Separazione e divorzio, validi gli accordi sui trasferimenti di proprietà
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che gli accordi di separazione e divorzio sono idonei a trasferire la proprietà immobiliare.
Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto l’accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
La vicenda in ordine alla quale è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite attiene ad un caso in cui le parti, con un accordo, avevano chiesto consensualmente al Tribunale di Pesaro la pronuncia degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato, prevedendo anche il trasferimento definitivo a favore dei figli della coppia, maggiorenni economicamente non autosufficienti, della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull’immobile adibito a casa coniugale, nonché il trasferimento, da parte del marito alla moglie, dell’usufrutto sulla propria quota dell’immobile.
Gli istituti della separazione consensuale tra i coniugi e del divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi, anche se presentano delle differenze sul piano della rispettiva disciplina giuridica, sono finalizzate entrambe ad ottenere, mediante il consenso dei coniugi, le modificazioni dello status coniugale, con le conseguenti ricadute sull’affidamento ed il mantenimento della prole, ove esistente, e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi.
Ciò detto, la questione centrale affrontata dalla Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21761, è quella di valutare se sia possibile effettuare un trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio, nel senso che tale accordo sia idoneo al trasferimento e alla trascrizione senza la necessità ad esempio di un passaggio tramite atto notarile.
La Corte di Cassazione nella vicenda in esame, dando risposta al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, ha ritenuto che le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento sono valide.
Pertanto, alla luce di tale principio è ben possibile effettuare un trasferimento nella separazione e nel divorzio, considerato che il verbale d’udienza soddisfa pienamente il requisito della forma scritta, potendo essere direttamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.