Violenza economica, la lettura innovativa della Corte di Cassazione

Violenza economica, la lettura innovativa della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 519/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato penalmente perseguibile la condotta di omissione del pagamento delle spese straordinarie a opera dell’ex coniuge, riportando l’attenzione sul fenomeno della violenza economica di genere.


La vicenda giuridica

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto condannato, in entrambi i gradi di giudizio, per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Il ricorrente, imputato per la mancata corresponsione all’ex moglie dell’assegno di mantenimento dei figli, di quello divorzile, e del 50% delle spese straordinarie, lamentava la violazione del principio di irretroattività della legge penale.

Secondo tale principio, la condotta da lui posta in essere tra il 2013 e il 2017 non avrebbe dovuto essere penalizzata in quanto assoggettata al regime di cui agli artt. 12 sexies della legge n. 898/1970 e 3 della legge n. 54/2006. Di contraltare, la Corte ha statuito che costituisce fattispecie penale l’inadempimento protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto è obbligato a fornire.   

Risalta agli occhi la sensibilità della Corte verso quelle forme di violenza domestica più subdole e difficili da riconoscere, anche per chi le subisce. Si tratta di “violenza economica”, alla quale la Corte ha dato un significato onnicomprensivo di «correlati comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica», nonché «le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia», entrambe risultato di atti comprovati di violenza o di prevaricazione psicologica, che, come tali, sono unilateralmente imposti.

Nel caso di specie, la donna era stata privata dalla propria autosufficienza finanziaria, essendo costretta dall’ex coniuge a dedicarsi alla famiglia, non lavorando per sé, bensì essendo anche onerata di prestare servizio non retribuito presso l’azienda del marito, oltre al pedante e pressante controllo continuo sugli spostamenti che esulavano dalle normali mansioni domestiche.

La neutralità mascherata della “violenza economica”

Siamo di fronte a un ulteriore intervento di giustizia creativa volto a combattere le molteplici forme di prevaricazione sociale che hanno la massima espansione all’interno della vita coniugale, e soprattutto sotto il profilo della dipendenza economica. Una forma di prevaricazione subdola in quanto non immediatamente visibile sul corpo, e quindi come tale, minimizzata nella prassi giudiziaria, che tende a riconoscerla solo laddove assume un ruolo complementare e integrativo rispetto alle aggressioni fisiche. 

Sebbene la Convenzione di Istanbul abbia segnato un passo avanti nel riconoscere agli abusi economici pari dignità – se non anche effetti più profondi e duraturi – della violenza fisica, si tratta pur sempre di una condotta “gender neutral”, il cui discostamento dalla violenza di genere avvalora quell’atteggiamento minimalista, di cui si è detto prima. La Convenzione, infatti, limitatamente alle «altre forme di violenza», quali quella economica, prevede solo misure di carattere extra-penale nell’ottica di correggere la disuguaglianza relazionare e garantire il “normale” riassestamento della condizione di vita coniugale.

Il carattere innovativo della sentenza in materia di violenza economica

La sentenza in questione, appigliandosi alla dottrina costituzionalistica, ha, invece, osservato come la matrice della violenza economica risieda nella assente o parziale attuazione dei diritti costituzionali delle donne, e in particolare, del diritto al lavoro, alla proprietà e alla parità in famiglia.

Violenza economica, la lettura innovativa della Corte di Cassazione

Ha, in maniera innovativa, superato le precedenti pronunce che penalizzavano la mancata corresponsione delle spese straordinarie solo ove tali spese riguardassero bisogni elementari, portando la persona offesa a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno, con annesse indagini volte a dimostrare la sussistenza di redditi sufficienti, che il più delle volte sono indirizzate a verificare l’eventuale presenza del nuovo partner e la sua capacità economica.

Non a caso i dati statistici dimostrano come il momento più pericoloso per chi ha vissuto una condizione di violenza domestica è quello della separazione, in cui in chiave vendicativa la donna viene messa nella condizione di chiedere al padre dei figli – e a volte addirittura di supplicarlo – di adempiere agli obblighi di natura economica, e quindi è posta nella condizione di continuare a dipendere dall’uomo da cui si è separata.

La difficile individuazione della condotta maltrattante

Purtroppo, l’estrema genericità del dettato normativo di cui all’art. 572 c.p. ha dato adito a polemiche sul ruolo interpretativo del giudice, il quale potrebbe dare seguito a interpretazioni per nulla univoche e basate su giudizi soggettivi. La dottrina prevalente ritiene che l’oggetto del delitto in questione sia la personalità della vittima in senso ampio intesa come dignità umana nell’ambito di una relazione interpersonale connotata da un rapporto di solidarietà e comunanza di vita.

Problematica è anche la configurazione del delitto quale reato di mera condotta o di evento. La prima qualificazione aggirerebbe il rischio di relativizzare il reato perché legato alla sensibilità individuale della vittima e alla sua capacità di resistenza psichica; la seconda risponderebbe ai casi in cui la reiterazione degli atti provochi un evento naturalistico, ossia la sofferenza fisica e morale, che in ogni caso non è contemplato dalla fattispecie.

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