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Buy Now Pay Later, la nuova frontiera dei pagamenti digitali

Il c.d. “Buy Now Pay Later” rappresenta uno dei trend dei pagamenti digitali più in rapida crescita negli ultimi anni. Quali sono le sue caratteristiche?


La Pandemia da Covid-19 ha obbligato il mondo ad accelerare i propri processi di digitalizzazione ed è proprio nell’ambito di questa espansione tecnologica che possiamo inquadrare la forte crescita del cosiddetto “Buy Now Pay Later” (anche “BNPL“).  

Nella sua forma più tradizionale, il BNPL è detto anche “Pay in X“, in quanto si sostanzia in un finanziamento a breve termine (che non eccede i 3 mesi) per acquisti di importo non elevato (in media circa 100 euro), da rimborsare in un numero variabile di rate. Il pagamento della prima rata avviene al momento dell’acquisto, le successive a scadenze predefinite. Un tratto distintivo del BNPL è che generalmente non è previsto il pagamento di interessi da parte del consumatore e che esiste un limite massimo di spesa sostenibile per singolo cliente. 

Se da un lato il consumatore non è soggetto a commissioni e/o interessi, dall’altro l’esercente paga commissioni più elevate rispetto a quelle richieste dalle società che gestiscono carte di credito tradizionali – comprese tra il 2 per cento e il 12 per cento – con la prospettiva, ovviamente, di aumentare il volume delle vendite e di ridurre il tasso di abbandono del carrello.

Il concetto di dilazione di pagamento sul quale si fonda il BNPL non è ovviamente nuovo; tuttavia, gli operatori BNPL sono riusciti a semplificare il processo e a incrementare la facilità d’uso dello strumento riuscendo, spesso con il supporto dell’intelligenza artificiale, a fornire valutazione del merito creditizio in tempo reale. 

Negli anni il modello BNPL ha subito importanti evoluzioni, al fine di tenere conto delle mutate esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda nei vari Paesi. Alcune piattaforme, ad esempio, riconoscono la possibilità di utilizzare la formula di “Pay in X” per importi che eccedono i limiti convenzionalmente imposti, dietro pagamento di interessi da parte del cliente.

Questa modalità, che prende il nome di “POS lending“, si distingue dal cosiddetto credito al consumo sia per la rapidità con cui avviene la valutazione del merito senza scambio bilaterale di documenti con il cliente, sia per la maggiore facilità d’uso. Altre piattaforme invece hanno iniziato a offrire, limitatamente solo ad alcuni Paesi, anche conti correnti bancari.

Tale fenomeno, che può essere collocato tra il settore del digital lending – ossia l’erogazione diretta di finanziamenti da parte di soggetti non bancari che forniscono prestiti a medio-lungo termine alle imprese, allo scopo di finanziare progetti di crescita, acquisizioni o sostenere rifinanziamenti – e quello dei tradizionali pagamenti digitali, è una realtà FinTech che nasce intorno al 2012 in Europa con Klarna e che successivamente si è diffusa anche negli Stati Uniti ( 2013) con Affirm e in Australia ( 2014) con Afterpay.

Queste piattaforme, pioniere del BNPL, ovviamente non sono le uniche. Oltre alle già citate Klarna, Affirm e Afterpay (acquisita nel 2021 da Block-Square), tra le piattaforme più utilizzate al mondo troviamo Quadpay e Sezzle (entrambe acquisite dall’australiana Zip Co rispettivamente nel 2021 e nel 2022), mentre tra gli operatori più attivi nel nostro Paese possiamo citare Scalapay – unicorno italiano fondato nel 2019 – Clearpay, Pagolight, Pagodil e PayPal. Quest’ultima ha fatto il suo ingresso nell’autunno 2020, offrendo servizi “Pay in X” in Francia, Regno Unito e Stati Uniti per poi espandere la sua offerta ad altri Paesi, fra cui l’Italia da dicembre 2021.

Buy Now Pay Later, la magnitudo del fenomeno

Da quanto emerge dal “Global Payments Report – WorldPay 2022” della Fidelity National Information Services (FIS), multinazionale americana leader nell’offerta di servizi collegati al mondo FinTech, il BNPL è un fenomeno in fase di significativo consolidamento in  Australia, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Europa del Nord. Rispetto a quest’ultimo cluster, il best of breed è senz’altro la Svezia in cui nel 2021 il 25,2 per cento del valore dei pagamenti e-commerce sarebbe stato effettuato nella forma del BNPL, a fronte di un commercio elettronico che rappresenta il 17,9 per cento del commercio totale. 

