UK, bloccato il primo trasferimento dei migranti in Ruanda. Ma cosa resta dell’asilo?

Dopo l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è stato cancellato il primo volo di trasferimento di migranti in Ruanda. Ma la nuova politica migratoria dell’UK continua a rappresentare uno scacco per il diritto d’asilo.


È stato bloccato da una decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo – intervenuta in extremis, a un’ora e mezza dalla partenza prevista – il primo volo di trasferimento di migranti dall’UK in Ruanda, programmato dal governo britannico per la serata di martedì 14 giugno, in applicazione dell’accordo recentemente siglato dai due Paesi in materia di asilo.

La Corte EDU ha emesso un provvedimento provvisorio urgente ai sensi dell’articolo 39 del suo Regolamento, in favore di uno sette migranti a bordo dell’aereo – un cittadino iracheno di 54 anni che, dopo aver attraversato il canale della Manica e avere fatto richiesta d’asilo nel Regno Unito, ha ricevuto la notifica dell’inammissibilità della sua domanda e poi l’ordine di trasferimento in Ruanda – sospendendone l’allontanamento a fronte delle irreparabili violazioni dei diritti che avrebbe subito nel caso di respingimento nel Paese africano.

Il lancio della nuova politica migratoria britannica in partenariato con il Ruanda era stato accompagnato dalla soddisfazione del premier Boris Johnson, il quale aveva affermato che migliaia di richiedenti asilo sarebbero stati mandati via dal Regno Unito, attraverso dei voli aerei, a partire dal mese di maggio.

A seguito di una serie di complicazioni, il numero dei migranti destinati a essere trasferiti si è progressivamente abbassato nelle prime settimane di giugno sino a ridursi a sette. 

L’idea del governo inglese è però rimasta quella di procedere con l’allontanamento nonostante i costi ingenti del volo (una stima di 500 mila sterline, pagati con i soldi pubblici) e, soprattutto, le polemiche per un accordo altamente controverso e additato come un vero e proprio scacco al diritto di asilo.

L’accordo UK-Ruanda per il trasferimento dei migranti

L’accordo (Memorandum of Understanding) tra UK e Ruanda per una nuova Collaborazione su Migrazione e Sviluppo Economico è stato concluso lo scorso 14 aprile, con l’obiettivo dichiarato del Regno Unito di contrastare l’immigrazione irregolare e il rischio di tratta di essere umani nella Manica.

A fronte di un finanziamento economico di 120 milioni di sterline, il governo britannico ha concordato il ricollocamento in Ruanda dei richiedenti asilo entrati irregolarmente nel Regno Unito, rimettendo al governo del Paese africano l’esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato.

L’accordo stabilisce che gli stessi migranti restino in Ruanda nel caso di accoglimento della domanda di asilo; mentre, in caso di diniego, la decisione sarebbe rimessa al governo ruandese, che dovrebbe perciò stabilire se consentire alla persona di restare all’interno del suo territorio con uno status diverso da quello di rifugiato, oppure essere rimpatriata nel Paese di provenienza o in un altro Paese, nel caso di pericolo di tortura o trattamenti inumani.

L’intesa riflette, di fatto, una politica migratoria votata all’esternalizzazione delle frontiere, con l’aggravante che il Ruanda, per quanto da molti definito la ‘Svizzera d’Africa’ data «la sua prosperità socioeconomica e l’attrattiva finanziaria nel continente africano», resta comunque un Paese che non dà voce all’opposizione politica, all’interno del quale vengono perpetrate continue violazioni dei diritti umani.

In questo senso, già all’indomani dell’annuncio del Memorandum tra UK e Ruanda, il direttore del programma Diritti dei migranti e dei rifugiati di Amnesty International Regno Unito, Steve Valdez-Symonds, aveva dichiarato: «Inviare persone in un altro Stato, tra l’altro uno Stato che presenta una situazione dei diritti umani negativa, per l’esame delle loro domande di asilo politico rappresenta il massimo dell’irresponsabilità e mostra quanto, in materia di asilo, il governo britannico sia lontano dall’umanità e dalla realtà». 

Sulle difficoltà di considerare il Ruanda come Paese sicuro, al fine del respingimento dei migranti e dell’esame delle domande di asilo, si sono espresse con preoccupazione numerose organizzazioni per i diritti umani e da ultima, appunto, la Corte di Strasburgo.

