La nuova proroga del blocco dei licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti previsto dai recenti governi sta solo ritardando gli effetti della chiusura produttiva del nostro Paese.


Il blocco dei licenziamenti è una procedura di tutela dei lavoratori che il precedente governo Conte ha introdotto all’indomani dell’insorgenza della pandemia e previsto dall’inizio del periodo di lockdown con il cd. D.L. Cura Italia (art. 46 D.L n. 18/2020) al fine di contenere risvolti preoccupanti per l’occupazione del Paese. La misura in questione è stata più volte prorogata ed è tutt’ora attiva, ma non senza polemiche.

Dopotutto, è già passato più di un anno da quando è scoppiata la pandemia e il governo ha imposto, a discapito dell’art. 41 Cost. che tutela la libertà di iniziativa economica privata, lo stop di molti settori produttivi con un risvolto inevitabile: calo dell’occupazione delle fasce più deboli, aumento del tasso di disoccupazione e chiusura di molte partite Iva.  

L’idea di un limite prescritto dal governo ai datori di lavoro al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e al licenziamento collettivo è consequenziale alla misura di chiusura delle attività produttive che, influendo negativamente sulle entrate e sui ricavi delle aziende, porterebbe all’impossibilità di sostenere il costo del lavoro dei propri dipendenti. La logica sottesa all’imposizione del divieto di licenziamento è strettamente collegata alla natura delle misure individuate dall’esecutivo al fine di sostenere tali scelte strategiche: deroghe alle regole del contratto a termine, cassa integrazione e bonus vari.

Tanto è vero che, lo scorso anno, in relazione al primo periodo di blocco dei licenziamenti, il legislatore aveva precisato come, nel caso di mancata fruizione dell’intero periodo dei trattamenti di integrazione salariale posto a beneficio delle aziende, ai datori di lavoro restasse preclusa ogni possibilità di procedere al recesso del contratto per giustificato motivo oggettivo. Prospettiva, questa, che era stata anche confermata dall’Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 713/2020. 

Il contesto immutato per tutto il 2020, l’arresto forzato delle attività produttive e la crisi economica hanno continuato a preoccupare il governo che con il D.L. Rilancio (art. 80 D.L. n. 34/2020), il D.L. Agosto (art. 14 D.L. n. 104/2020), il D.L. Ristori (art. 12 D.L. n. 137/2020) e, infine, con la Legge di bilancio 2021 (art. 1, cc. 309-311, L. n. 178/2020), ha prorogato di volta in volta la misura relativa al blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo. 

Ad oggi, il Decreto Sostegni ha previsto la proroga del divieto di licenziamento fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che sono soggette ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e straordinaria); si tratta, cioè, di un blocco ancora generalizzato che interessa tutte le aziende. Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre, il blocco interessa invece i lavoratori delle sole aziende coperte da strumenti in deroga (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga).

blocco dei licenziamenti

La necessità di diversificare la misura in due momenti è strettamente legata all’accesso agli  ammortizzatori sociali. Per le imprese che sono soggette alla CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e per determinati settori particolarmente strutturati ed elencati all’art. 10 del d. lgs n. 148/2015 (imprese manifatturiere, industriali, edili, ecc.), il legislatore pone una alternativa: dal 1° luglio avranno la possibilità o di procedere alla cessazione dei rapporti di lavoro – in quanto non potranno più usufruire delle integrazioni salariali con causale Covid-19 – o di mantenere in forza il proprio organico, chiedendo in supporto l’accesso al normale ammortizzatore sociale ordinario – che presenta, però, costi aggiuntivi.

Diversa è la situazione per i datori di lavoro che non sono soggetti alla CIGO ma agli ammortizzatori sociali in deroga e che appartengono ai settori più colpiti dalla pandemia: pubblici esercizi, turismo, commercio. In questo caso, essendo imprese di piccole dimensioni e settori non soggetti alla cassa integrazione ordinaria, non avrebbero una ulteriore possibilità di scelta se non ricorrere all’ammortizzatore sociale con causale Covid-19. Concessa questa proroga di utilizzo dello strumento di integrazione salariale, il legislatore blocca la possibilità del licenziamento.

A prescindere dalla linea strategica del nostro esecutivo, il blocco dei licenziamenti, previsto in modo così generalizzato, non risolverà la situazione di profonda crisi delle aziende italiane, ma avrà soltanto ritardato il momento in cui toccheremo con mano le conseguenze disastrose sulla produttività, sul PIL e sull’occupazione. La carta dell’ulteriore proroga da parte di Mario Draghi potrebbe, però, essere vista come un escamotage per prendere tempo, considerati i ritardi che derivano dalla Commissione europea sulla approvazione del Temporary Framework (e i relativi aiuti di stato) e sul Recovery Fund. Ma ciò non basta: una riforma degli ammortizzatori sociali, l’introduzione di aiuti di tipo fiscale e gli investimenti devono accompagnare le esigenze degli imprenditori.

In definitiva, il momentaneo divieto di cessazione del rapporto lavorativo si prospetta come un’illusoria conseguenza della poco corretta gestione della chiusura produttiva del Paese. Per poterne effettivamente dare una lettura critica, senza alcuna illazione, dovremo aspettare i prossimi dati sui tassi di disoccupazione e di occupazione all’indomani della fine del blocco di licenziamento. 


... ...