Decreto Lavoro, le novità sul sostegno al reddito

Il Decreto Lavoro 2023 prevede importanti modifiche in tema di misure di sostegno al reddito, di diritto del lavoro e di interventi in supporto alle aziende.


Il 4 maggio 2023, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il cd. Decreto Lavoro, D.L. 48/2023, che ha introdotto una serie di “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Il Decreto legge prevede, infatti, degli interventi che vanno a introdurre e modificare non solo alcune importanti norme in tema di diritto del lavoro, come le causali del contratto a tempo determinato, ma ridisegna anche le misure previste in tema di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza

Di seguito alcuni degli interventi di maggior importanza.

Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024, entra in vigore l’assegno di inclusione, pensato come misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inclusione sociale, di formazione, di lavoro e politiche attive del lavoro. Si tratta, si legge nel Decreto legge, di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa.

L’assegno è riconosciuto, a seguito di richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un soggetto portatore di disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne, oppure un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che dà accesso all’assegno per l’invalidità civile.

Tali nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’assegno, in possesso di specifici requisiti che riguardano sia requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, che requisiti riguardanti la condizione economica e il possesso di beni durevoli dell’intero nucleo familiare.

calderone decreto lavoro 2023
La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone (Foto: Ansa)

Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione fino al raggiungimento di soglie che vengono individuate sulla base della composizione del nucleo familiare e della presenza di soggetti fragili e moltiplicata per il corrispondente parametro della nuova scala di equivalenza, e non può essere comunque inferiore a 480 euro annui. È erogato mensilmente a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, per un primo periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi alla volta.

Il beneficio, in quanto mezzo di contrasto alla povertà, è esente dalla tassazione IRPEF ed è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Non ha invece diritto all’assegno di inclusione il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatti salvi i casi in cui le dimissioni siano state presentate per giusta causa o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato, il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi l’anno. I redditi eccedenti tale limite devono essere comunicati all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Qualora sia decorso tale termine, senza che il componente del nucleo familiare ne abbia dato notizia all’Ente previdenziale, l’erogazione del beneficio è sospesa fino a quando tale obbligo non venga ottemperato e, comunque, non oltre i tre mesi dall’avvio del lavoro, decorsi i quali l’assegno decade. All’Inps va poi comunicata ogni tipo di variazione che modifica lo stato del nucleo familiare al momento della richiesta del beneficio.

L’assegno è richiesto con modalità telematiche attraverso il portale online dell’Ente previdenziale che, dopo una verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, lo riconosce previa iscrizione del richiedente presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, al fine di permettere la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Il beneficio economico dell’assegno di inclusione è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, la Carta d’inclusione, che permette di effettuare prelievi entro un limite mensile non superiore a 100 euro per ogni singolo individuo componente del nucleo familiare, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento del contratto di locazione. 

I componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, previa identificazione dei bisogni sia dell’intero nucleo familiare che dei singoli componenti. Sono tenuti a tale obbligo tutti i componenti, sia maggiorenni che minorenni, che abbiano assolto agli obblighi scolastici, non occupati e non frequentanti nessun regolare corso di studi.

Sono esclusi invece da tale obbligo i titolari di pensione diretta, o comunque soggetti con età pari o superiore a 60 anni, nonché i soggetti portatori di disabilità, la cui condizione lavorativa è regolarmente affidata al collocamento mirato, e i componenti affetti da malattie oncologiche. 

Controlli severi e risvolti penali sono infine previsti dal Decreto legge qualora chiunque renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi per ottenere indebitamente il beneficio economico.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Decreto lavoro introduce modifiche in tema di Reddito di cittadinanza. Gli attuali percettori del Reddito di cittadinanza potranno mantenere il beneficio fino alla sua naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Alla fine di tale periodo, la misura attuale sarà sostituita dal Supporto per la formazione e il lavoro, che entrerà in vigore a settembre 2023, e dal 1° gennaio 2024 dall’Assegno per l’inclusione.

Al fine di favorire l’ingresso al mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale, appartenenti ai nuclei familiari non interessati dall’Assegno di inclusione, dal 1° settembre 2023 entra in vigore il Supporto per la formazione e il lavoro, pensato come misura di sostegno economico per l’attivazione lavorativa, attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento e di politiche attive del lavoro.

La misura interessa persone tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui. La misura è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e con ogni altro strumento di integrazione e di sostegno al reddito per la disoccupazione.

L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro iscrivendosi con modalità telematica mediante la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. L’erogazione del beneficio è condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e prevede la convocazione del richiedente presso il Centro per l’impiego di competenza per la stipula del patto di servizio personalizzato. 

Una volta sottoscritto il patto di servizio, il beneficiario può ricevere, attraverso la piattaforma, offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in progetti di formazione. In caso di adesione a progetti formativi o di inserimento in progetti di pubblica utilità, per tutta la loro durata e comunque per un massimo di 12 mesi, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, pari a 350 euro mensili. Il beneficio mensile è erogato mensilmente dall’Inps. 

Maggiorazione dell’assegno unico e universale

Il Decreto Lavoro introduce una modifica per quanto riguarda l’assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare, si riconosce una maggiorazione di 30 euro per ciascun figlio nel caso di presenza di un unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto.

Modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato 

Il D.L. 48/2023 introduce anche importanti novità e modifiche per quanto riguarda il contratto a tempo determinato.

Nello specifico, vengono previste nuove causali da apporre a quei contratti a termine la cui durata superi i 12 mesi e, comunque, sempre entro i 24 mesi totali: in primis, il Decreto legge riferisce alla competenza dei contratti collettivi nazionali, rimandando a questi di individuare le causali. In assenza della previsione della contrattazione collettiva, il Governo individua le “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” identificate dai contratti collettivi applicati in azienda e, comunque, non oltre il 30 aprile 2024. In ultimo, è confermata la classica causale della sostituzione di altri lavoratori. 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti è aumentato di 4 punti percentuali. Questo comporterà un aumento sul netto nei cedolini paga dei mesi in oggetto e una maggiore capacità di acquisto.


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