La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Con il suo provvedimento di urgenza, la Corte EDU ha indicato al governo britannico che il richiedente asilo iracheno, che aveva presentato richiesta di misure provvisorie, non avrebbe dovuto essere allontanato in Ruanda  fino a tre settimane dopo la pronuncia della decisione nazionale definitiva nel suo procedimento di revisione giudiziaria in corso.

Il giudice di Strasburgo ha deciso di sospendere il trasferimento del richiedente asilo iracheno sulla base di «preoccupazioni individuate nel materiale in esame, in particolare dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), secondo cui i richiedenti asilo trasferiti dal Regno Unito al Ruanda non avranno accesso a procedure eque ed efficienti per la determinazione dello status di rifugiato», oltre che sulle constatazioni dell’Alta Corte del Regno Unito secondo cui «la questione se la decisione di trattare il Ruanda come Paese terzo sicuro è da considerarsi irrazionale o basata su indagini insufficienti».

Alla luce del rischio di un trattamento contrario ai diritti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché del fatto che il Ruanda non rientra nello spazio giuridico della Convenzione (e non ne è dunque vincolato) e dell’assenza di qualsiasi meccanismo giuridicamente applicabile per il ritorno del ricorrente nel Regno Unito in caso di un’impugnazione nel merito dinanzi ai tribunali nazionali, la Corte ha dunque deciso di concedere la misura provvisoria per impedire l’allontanamento del ricorrente, almeno fino a quando i tribunali nazionali non avranno avuto l’opportunità di esaminare tali questioni.

Ancora una volta – e ancora una volta attraverso il rilascio di misure provvisorie – la Corte EDU si è posta a baluardo dei diritti umani degli individui, provando ad arginare gli impatti negativi che, sempre più spesso ormai, le politiche migratorie degli Stati si trovano ad avere sulle vite umane.

Peraltro, la decisione della Corte è andata a beneficio di altri ricorrenti. Sempre nel corso della giornata di martedì, infatti, cinque persone che dovevano essere trasferite in Ruanda  con lo stesso volo hanno presentato richiesta di misure provvisorie, per fermare il loro allontanamento. In due di questi casi, la Corte ha chiesto di bloccare il respingimento, sempre ai sensi dell’articolo 39, al fine di consentire un esame più approfondito delle richieste.

La politica migratoria dell’UK: uno scacco al diritto d’asilo

Per quanto sia stato al momento costretto a retrocedere, il governo britannico non sembra affatto intenzionato a rinunciare alla sua politica di trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda. Poche ore prima della decisione della Corte, il primo ministro britannico ha minacciato di far uscire il Regno Unito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, accusando gli avvocati di aiutare i trafficanti di migranti nella Manica.

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, pur non essendo realmente intenzionato a lasciare la CEDU, il governo britannico vorrebbe comunque contestare la pronuncia dei giudici di Strasburgo e starebbe già organizzando il prossimo volo per il Ruanda. 

Aldilà di ogni possibile sconfitta o vittoria politica, l’accordo siglato con il Ruanda rappresenta un ‘affronto’ al principio di asilo territoriale,  e cioè al diritto di ogni individuo di accedere alla procedura nazionale di asilo al momento dell’ingresso nel Paese d’arrivo.

Sembra rispecchiare in qualche misura l’idea – sottesa già ad altri accordi di esternalizzazione  delle frontiere, come quello tra Italia e Libia, o quello concluso dall’UE con la Turchia – che agli Stati basti pagare per sottrarsi agli obblighi di diritto internazionali e a quelli sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, che impone tra le altre cose di non respingere le persone in Paesi in cui risultino minacciate la vita o la libertà (cosiddetto principio di non refoulement).

A pochi giorni dalla giornata mondiale del rifugiato, dunque, mentre l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) continua a sottolineare l’importanza di stare Together #withrefugees, pare fondarsi sempre più il rischio che le politiche di esternalizzazione delle frontiere e delle domande d’asilo adottate dall’UK e da altri Stati europei possano svuotare di contenuto il diritto d’asilo: un diritto fondamentale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, frutto di un percorso faticoso e di un impegno condiviso della comunità internazionale per la protezione di coloro che sono costretti a fuggire dal proprio Paese, a causa di conflitti, violenze e persecuzioni.


Avatar photo

Martina Sardo

Racalmutese dal 1994. Dopo la laurea in legge, ho avviato la pratica forense in diritto dell’immigrazione, senza però rinunciare all’altra mia grande passione: il giornalismo.