Il codice rosso è legge: cosa prevede il testo

Di Maria Concetta Moscato – Il codice rosso è legge. Il 17 luglio con 197 voti favorevoli e 47 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1200, a cui hanno lavorato i ministri Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La ratio sottesa alle disposizioni in esso contenute risiede nella volontà di combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi per scongiurare l’esito che, oramai con cadenza quotidiana, viene riportato nelle cronache, individuando a tal riguardo un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie si interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti delle vittime.

Il ddl incide, altresì, sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei delitti di cui sopra, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Codice rosso bongiorno
Il ministro Giulia Bongiorno

In ordine alla velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari il ddl prevede la modifica dell’art. 347 e dell’art. 362 del c.p.p., sancendo con l’integrazione dell’articolo 370, l’obbligo per la polizia giudiziaria, in presenza di determinati reati, di dare priorità alle indagini, escludendo la possibilità che quest’ultima valuti discrezionalmente l’esistenza dell’urgenza.

I reati vanno dai maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e non, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, stalking, lesioni personali aggravate, commessi in contesti familiari o di convivenza. Dalla comunicazione della notizia di reato, il PM avrà tre giorni di tempo per ascoltare la testimonianza della vittima.

In materia di violazioni dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, viene introdotto nel codice penale l’art. 387-bis il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, violi gli obblighi derivanti dai sopracitati provvedimenti.

Viene modificato, altresì, l’art. 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, la quale è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione, e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Un’ulteriore novità concerne l’introduzione nel codice penale dell’art. 558-bis rubricato “Costrizione o induzione al matrimonio” , il quale testualmente recita che: “Chiunque, con violenza o minaccia , costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. La pena viene, altresì, aumentata se i fatti di cui sopra sono commessi in danno di un minore di anni diciotto o di anni quattordici.

L’art. 8 del ddl modifica l’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie prevedendo che la dotazione del fondo venga incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per le finalità ivi indicate.

È punito con la reclusione da uno a sei anni di carcere e la multa fino da 5 a 15mila euro, chi commette il reato di revenge porn, ovvero chiunque diffonda, consegni, ceda, invii o pubblichi foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il consenso della stessa, per vendicarsi dell’ex, dopo la fine della relazione. Prevista la medesima pena per chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il reato è commesso dal partner o da un ex o se il reato è compiuto mediante strumenti informatici e telematici.

È stato introdotta, altresì, una nuova fattispecie di reato per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. La pena è la reclusione da otto a quattordici anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.

A tal riguardo Giulia Bongiorno, Ministro della pubblica amministrazione, ha affermato: “Rappresenta il massimo che si può attualmente fare sul piano legislativo per combattere la violenza sulle donne. Dopo questa svolta, sono consapevole che l’impegno per combattere la violenza sulle donne non può finire qui: per esempio, sarà essenziale operare sul piano della riduzione dei tempi dei processi penali.”. Alfonso Bonafede, Ministro della giustizia, dichiara che questa legge significa una presa di posizione nei confronti delle violenze di genere, ossia che le donne in Italia non si toccano.


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