La Convenzione di Istanbul e la violenza sulle donne

La Convenzione di Istanbul rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare il problema della violenza di genere.


Secondo il Rapporto SDGS 2018 “Informazioni Statistiche per l’Agenda 2030 in Italia”, fornito dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in Italia 6 milioni 788 mila donne hanno subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 31,5 per cento delle donne tra i sedici e i settanta anni. Si tratta di numeri la cui veridicità è tristemente confermata anche dai dati elaborati dal sistema informativo del Ministero dell’Interno, il Sistema di indagine (SDI), che raccoglie informazioni sia sui delitti denunciati dai cittadini presso gli uffici competenti, sia sui delitti che le Forze di Polizia accertano autonomamente.

Rispetto ai primi dati pubblicati da Istat nel 2014 le cose non sembrano migliorare granché, o meglio: aumentano leggermente le condanne, ma la violenza sulle donne è ancora molto diffusa, la percentuale di chi denuncia è bassa e solo per un ridotto numero degli iscritti in procura si avvia un’azione penale.

Convenzione di Istanbul

A più di venticinque anni di distanza dalla risoluzione del 20 dicembre 1993 delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne, il fenomeno della violenza di genere rappresenta un problema sociale e culturale ancora radicato e non contrastato efficacemente. Una società che aspiri ai più alti livelli di civilizzazione e progresso necessita di seri strumenti di intervento. L’Italia ha fatto un passo avanti in tale direzione ratificando nel 2013 la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, redatta a Istanbul dal Consiglio d’Europa nel 2011.

La Convenzione di Istanbul rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare questa grave forma di violazione dei diritti umani. Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori sono i cardini della Convenzione.

Si tratta, inoltre, del primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una distinzione tra uomini e donne non più unicamente basata sulle loro differenze biologiche, ma concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che assegnano ai due sessi ruoli e comportamenti distinti. In sostanza, è un rinnovato invito a promuovere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini, poiché la violenza sulle donne ha profonde radici nella disparità tra i sessi all’interno della società ed è perpetuata da una cultura che tollera e giustifica la violenza di genere e si rifiuta di riconoscerla come un problema.

Il 29 ottobre 2018 è stato trasmesso al Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) – organismo indipendente del Consiglio d’Europa, responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul – il Rapporto delle associazioni di donne sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Il lavoro del GREVIO si basa sui rapporti forniti dai governi e dalla società civile – c.d. “rapporto ombra” – per valutare le misure legislative e politiche assunte dagli Stati membri del Consiglio d’Europa per dare piena ed efficace attuazione alle misure previste dalla Convenzione di Istanbul.

Il Rapporto prodotto per l’Italia da oltre 30 tra associazioni ed esperte attive sui temi della Convenzione di Istanbul, coordinate dalle avvocate Elena Biaggioni e Marcella Pirrone di D.i.Re, presentato alla stampa il 26 febbraio 2019, evidenzia come lo Stato italiano ha prestato negli anni sempre più attenzione al tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ma lo ha fatto quasi esclusivamente sul versante normativo ed in particolare sul versante della criminalizzazione delle condotte.

Già nel 2006 erano state criminalizzate le condotte relative alle mutilazioni genitali femminili (MGF), e nel 2009 è stato introdotto il reato di atti persecutori (stalking). Nel 2013, poi, sono state introdotte, con procedura emergenziale, alcune norme in ambito penale; nello stesso anno la previsione di un piano nazionale anti-violenza e l’importante ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul; da allora si sono succeduti alcuni altri interventi normativi per adeguare l’Italia ai parametri della Convenzione.

Se il dato normativo formale in Italia ha avuto sviluppi concreti, lo stesso purtroppo non può dirsi per tutto il substrato necessario ed indispensabile a garantire l’implementazione efficace delle norme da parte dei soggetti a ciò preposti, per dare cioè risposte efficaci alle donne e ai figli/e che chiedono supporto per uscire dalla violenza.

Nel loro percorso, infatti, le donne, trovano ancora troppi ostacoli sia con le forze dell’ordine, che con i professionisti/e dell’ambito sociale e sanitario, dovuti alla poca preparazione, formazione e professionalizzazione sul fenomeno della violenza, ma soprattutto causati dal substrato culturale italiano, caratterizzato da profondi stereotipi sessisti e diseguaglianze tra i generi, oltre che da pregiudizi nei confronti delle donne che denunciano situazioni di violenza, cui ancora si tende a non credere.

Malgrado gli avanzamenti normativi degli ultimi anni permane, dunque, l’inefficacia sostanziale di un sistema che si contraddistingue per la precarietà dei fondi assegnati alle case rifugio e ai centri anti-violenza, la difficoltà di accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza, le criticità nel procedimento penale, ma soprattutto in quello civile con la sempre più devastante interpretazione della regolamentazione dell’affidamento figli/e nei casi di violenza; e ancora per le problematiche specifiche delle donne migranti nonché per il grande vuoto riguardante la condizione delle ragazze e delle donne con disabilità; «tutti temi che necessitano investimento, culturale ed economico, non mera criminalizzazione».