Il Parlamento europeo prende posizione sui tirocini gratuiti

A causa della pandemia, l’UE ha ridisegnato le linee guida sulla garanzia dei giovani prendendo posizione sul tema dei tirocini curriculari ed extracurriculari.


Il Parlamento europeo prende posizione sui tirocini, sia curriculari che extracurriculari, svolti in modo gratuito o con il riconoscimento di un’indennità di partecipazione sotto una soglia dignitosa. I destinatari sono i giovani che, nonostante siano inseriti nei contesti aziendali con lo scopo di acquisire competenze professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro, sono sottoposti a carichi lavorativi il più delle volte pari a quelle di un qualsiasi altro dipendente ovvero a mansioni dequalificanti.

Il tirocinio è uno strumento importante nella crescita professionale dei giovani perché rappresenta il primo concreto passo nel mercato del lavoro. Tuttavia, nel tempo è stato utilizzato per l’impiego di manodopera a costo zero, ledendo così la dignità umana e professionale del tirocinante.

La Risoluzione del Parlamento Europeo sulla garanzia per i giovani è stata presentata e votata l’8 ottobre, come conseguenza necessaria di aggiornamento della situazione occupazionale a seguito di un progetto ambizioso quanto dovuto da parte delle istituzioni europee, relativo alla creazione di un mercato interno e allo sviluppo di una strategia a favore dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, ai sensi dell’art. 3 TUE e degli artt. 145, 147 e 149 del TFUE. 

Secondo quanto riportato nel documento, il calo del tasso di disoccupazione giovanile pari a 9,5 punti percentuali che si è registrato, dal 2013 a prima della pandemia, a causa della crisi causata dal Covid-19 è tornato a crescere – dal 14,9% registrato nel 2019 al 16,8% rilevato a giugno 2020 – e continuerà a farlo. La situazione preoccupante riguarda, in particolar modo, le modalità di impiego dei giovani in quanto soggetti a forme di occupazione atipiche, con scarsa protezione sociale e particolarmente esposti a riduzione dell’orario di lavoro ovvero a perdita dell’occupazione e conseguente incidenza sul reddito, nonché a situazioni che minano la dignità del giovane, come l’uso di tirocini gratuiti

Preme immediatamente ricordare che la risoluzione è un atto del Parlamento europeo privo di effetto vincolante sugli Stati membri; nonostante ciò, la presa di posizione netta ed esplicita apre ad un problema evidente, rimasto indiscusso da troppo tempo. Con 574 voti favorevoli, 77 contrari e 43 astenuti, la Risoluzione mira al rafforzamento della garanzia per i giovani: maggiori interventi di politiche attive e passive del lavoro, misure contro il lavoro atipico e precario, regole inclusive contro qualsiasi forma di discriminazione. Per tale motivo, la Risoluzione auspica esplicitamente che la Commissione europea possa rendere vincolante sugli Stati membri, anziché volontaria, la garanzia per i giovani approvata.

Nel delineare gli interventi necessari per migliorare le condizioni di accessibilità dei giovani al mondo del lavoro, il Parlamento Europeo esorta, più volte, gli Stati membri ad elaborare piani di lavoro, formazione, apprendistato e tirocinio validi, coerenti e remunerativamente equi. In particolar modo, l’uso del rapporto formativo di stage e di tirocini è di specifico interesse in più passaggi di natura assai incisiva. 

I tirocini formativi o di orientamento consistono in una forma di inserimento temporaneo nel mercato del lavoro, finalizzato all’acquisizione di nuove competenze. Non sono configurabili come rapporto di lavoro subordinato e, per tale motivo, non godono della protezione delle leggi lavoristiche nazionali.

La normativa di riferimento prevede che la disciplina sia disposta dai singoli Stati membri, le cui indicazioni sono rintracciabili nella Raccomandazione del Consiglio dell’UE su un quadro di qualità per i tirocini del 10 marzo 2014, cui hanno fatto seguito tutta una serie di adeguamenti disposti internamente dai singoli Stati europei. 

In particolare, in Italia la disciplina dei tirocini formativi è attualmente rimessa alle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art. 1, c. 34, L. 92/2012, nel rispetto delle ultime Linee guida concordate nel maggio 2017 cui, però, alcune Regioni non hanno ancora dato seguito, rimanendo così soggetti alle disposizioni del 2013. Secondo quanto disposto nel documento, il nostro ordinamento riconosce una indennità di partecipazione minima di trecento euro lordi mensili, senza riferimento alla quantità dell’attività svolta. 

Indipendentemente dal ritenere questa cifra dignitosa o meno, a livello europeo la regolamentazione sul tirocinio è assai frammentata, se non addirittura mancante, in alcuni Stati Membri. Ciò ha condotto il Parlamento Europeo a intervenire, con la Risoluzione in oggetto, prendendo posizione sulla questione. L’UE ribadisce che i tirocini svolgono un ruolo importante nella formazione professionale; inoltre, ricorda che «i contratti di tirocinio dovrebbero assumere la forma di accordi scritti e giuridicamente vincolanti, che specifichino i compiti del tirocinante e prevedano una retribuzione dignitosa».

Il Parlamento Europeo conosce molto bene l’abuso che negli anni è stato fatto del tirocinio: ciò è evidente nel passaggio, al paragrafo 11, in cui si invita la Commissione a «rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, e a inserire criteri di qualità per le offerte presentate ai giovani, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l’accesso alla protezione sociale, l’occupazione sostenibile e i diritti sociali».

Quando si parla di quadro o di criteri di qualità, il riferimento è alla pratica non idonea di utilizzare gli stagisti per ricoprire mansioni che non sono finalizzate alla crescita professionale, perché poco formative oppure come escamotage per l’impiego di manodopera a basso costo. L’Europa, per la prima volta, stringe i limiti di utilizzo del tirocinio, evidenziando la necessità di finanziare solo esperienze effettivamente qualificanti.

In ultimo, il passaggio più rilevante: nel paragrafo 13, il Parlamento Europeo ribadisce la propria posizione secondo cui «la retribuzione dovrebbe essere commisurata al lavoro svolto, alle competenze e all’esperienza della persona in questione e dovrebbe permettere la sussistenza ai tirocinanti, agli stagisti e agli apprendisti che operano nel mercato del lavoro al di fuori dei programmi di studio; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre, in collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, possibili soluzioni per l’introduzione di uno strumento giuridico comune che garantisca e faccia applicare una remunerazione equa per gli stagisti, i tirocinanti e gli apprendisti nel mercato del lavoro dell’UE; condanna la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, che costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti». 

La presa di posizione è finalmente netta: “condanna”, “sfruttamento” e “violazione dei diritti” esprimono l’effettiva condizione cui i tirocinanti sono ancora oggi soggetti. Per dare seguito alle indicazioni dobbiamo però aspettare interventi incisivi, che possano attuare concretamente quanto evidenziato, in modo da vincolare gli Stati membri e inquadrare il tirocinio come effettivo strumento di formazione e di reale ingresso nel mondo del lavoro.


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