IA e giustizia predittiva, un sistema integrato di grande lungimiranza
L’IA e la giustizia predittiva integrano un sistema da cui discendono diverse riflessioni. Analizziamolo, alla luce della normativa vigente e futura.
Negli anni recenti, il settore della giustizia è stato interessato alle eterogenee applicazioni dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA), con riferimento ad esempio alla selezione, all’interno di vaste banche dati, dei precedenti più adatti alle istanze di parte o dei passaggi motivazionali più aderenti al caso di specie, alla prevedibilità dell’esito della decisione che costituisce un “problema sociale unitario” (predictive justice) e alla ricerca di soluzioni processuali più convincenti rispetto alle controversie sottoposte (cyberjustice).
Non pochi sono stati gli esperimenti concreti di parziale sostituzione della decisione umana con l’ausilio dell’IA che hanno riguardato i sistemi di giustizia di common-law, come il “caso Loomis” (2013) di applicazione negativa, e di civil-law, con particolare riguardo al nostro ordinamento, ove la giurisprudenza ha cercato di sopperire all’assenza di una normativa organica con prime pronunce riguardanti il diritto di autore (C. Cass. Civ., sez. I, n. 1107/23); l’azione amministrativa (Consiglio di Stato Sez. Sesta Sentenza n. 2260/19); le procedure di mobilità automatizzate dei lavoratori (Trib. Roma sez. Lavoro Sent. n. 1565/23); la lotta ai contenuti illegali on-line (Trib. Roma, sez. civile, sent. n. 15184/22).
A completamento di un percorso normativo iniziato ad aprile 2021, il 12 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2024/1689 adottato da Parlamento europeo e Consiglio il 13 giugno 2024, il quale stabilisce un quadro armonizzato per lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione Europea.
Come spiega una nota del Consiglio, la legislazione relativa ai sistemi giudiziari segue un approccio «basato sul rischio», così riportato al paragrafo 61, secondo cui: «Alcuni sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».
Il regolamento qualifica poi, in particolare, ad alto rischio «i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti», nonché dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie «quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti», escludendo da tale qualificazione i «sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi».
Dunque, dal quadro delineato, si deduce un utilizzo degli strumenti di IA esclusivamente funzionale alla semplificazione e al supporto del potere decisionale, potere che rimane all’autonomia della sfera giudiziaria, senza possibilità di sostituzione.
Invero, anche il nostro ordinamento ha contribuito all’aggiornamento del sistema integrativo di intelligenza artificiale e giustizia predittiva con l’emanazione del disegno di legge del Consiglio dei Ministri n. 78 del 23.04.24, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, di cui viene fornita la definizione all’art. 2 come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

Sul possibile ingresso dell’IA in area decisionale, l’art.14 del presente testo normativo propone un orientamento sovrapponibile a quello presentato dal Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di riserva al magistrato della decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.
Significativa, in proposito, una pronuncia incidentale sul ruolo dell’intelligenza artificiale: «il ruolo concreto della tutela giudiziaria trova la sua ragion d’essere nella applicazione pratica della norma astratta che va calata nella situazione concreta, tenendo conto e valorizzando la specificità delle singole situazioni (diversamente verrebbe meno il ruolo assegnato al giudice e la decisione diverrebbe automatico risultato dalla asettica applicazione di norme demandabile senza alcuna difficoltà ad una intelligenza artificiale)» (Trib. Roma, sez. Sesta civile, sent. n. 10000/23).
Così come in una più recente pronuncia si dava atto nel ricorso respinto, che il ricorrente aveva, tra le altre, utilizzato il sistema “Chat GPT” per la verifica di vincoli urbanistici nell’area di costruzione, che tuttavia, assieme ad altri elementi probatori, non erano serviti all’accoglimento del ricorso (Cass. Pen. Sez. III., N. 14631/24).
Si assiste anche all’ingresso dei sistemi di intelligenza artificiale nel Codice di procedura civile, con riferimento alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario, in ordine alle vertenze aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, come disposto dall’art. 15 che suggerisce una possibile modifica dell’art. 9 del Codice di procedura civile.
Non manca la regolamentazione dell’interazione dei sistemi di intelligenza artificale con l’esercizio della professione forense, che l’art. 12 circoscrive a «attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», ammonendo sull’uso di un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo al fine di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
Di fatti, si riscontra che l’introduzione dell’intelligenza artificiale negli studi legali sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti legali affrontano le sfide quotidiane, grazie alla capacità dei software basati sull’IA di automatizzare processi ripetitivi, di analizzare grandi volumi di dati legali sia dei modelli del passato che delle tendenze emergenti nell’ambito legale, col solo obiettivo di rinsaldare la fiducia dei clienti e mantenersi competitivi nel panorama legale.
In conclusione, si può affermare che, fino a questo momento, l’IA è vista come strumento, e non come fine; il rischio della sua integrale sostituzione alla decisione umana sarebbe la cristallizzazione del sistema decisionale, incapace di aderire alle aspettative e all’evoluzione della società. Pur tuttavia, non mancano orientamenti volti ad attribuirle il ruolo di filtro e ausilio tecnico per abbreviare i tempi della giustizia e consentire di ridurre il carico dei procedimenti iscritti a ruolo dagli utenti, e si possono anche registrare attive applicazioni pratiche. Ne è un esempio la piattaforma privata francese “Predictice” con l’applicativo “Assistant”, un’intelligenza artificiale sviluppata per rispondere a tutte le domande legali, citandone le fonti, accessibile ai tecnici del diritto.


