Acquisizione KKR-NetCo, l’UE apre un’indagine formale
Lo scorso 24 luglio, la Commissione europea ha aperto un’indagine formale sull’acquisizione KKR-NetCo. Analizziamo i dettagli del caso.
Dopo le vicende relative all’operazione UniCredit-Banco BPM, la Commissione europea ha avviato un’indagine formale sull’acquisizione di NetCo da parte di KKR & Co. Inc. (KKR). Come specificato nel comunicato stampa del 24 luglio scorso, l’Istituzione dell’UE ritiene che KKR abbia fornito informazioni inesatte o fuorvianti durante l’esame dell’operazione. Per tale ragione, l’acquisizione KKR-NetCo verrà analizzata sotto un’ulteriore lente, nonostante il 30 maggio 2024 abbia ottenuto l’approvazione senza condizioni dall’esecutivo europeo.
I soggetti dell’operazione
KKR è un’impresa di investimento di livello mondiale, fondata nel 1976 da Jerome Kohlberg, Henry Kravis e George Roberts. Con le sue diverse sedi negli Stati Uniti, nonché in Europa, Medio Oriente e Asia, tale società offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo.
NetCo, invece, è una società italiana con sede a Milano che comprende sia la rete fissa primaria e dorsale di Telecom Italia S.p.A. (TIM), sia FiberCop S.p.A. (FiberCop). Quest’ultima fornisce servizi esclusivamente passivi sulla rete secondaria di TIM e provvede all’ammodernamento delle attività secondarie di TIM mediante il passaggio dalle reti in rame a quelle in fibra ottica in Italia. Per rete fissa primaria si intende quell’infrastruttura che collega la centrale telefonica del fornitore di servizi alla centralina esterna. Le reti fisse secondarie, invece, collegano la centralina esterna ai locali dell’utente.
Notificazione e approvazione dell’acquisizione KKR-NetCo
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni tra imprese (EUMR), l’operazione relativa all’acquisizione KKR-NetCo è stata notificata alla Commissione europea il 19 aprile 2024. In tale contesto, l’esecutivo dell’UE ha il compito di effettuare una valutazione proprio su quelle concentrazioni e acquisizioni che riguardano società che superano le soglie di fatturato indicate all’art. 1 EUMR. L’obiettivo di siffatta analisi si rinviene nella necessità di tutelare la concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE).
Sulla scorta del quadro normativo appena delineato, la Commissione europea ha approvato l’acquisizione KKR-NetCo il 30 maggio 2024. Nel proprio esame, infatti, l’Istituzione dell’UE ha ritenuto che l’impatto dell’operazione sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga in Italia non fosse tale da ridurre in modo significativo il livello di concorrenza.
L’esecutivo europeo ha fondato la propria autorizzazione principalmente sulle garanzie offerte dagli accordi a lungo termine esistenti con diversi richiedenti l’accesso, tra cui Fastweb e Iliad, per come stipulati da FiberCop. Sulla base di quest’ultimi, infatti, KKR non potrà rendere meno favorevoli le condizioni di accesso all’ingrosso o porre fine a tale accesso.
L’avvio dell’indagine formale
L’EUMR – in particolare l’art. 13 – fornisce alla Commissione europea un potere di ispezione significativo presso le imprese e le associazioni di imprese, al fine di espletare al meglio i propri compiti. In tale prospettiva, l’indagine formale avviata lo scorso 24 luglio si pone l’obiettivo di valutare se KKR sia venuta meno all’obbligo di fornire informazioni corrette in merito all’operazione. Si tratta di un’indagine separata dalla procedura che ha condotto all’approvazione senza condizioni dell’operazione KKR-NetCo.
Nel dettaglio, l’esecutivo dell’UE prenderà in esame gli accordi a lungo termine sopra richiamati, vagliandone sia l’accuratezza, che la completezza. Tali caratteristiche risultano essenziali, poiché le notifiche e le risposte alle richieste di informazioni sono le fonti primarie utilizzate dalla Commissione europea per esaminare fusioni e acquisizioni.
Per tale ragione, l’art. 14 EUMR legittima l’Istituzione dell’UE ad infliggere sanzioni alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscono informazioni inesatte o fuorvianti. In aggiunta, la violazione di tale norma potrebbe comportare la revoca dell’autorizzazione dell’operazione, secondo quanto previsto dall’art. 6 EUMR.
La Commissione europea ha già provveduto ad informare KKR dell’apertura dell’indagine formale per i motivi sopra indicati. Non resta, adesso, che attendere gli esiti dell’esame che l’esecutivo dell’UE condurrà nelle prossime settimane.


