Gli incentivi per il turismo previsti dal Decreto rilancio

 
 

Nel Decreto rilancio, il Governo ha previsto anche degli incentivi per il settore turistico che risulta fra i settori più colpiti dalla pandemia.


L’emergenza Covid-19 ha condotto il legislatore ad introdurre specifiche misure a sostegno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, mediante l’approvazione del Decreto rilancio, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77/2020. 

Oltre allo stanziamento di risorse finanziarie e all’erogazione di fondi diretti, volti ad agevolare la ripresa dei settori che hanno subito, con impatto maggiore, le conseguenze della pandemia – tra cui, indubbiamente, quello del turismo – il Decreto si incentra prevalentemente nella previsione di agevolazioni fiscali, rimborsi e bonus. 

La novella legislativa, in primo luogo, ha introdotto il Tax credit vacanze, ossia un credito che ha lo scopo di supportare le famiglie con ISEE non superiore ai 40.000 €, nel sostenimento dei costi necessari per trascorrere un periodo di vacanza nel territorio nazionale, nell’ambito di agriturismi, Bed & Breakfast e imprese turistico-ricettive in possesso dei titoli richiesti dall’ordinamento. Tale credito può essere utilizzato nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2020, nella misura di un massimo di 500 € e da un solo componente per nucleo familiare.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito, esso è spendibile: nella misura del 20%, a titolo di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi; per il residuo 80%, in termini di corrispettivo dovuto all’attività che eroga il servizio turistico. Quest’ultimo, successivamente, è rimborsato al soggetto che fornisce i servizi come credito di imposta, di cui è possibile usufruire in compensazione; ciò consente, dunque, la circolazione del medesimo credito, stante la possibilità di cessione dello stesso a soggetti terzi. 

Un’altra misura prevista dal Decreto rilancio, che merita certamente di essere menzionata in questa sede, prevede l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU, per l’anno 2020, a beneficio dei possessori di stabilimenti balneari, termali, agriturismi, villaggi turistici e altre strutture affini, di cui all’art. 177 del D.L. n. 34/2020. 

Ancora, ulteriori previsioni si rinvengono in materia di agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio, che vengono sostenute sia mediante lo snellimento delle complesse procedure burocratiche afferenti al settore turistico, sia attraverso la possibilità di accedere a specifiche esenzioni fiscali.

Più nello specifico, tali misure sono state disposte a favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo del suolo pubblico, tra cui i gestori degli esercizi di ristorazione – compresi bar, locali per la somministrazione di bevande alcoliche ed esercizi similari – nonché le imprese nell’ambito delle quali, all’erogazione dei medesimi servizi, si accompagna un’attività di intrattenimento, come le sale da gioco, da ballo, ovvero gli stabilimenti balneari.

Per questi soggetti, difatti, è previsto che, nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2020, vi sia un’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal relativo canone (COSAP). Com’è noto, inoltre, i medesimi soggetti erogatori erano già stati esonerati, nei mesi di marzo e aprile, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, con l’ulteriore previsione di un rimborso, a carico del Comune, nelle ipotesi di versamento già effettuato. 

È stata prevista, inoltre, una procedura semplificata per coloro i quali intendono proporre domanda di nuove concessioni, ovvero per l’espansione delle superfici di suolo pubblico già in gestione, in base alla quale, oltre all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, le richieste possono essere depositate per via telematica, con allegata la sola planimetria. 

Il Decreto rilancio, ancora, ha previsto il divieto di indire gare di evidenza pubblica aventi ad oggetto i beni inamovibili del demanio marittimo. Gli attuali concessionari, difatti, dietro pagamento del relativo canone, salvo che in ipotesi di revoca della concessione, ovvero di decadenza della stessa per fatto colposo del concessionario, continueranno ad usufruire di detti provvedimenti amministrativi, al fine di sopperire alle perdite patite durante l’emergenza epidemiologica. 

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Per quanto concerne, invece, gli incentivi al turismo culturale, il Decreto rilancio ha previsto che gli studenti universitari e gli iscritti ad un master o ad un dottorato di ricerca possano viaggiare sulla rete ferroviaria italiana, a titolo gratuito, per un mese a loro scelta, nonché accedere, alle medesime condizioni, a monumenti, musei e siti archeologici. 

In materia di rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici, ancora, è stata estesa a 18 mesi la validità dei voucher – già introdotti con il Decreto “Cura Italia” – che possono essere richiesti tanto a titolo di rimborso per viaggi e iniziative di istruzione non portate a termine, quanto con riguardo all’emissione di biglietti aerei, navali e ferroviari, ovvero con riferimento ai contratti di soggiorno, con previsione di estensibilità anche ai periodi da trascorrere all’estero.  

Qualora gli acquirenti dei servizi sopracitati non intendessero usufruire dei voucher erogati, è stato disposto l’obbligo del rimborso, decorsi i 18 mesi dall’emissione, o 12 mesi nel solo caso di contratti di trasporto. Al fine di garantire effettività ai diritti dei consumatori, a tale previsione si è aggiunta l’istituzione di un apposito fondo, volto a garantire un indennizzo, in ipotesi di insolvenza o fallimento dell’operatore turistico chiamato ad emettere i voucher

Ulteriori fondi, in ultimo, sono stati istituiti a sostegno del turismo, tra cui: il fondo per il turismo, che mira a sostenere lo svolgimento di operazioni di mercato finalizzate all’acquisto, alla valorizzazione e alla ristrutturazione degli immobili impiegati nel settore turistico; il fondo per la promozione del turismo in Italia, volto a sostenere la ripresa del settore nel territorio nazionale; e il fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, finalizzato ad incentivare la ripresa delle attività di erogazione di servizi nel settore del turismo.

Ciò che è certo, comunque, è che la novella legislativa ponga degli obiettivi ambiziosi e fornisca strumenti concreti a sostegno tanto del consumatore quanto degli erogatori dei servizi turistici; appare interessante rilevare, al riguardo, come nessuna delle precedenti crisi economiche aveva condotto all’introduzione di misure così potenzialmente impattanti. 

L’effettivo funzionamento degli strumenti introdotti dal Decreto rilancio, nell’ambito del settore turistico, potrà essere valutato, con maggiore consapevolezza, già a partire dalla fine di quest’anno. In considerazione degli incentivi e delle misure introdotte, dunque, pare che il legislatore, questa volta, abbia agito con maggiore concretezza e, scongiurando future ricadute e adottando tutte le precauzioni necessarie, forse, il messaggio da cogliere è uno: viaggiate, contro la paura.