di riferimento a livello internazionale in materia di norme antiriciclaggio. Nello specifico, i Paesi terzi presenti in tali liste – “nera” e “grigia” – verranno inclusi in quelle corrispondenti dell’Unione.

Per far ciò, non sarà necessario che la Commissione europea espleti il processo di identificazione già svolto dal GAFI, con considerevole risparmio di tempo e di risorse e con trascrizioni tempestive che, a seconda della lista di riferimento, comporteranno un’applicazione, da parte dell’UE, di misure proporzionate ai rischi presentati dal Paese terzo di volta in volta valutato.

Nel proprio progetto legislativo, in linea con quanto proposto dalla Commissione europea il 20 luglio 2021, il Consiglio dell’UE si è posto, quale ulteriore obiettivo, quello di rendere più trasparenti le norme sulla titolarità effettiva e di armonizzarle maggiormente. Tale titolarità poggia su due componenti, quali la proprietà e il controllo, che dovranno essere analizzati per valutare in che modo viene esercitato il controllo su una persona giuridica e per identificare tutte le persone fisiche che sono titolari effettivi di tale persona giuridica.

Come si evince dall’analisi condotta, si tratta di un corpus normativo che tenterà di rispondere alle principali sfide che l’era tecnologica e l’evoluzione digitale e della criminalità organizzata impongono, per tutela i cittadini UE e la stabilità finanziaria dell’Unione.

Come precisato dal Ministro delle Finanze della Repubblica ceca, Zbyněk Stanjura: “Per riciclare il denaro sporco, i singoli criminali e le organizzazioni criminali hanno dovuto cercare lacune nelle nostre norme vigenti, che sono già piuttosto rigorose. Ma la nostra intenzione è di colmare ulteriormente queste lacune e applicare norme ancora più rigorose in tutti gli Stati membri dell’UE. I pagamenti in contanti di importo elevato, oltre i 10 000 EUR, diventeranno impossibili. Sarà molto più difficile cercare di mantenere l’anonimato quando si acquistano o si vendono cripto-attività. Non sarà più possibile nascondersi dietro vari livelli di proprietà delle società. Diventerà difficile anche riciclare denaro sporco attraverso gioiellieri o orafi”.