Con riferimento all’Italia, nel 2021 solo il 4 per cento del valore dei pagamenti e-commerce sarebbe stato effettuato tramite formule di BNPL, a fronte di un mercato del commercio elettronico che rappresenta in termini di valore il 6,5 per cento del commercio totale.

Le previsioni effettuate dalla FIS mostrano come, seppur con magnitudo differente, il fenomeno del BNPL sia in crescita ovunque. Si prevede che nel 2025 il 5 per cento del valore dei pagamenti e-commerce e il 2 per cento del valore dei pagamenti in negozi fisici a livello globale verrà effettuato tramite il ricorso alla formula BNPL. Spostando il focus sulla realtà europea, patria di tale fenomeno, gli stessi dati si dovrebbero attestare rispettivamente al 12 per cento e al 3 per cento. 

Tali previsioni di crescita trovano riscontro anche nello studio fatto da Statista – fornitore leader di dati di mercato e sui consumatori – dal quale emerge che il valore globale delle transazioni BNPL fra il 2019 e il 2021 è cresciuto da 34 miliardi di dollari a 120 miliardi di dollari (+86 miliardi di dollari, +253 per cento). La stima per il 2022 vede un significativo incremento del dato rispetto all’anno precedente, attestandosi a 214 miliardi di dollari (+94 miliardi di dollari, +70 per cento). In una visione di medio periodo, nell’arco piano 2021-2026, si prevede una crescita di +456 miliardi di dollari (+380 per cento), il che porterebbe le transazioni BNPL nel 2026 ad attestarsi ad un valore di circa 576 miliardi di dollari su scala globale.

 

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Foto: Gilles Lambert

Possibili rischi

Lo sviluppo delle transazioni BNPL porta con sé anche possibili rischi tanto per il consumatore quanto per il sistema economico. 

Dal lato del consumatore senz’altro va evidenziato il rischio di un eccessivo indebitamento di quella parte di utenti che non ha sviluppato in modo sufficiente la capacità di razionalizzare le proprie spese, soprattutto in ragione del fatto che gli operatori BNPL non provvedono a fornire alle agenzie di credito dati sui prestiti erogati, non rendendo possibile quindi una corretta valutazione dell’esposizione complessiva di un soggetto nei confronti del sistema. 

Il deficit informativo che si genera in tal modo sull’esposizione debitoria dei soggetti finanziati potrebbe favorire un sovra indebitamento rispetto alle reali capacità di spesa degli acquirenti, determinando per gli utilizzatori l’accumulo inconsapevole di una quantità di debito complessivo insostenibile. Tale circostanza, in una lettura “worst case“, potrebbe compromettere la capacità del soggetto di rimborsare altri debiti sottoscritti a più lungo termine (come ad esempio mutui immobiliari) oppure obbligare il soggetto a sottoscrivere ulteriori finanziamenti per coprire le rate della transazione BNPL. 

Da quanto appena delineato, dovrebbe derivare una riflessione sulla necessità di introdurre adeguate misure di tutela dei consumatori al fine di evitare che il frequente ricorso al BNPL porti a situazioni di precarietà finanziaria strutturale. A tal fine sarebbe opportuno proporre interventi volti ad assicurare ai consumatori la possibilità di compiere scelte finanziarie consapevoli.

Sempre nell’ambito dei rischi a cui si espone il consumatore, va tenuto conto anche dei costi da sostenere in caso di eventuali insolvenze. Infatti, il ricorso alle transazioni BNPL può risultare tremendamente oneroso per i consumatori in caso di ritardo o mancato pagamento. Si pensi che Afterpay, nella formula “Pay in 3“, in caso di ritardi nei pagamenti delle due rate successive a quella pagata in sede di acquisto del prodotto, applica al consumatore commissioni che possono attestarsi fino al 25 per cento del valore totale dell’ordine. Nel medesimo scenario appena descritto, Scalapay applica commissioni di ritardo che arrivano al 15 per cento del valore del prestito (ossia la somma della 2° e 3° rata).

Oltre al maggior costo il consumatore, in caso di insolvenza, si troverà a far fronte anche al divieto di accendere nuovi finanziamenti fino al saldo del debito. Nei casi più gravi, si può arrivare anche alla segnalazione dell’insolvenza ad agenzie di credito.

