Reintegrazione del rider disconnesso: intervista all’Avv. Giorgia Lo Monaco

A qualche mese dalla storica sentenza del Tribunale di Palermo sul rider reintegrato, l’Avv. Giorgia Lo Monaco risponde ad alcune nostre domande.


Dopo la sentenza dello scorso novembre del Tribunale di Palermo sul caso del rider sindacalista “disconnesso” da Glovo, abbiamo intervistato l’avvocata Giorgia Lo Monaco, che ha seguito la causa insieme agli avvocati Carlo de Marchis e Matilde Bidetti, tutti e tre avvocati della Cgil.

La sentenza del tribunale di Palermo che impone a Glovo di assumere il suo rider come lavoratore dipendente è senza dubbio un grande risultato per i diritti dei lavoratori. Quanto sono diffuse le violazioni di tali diritti oggi in Italia, e in particolar modo, al sud?

«Sicuramente è una sentenza storica. Un giudice ha dichiarato, per la prima volta in Italia, che tra un rider ed una multinazionale come Glovo si è instaurato un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno ed indeterminato. Questi rapporti di lavoro, infatti, non possono più essere considerati come “lavoretti occasionali”, né tantomeno possono considerarsi come di natura autonoma. Si consideri inoltre che, a causa del periodo storico che stiamo vivendo, accedono a questa tipologia di lavoro persone di ogni età che devono mantenere la propria famiglia. 

Le problematiche del lavoro al sud, poi, le conosciamo tutti in termini di violazioni di diritti e disoccupazione: proteggere i diritti di tali lavoratori è stato, proprio per tale ragione, importante. Questo rappresenta un nuovo tipo di lavoro che viene svolto da tantissime persone che meritano tutele. 

È importante altresì considerare che, questa tipologia d’impiego non è completamente regolamentata. Alcune norme d’interesse sono contenute nella legge n. 128/2019 e nelle direttive della Circolare del Ministero del 19 novembre 2020. Tuttavia, prima che entrassero in vigore quelle che sono le nuove norme da novembre 2020, il sindacato Ugl ha sottoscritto con AssoDelivery (che è l’associazione dell’industria italiana del food delivery) un contratto collettivo che definisce tout-court questo rapporto di lavoro come autonomo, fissando anche la paga base a 10 euro all’ora lordi. 

Ebbene, è evidente che la paga base non sarà mai di tale entità, dato che la stessa è determinata sulla base del tempo stimato per l’effettuazione della consegna (se la consegna ha un tempo massimo stimato di 20 minuti, la paga si riferirà al tempo stimato e non si raggiungeranno i dieci euro)».

E dunque lei ritiene che questa sentenza sia stata una svolta per questo specifico settore lavorativo?

«È stata una svolta sì, ma è pur vero che è un’unica sentenza sulla subordinazione. Inoltre, è una sentenza di primo grado e dunque è tutto ancora in divenire. Certo, è sicuramente rivoluzionaria. Il giudice ha infatti interpretato in maniera evolutiva quella che è la norma che disciplina il rapporto  di lavoro subordinato nel nostro ordinamento, per applicarlo, quindi, al lavoro svolto dalle piattaforme digitali. Siamo di fronte a una nuova realtà produttiva, con la quale dobbiamo fare i conti».

Ma in che modo Glovo ha motivato la disconnessione?

«L’ha addebitata ad un problema tecnico, chiaramente non ha mai riconosciuto che la disconnessione fosse, in questo caso specifico, per motivi discriminatori. Il lavoratore infatti aveva avanzato, prima della disconnessione, diverse rivendicazioni e gli era stato anche bloccato l’account. Egli aveva inoltre rivendicato, oltre alle pretese economiche e sindacali, anche la necessità, per i lavoratori, di dispositivi di sicurezza personale. 

Sicuramente era un lavoratore scomodo, Glovo l’ha disconnesso e si è giustificata dicendo che era un errore tecnico. Però ormai la disconnessione c’era stata e il giudice, in virtù del fatto che il rapporto di lavoro presupposto era di natura subordinata, ha ritenuto che tale disconnessione era da interpretare come un vero e proprio licenziamento».

giorgia lo monaco

Quali sono le ragioni per cui il giudice ha accolto il vostro ricorso?

«Il giudice ha individuato quelli che sono gli indici tipici della subordinazione e quindi la continuità del rapporto di lavoro (con una media oraria), la gestione dell’organizzazione del lavoro del rider da parte della piattaforma (il rider, infatti, non sceglie quando e come lavorare, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite un algoritmo) e poi la presenza del potere disciplinare del datore di lavoro che, in questo specifico caso, si è manifestato attraverso la diminuzione del punteggio o il mancato aumento dello stesso: il famoso ranking. Ricostruendo tutti questi elementi, il giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse subordinato e su questa base ha interpretato la disconnessione come licenziamento».

Come ci si sente ad aver cambiato la vita di tante persone attraverso il diritto?

«Intanto siamo al primo grado: spero che il cambiamento sia definitivo. È una soddisfazione in quanto abbiamo regalato un po’ di dignità a questo lavoratore, estromesso dal proprio lavoro perché ha rivendicato i suoi diritti. Sicuramente è una bella soddisfazione».

Quali sono i prossimi passi per tutelare i diritti dei lavoratori in questo specifico settore?

«Innanzitutto potrebbe estendersi, a tale tipologia d’impiego, l’applicazione di un contratto collettivo già esistente, come per esempio il contratto collettivo della logistica o del terziario. E infatti, il giudice, in questa specifica sentenza, ha riconosciuto l’applicazione del contratto collettivo terziario per calcolare le differenze retributive che il lavoratore avrebbe percepito. 

Inoltre, come ho già detto, le norme applicabili le ritroviamo sia nella L. n. 128/2019 nella quale, al capo V-bis, si introducono quelle che sono le tutele del lavoro tramite piattaforme digitali, sia nella circolare del novembre 2020. Le norme applicabili dunque ci sono già. È inoltre importante sottolineare che proprio nel decreto suddetto, non si esclude che i rapporti in questione possano essere inquadrati anche come rapporti di lavoro di natura subordinata».


... ...