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La Cassazione dice no alle ferie forzate

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, conferma il diritto costituzionale alle ferie e nega il suo uso unilaterale e flessibile da parte del datore di lavoro.


È dello scorso 19 agosto la sentenza della Corte Suprema di Cassazione che sancisce, nero su bianco, l’incostituzionale modalità da parte della nota società Electrolux di utilizzare unilateralmente le ferie dei lavoratori in sostituzione della cassa integrazione. La vicenda conferma e ribadisce il ruolo dei due istituti. 

Tra gli anni 2012 e 2013 i lavoratori dell’azienda si erano visti ledere di un diritto costituzionalmente garantito, quello dell’uso delle ferie; strumento che, in accordo con le esigenze della direzione, permette il proprio recupero psicofisico. Il motivo del ricorso in tribunale riguardava la decisione unilaterale della società di utilizzare le ferie degli operai in sostituzione della cassa integrazione straordinaria. Dopo la vittoria dei lavoratori in primo grado e in Corte d’appello, l’azienda, in disaccordo con le sentenze dei tribunali, ha presentato ricorso in Cassazione.

La sentenza n. 24977/2022 è chiara nelle sue motivazioni: le ferie, così come sancito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione sono un diritto del lavoratore e questo non può rinunciarvi. Ai sensi dell’art. 2019 c.c., le modalità di collocazione in ferie dei lavoratori devono essere tali da rispettare le esigenze dell’impresa, ma tenendo conto dell’interesse del prestatore di lavoro, permettendogli così di beneficiare del recupero psichico e fisico. Inoltre, il loro godimento deve avvenire in accordo con le parti e deve essere comunicato singolarmente al proprio dipendente con l’individuazione del lasso temporale. 

La decisione della società di utilizzarle per coprire le ore di cassa integrazione straordinaria e, per di più, senza un adeguato avviso ai lavoratori, che hanno scoperto solo all’esame del cedolino paga di essere stati collocati in ferie, porterebbe qualunque tribunale a riconoscere leso un diritto e a ordinare un risarcimento del danno in capo all’azienda, con conseguente recupero del monte ore maturato. Non solo, ma le modalità con cui i lavoratori sono stati collocati forzatamente in ferie, cioè con un frazionamento giornaliero, invalida totalmente il significato dell’istituto e il suo effetto primario: il ristoro delle energie psicofisiche. 

Le motivazioni avvalse della società Electrolux in Cassazione sono state tutte respinte: la comunicazione alla sola Rappresentanza sindacale unitaria dell’utilizzo delle ferie in sostituzione della CIGS non basta per poter decidere unilateralmente come utilizzarle: è indispensabile una comunicazione preventiva al singolo dipendente, così come prevede l’art. 2109 c.c.; mentre la invocata “prassi aziendale”, che consiste nella fruizione delle ferie residue prima della richiesta e del collocamento in CIGS, può sussistere solo se è comprovato che questo viene applicato alla generalità dei dipendenti e per un lasso di tempo cospicuo. 

Insomma, la Cassazione non ha trovato motivi validi per rovesciare la sentenza della Corte d’appello, in quanto le ferie sono costituzionalmente garantite e non possono essere considerate come un semplice istituto contrattuale che l’azienda può gestire a suo piacimento senza un’adeguata informazione ai dipendenti coinvolti.

L’ordinanza della Cassazione arriva, tra l’altro, all’indomani di un periodo storico in cui l’uso delle ferie per coprire periodi di mancata cassa integrazione o per giustificare altre assenze derivanti da cause non imputabili al lavoratore è stato motivo di interrogazione da parte degli enti di categoria. La fruizione anche forzata delle ferie si è resa necessaria durante l’emergenza epidemiologica. Molte volte lavoratori dipendenti in quarantena o in una situazione di esubero aziendale si sono visti ridurre il monte feriale. È stato lo stesso Governo a richiedere alle aziende di fare ricorso a strumenti ordinari come extrema ratio al licenziamento, in un periodo in cui il licenziamento era anche vietato per legge.

È evidente, però, che il periodo appena trascorso è una eccezione alla regola secondo cui, per accedere alla cassa integrazione, non è obbligatorio usufruire delle ferie maturate e queste non devono essere sviate dal loro significato originario: consentire al lavoratore il recupero delle energie ricreative e delle forze psicofisiche.