Economia e Diritto

Gig Economy, il dibattito giuridico sul caso dei rider

Il lavoro dei rider ha aperto un profondo dibattito sul piano giuridico, portando all’attenzione l’emergenza di un inquadramento del settore della Gig Economy.


Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e la necessità di rivedere alcuni aspetti ad esso legati è una esigenza che gli esperti del settore domandano da anni. L’economia digitale e i nuovi mercati hanno prodotto la nascita di nuovi lavori e mansioni che fino a un decennio fa non erano presenti. La richiesta di un aggiornamento delle declaratorie e dei mansionari per l’inquadramento dei lavoratori è stata invocata più volte, ma non ha mai avuto un seguito positivo e l’individuazione di nuove mansioni è affidata all’istituto dell’analogia, grazie anche all’introduzione, nel 2001, dell’inquadramento unico. 

L’esigenza di adeguarsi all’evoluzione del mercato del lavoro trova la sua evidente manifestazione nella Gig Economy, che affonda le sue radici nei primi del ‘900, nell’ambito degli ingaggi dei musicisti jazz, ma che oggi appare in ascesa: Uber, Airbnb, sono esempi di come l’uso di internet e la nascita di “nuovi lavori” abbiano portato a discutere della loro posizione sul piano giuridico. 

Il caso emblematico è emerso recentemente, quando, a seguito della pandemia, si è registrato un notevole incremento degli ordini a domicilio attraverso le piattaforme digitali. Le consegne a domicilio di cibo in bicicletta o con veicoli a motore non sono di certo una novità, ma negli ultimi due anni, a causa della notevole richiesta, la giurisprudenza prima e il legislatore poi hanno dovuto disegnare i confini di questo nuovo mercato. 

La particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei cosiddetti rider non poteva continuare a rimanere indiscussa: le condizioni di lavoro, l’uso dei mezzi, l’esecuzione facilmente soggetta a infortuni e il compenso della prestazione si sarebbero ben presto scontrati con le prime vertenze, impegnando così i tribunali. 

Com’è oramai noto, il primo caso che ha segnato l’apertura della questione riguarda il contenzioso giudiziale promosso da alcuni rider contro la società Foodora, con il quale si richiedeva il riconoscimento della subordinazione in capo all’azienda per l’attività svolta. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 778/2018, ha rigettato le loro quaestio, ritenendo il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti come valido e non imputabile alla fattispecie ex art. 2094 c.c. del lavoro subordinato. 

Le successive pronunce giurisprudenziali hanno spinto il legislatore a muoversi su questo ambito, cercando di mantenere una certa continuità con la giurisprudenza di merito, ma nello stesso tempo offrendo delle tutele minime. Con il DL. n. 101/2019, convertito in Legge n. 128/2019, si è deciso di inquadrare i fattorini nelle cosiddette collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del DLgs. n. 81/2015. 

I requisiti tipici del lavoro prevalentemente personale, continuo ed etero-organizzato, se presenti, consentono di applicare di rimando l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, non è sempre possibile individuare con facilità e precisione tali caratteristiche. Per questo motivo, il legislatore ha dovuto anche prevedere una disciplina residuale che prospetti i rider come lavoratori autonomi.

Il DL. n. 101/2019 ha introdotto il capo V bis al DLgs. 81/2015, recante la Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, che prevede: obbligo di redazione del contratto per iscritto, dovere di informativa del datore di lavoro riguardante diritti e sicurezza, divieto di discriminazione, protezione dei dati personali, obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma soprattutto tutele per ciò che riguarda il compenso. 

Il legislatore ha infatti fatto espresso divieto, in difetto di disciplina prevista dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di retribuzione a cottimo. Le linee indicate dal legislatore sono state recentemente ribadite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 17 del 19 novembre 2020.

rider

Il rimando alla contrattazione collettiva, che avrebbe il compito di delineare la disciplina, tenendo conto delle linee dettate dal capo V bis del DLgs. 81/2015, potrebbe portare risvolti importanti sul piano giuridico. Un tentativo, a onor del vero, è stato fatto il 15 settembre 2020: l’associazione datoriale Assodelivery e l’organizzazione sindacale UGL hanno sottoscritto un contratto collettivo che, secondo quanto riportato dall’art. 1 dello stesso contratto, individua come campo di applicazione i «lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto di altri, sulla base di un contratto con una o più piattaforme». 

Il contratto collettivo è stato, però, contestato dal Ministero del Lavoro nella sopracitata circolare n. 17 e, qualora fosse confermato come inidoneo, le società di delivery avrebbero come unico parametro di riferimento il Ccnl Trasporti e Logistica, quantomeno per l’individuazione dei minimi tabellari in quanto, nel contenuto, è poco raffigurabile la fattispecie in oggetto.

Se l’ipotesi prospettata è quella dei rider come collaboratori etero-organizzati o autonomi, di certo nessuno poteva impedire di dare spazio anche alla subordinazione. Il primo – e tutt’ora unico – caso riguarda l’ormai famosa sentenza del Tribunale di Palermo n. 3570 del 24 novembre 2020, che ha accolto il ricorso di un fattorino che richiedeva la nullità del licenziamento, in quanto intimato in forma orale, con reintegra nel posto di lavoro e riconoscimento della subordinazione. Il giudice ha infatti constatato la sussistenza di molti elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato riguardanti orario di lavoro, etero-direzione, potere disciplinare. 

Seppure a oggi la categoria dei riders è riuscita a ottenere delle tutele, sul piano fattuale la materia è ancora molto frazionata e priva di disciplina univoca. Il caso dovrebbe quindi far riflettere le istituzioni e le parti sociali, affinché i lavori della Gig Economy e dell’economia digitalizzata trovino al più presto una loro posizione nel diritto del lavoro. 


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Mariangela Pullara

Agrigentina, ma palermitana di adozione. Cresciuta a pasta e libri: la Fenomenologia dello Spirito di Hegel e lo Statuto dei lavoratori sono i miei romanzi preferiti.

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