Superbonus 110%, gli adempimenti necessari per il futuro acquirente

Tra i soggetti beneficiari della misura agevolativa del Superbonus 110% rientra anche il futuro acquirente. Ecco gli adempimenti necessari.


Una delle misure più interessanti introdotte dal Governo con il Decreto Rilancio, a sostegno delle imprese e delle famiglie, è il cosiddetto Superbonus, che eleva al 110 % l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Facendo seguito all’appello partito dalla filiera delle costruzioni (Ance, Agci Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato, Claai edilizia, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi), il legislatore, con il testo della nuova Legge di Bilancio 2021, ha disposto la proroga della misura agevolativa fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Nella platea dei beneficiari, viene ricompreso anche il futuro acquirente, il quale tuttavia deve aver stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato. 

Come è noto, sebbene non vi sia nessun obbligo di stipulare un preliminare (quello che nel gergo comune chiamiamo “compromesso”) prima del contratto definitivo di vendita, nella prassi si ricorre spesso a questo sdoppiamento della procedura d’acquisto. Con il contratto preliminare di compravendita le parti si obbligano a concludere in futuro un contratto definitivo di vendita; è solo con la conclusione di quest’ultimo che si produrrà l’effetto traslativo, perché con il preliminare le parti non vendono e non comprano, ma si promettono reciprocamente di farlo.

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In altri termini, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2020 n. 19/E precisa inoltre che, per beneficiare della misura in esame, il promissario acquirente deve immettersi nel possesso dell’immobile ed eseguire gli interventi a proprio carico.

In ragione dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile da parte del futuro acquirente, non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore.

Infine, la detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra descritte, anche nell’ipotesi in cui l’acquisto non si perfezioni.

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