Questa pratica molto aggressiva sugli scaduti attuata dalle piattaforme BNPL è data principalmente dall’importo medio dei prestiti, che è molto contenuto, ma è anche uno strumento molto utile ad aumentare la marginalità degli operatori, dato il tasso di insolvenza che risulta sopra la media.

Dal punto di vista sistemico, invece, al fenomeno dei BNPL è stata più volte associata la potenziale minaccia di arrecare instabilità finanziaria e di minare la protezione del consumatore, richiamando così l’attenzione delle Authority e dei legislatori di tutti i Paesi. L’intento sarebbe quello di definire un framework regolamentare atto a prevenire ogni eventuale rischio predisponendo quindi adeguate e appropriate cautele.

Infatti, va evidenziato che, data la rapidità con cui il fenomeno BNPL si sta evolvendo, allo stato attuale, né a livello europeo né in ambito nazionale esistono norme specifiche per la sua disciplina. 

Come riportato nel numero 730 della collana Questioni di Economia e Finanza pubblicato da Banca d’Italia nel corso del mese di novembre sul tema del BNPL, la disciplina contrattuale nella formula “Pay in X” sfugge alla legislazione europea attualmente in vigore.

La direttiva europea sul credito ai consumatori del 2008 (“Consumer Credit Directive“, o “CCD”), recepita in Italia con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, infatti, esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione del Titolo VI – Capo II del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti – credito ai consumatori) i «finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri», i «finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme», oltre che i «finanziamenti di importo inferiore a 200 Euro».

Il tema del recente sviluppo delle transazioni BNPL ha attirato anche l’attenzione del legislatore europeo, il quale ha proposto una revisione della direttiva europea sul credito ai consumatori, portando alla realizzazioni pertanto della cosiddetta CCD II, che tenga conto dei cambiamenti che i significativi processi di digitalizzazione hanno determinato all’interno del mercato. Richiamando nuovamente la pubblicazione di Banca d’Italia, le revisioni proposte prevedono di: 

– estendere l’ambito di applicazione della CCD per includere, fra gli altri, i finanziamenti di importo inferiore ai 200 Euro, quelli nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme (e quindi anche il “Pay in X”); 

– rendere le offerte di credito più chiare e fruibili per i consumatori che utilizzano piattaforme digitali (es. BNPL), riducendo le informazioni da fornire ai clienti negli annunci pubblicitari e adattando i requisiti informativi ai dispositivi digitali; 

– rivedere le regole sulla valutazione del merito creditizio per assicurare che il giudizio sia basato su informazioni economico-finanziarie necessarie, sufficienti e proporzionate, obbligando quindi gli operatori BNPL a svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio degli utilizzatori;

– introdurre regole sull’uso di fonti alternative di dati per condurre una valutazione del merito di credito che rifletta i principi del General Data Protection Regulation (GDPR).

Si stima che il testo definitivo entrerà in vigore entro la fine del 2024. 

Conclusioni

La combinazione di diversi fattori, quali l’aumento della digitalizzazione sulla spinta del Covid, i bassi tassi di interesse, la fase espansiva del ciclo economico, la regolamentazione ancora in fieri del comparto, ha favorito negli ultimi anni una rapida evoluzione del fenomeno BNPL. I cambiamenti del quadro macroeconomico e regolamentare degli ultimi mesi potrebbero determinare impatti significativi sul settore del BNPL. 

Dal punto di vista macroeconomico, su tutti, va richiamato l’aumento dei tassi interesse che potrebbe avere potenziali impatti sugli operatori BNPL, sia in termini di maggiore costo del debito sia in termini di tassi di default più elevati. 

Da un punto di vista regolamentare, l’entrata in vigore nel prossimo futuro della nuova direttiva europea sul credito ai consumatori (CCD II) sottoporrà gli operatori BNPL a una normativa più stringente, con un rafforzamento inoltre dei presidi a tutela dei consumatori. Tale orientamento regolamentare non riguarda solo l’Europa, anche altri Paesi si stanno muovendo nella stessa direzione. 

A seguito di detti sviluppi, sarà interessante osservare come e se gli operatori BNPL saranno in grado di adattarsi al nuovo contesto, magari diversificando il modello di business fin qui offerto, prevedendo ulteriori servizi rispetto al BNPL più tradizionale e ottimizzando così il patrimonio informativo acquisito e/o acquisibile anche con finalità di cross selling.

(Foto di copertina – Clay Banks)


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