La “nuova” legittima difesa

Di Francesco Polizzotto – Giovedì scorso il provvedimento di riforma sulla legittima difesa ha superato indenne anche l’ultimo ostacolo e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventato legge dello Stato. La votazione in Senato ha visto 208 voti favorevoli, 38 voti contrari e astenuti. Oltre alla Lega, anche Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato a favore della legge, che ha una forte valenza simbolica per le forze di centrodestra.

Il Movimento Cinque Stelle ha sostenuto il disegno di legge, ma diversi senatori hanno voluto manifestare il loro dissenso, tra cui Elena Fattori, Paola Nugnes e Virginia La Mura. Le tre senatrici avevano già votato per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Diciotti, contravvenendo quindi alla linea pentastellata.

regnum_picture_1548231824115226_social«Il 28 marzo 2019 è un bellissimo giorno non per un partito, per la Lega o per Salvini, ma per tutti gli italiani, perché finalmente dopo anni di chiacchiere e di polemica è sancito definitivamente dal Parlamento italiano il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi è a casa sua, nel suo negozio, nella sua cantina, nella sua azienda, nel suo bar». Queste le dichiarazioni di esultanza del vicepremier Matteo Salvini, dopo il voto a Palazzo Madama.

L’Associazione nazionale magistrati replica polemicamente: «la nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino a oggi» dice il presidente Francesco Minisci. «Al contrario la legge introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grande difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti. Per non parlare dei numerosi dubbi di incostituzionalità che la nuova legge presenta».

Molto critici anche i penalisti italiani. «È una riforma della quale non sentivamo la mancanza. Il problema non è tanto cosa accadrà immediatamente nelle aule giudiziarie, ma il messaggio di una difesa privata sussidiaria all’intervento dello Stato, oltre che di un atteggiamento di sfiducia nei confronti della valutazione del giudice», dice il segretario dell’Unione Camere Penali, Eriberto Rosso.

Al di là delle polemiche di parte, espresse con queste dichiarazioni, andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia dal punto di vista normativo con la “nuova” legittima difesa?

Difesa “sempre” legittima. L’articolo 1 prevede che sia “sempre” legittima la difesa di chi «compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Naturalmente resta il processo, ma i magistrati avranno un minore potere discrezionale.

Eccesso colposo. Finora era prevista una proporzionalità tra offesa e difesa, punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Ora questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca sia «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Trattasi di una norma “psicologica” che copre uno spettro di situazioni molto ampio e difficilmente verificabile.

Inasprimento delle pene. La violazione di domicilio era punita con una pena da sei mesi a tre anni: diventa da uno a cinque anni. Se la violazione è aggravata, perché «il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato», la pena che era da uno a cinque anni diventa da due a sei anni. Aumento delle pene anche per il furto d’appartamento: prima era da tre a sei anni, ora diventa da quattro a sette anni. Per la rapina, il minimo passa da quattro a cinque anni. Per la rapina aggravata si passa da un minimo di cinque a sei anni e per quella pluriaggravata da sei a sette anni.

Patrocinio gratuito. Le norme sul patrocinio gratuito si estendono anche ai soggetti per i quali è stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere

Priorità nei processi. Nell’ultimo articolo, si assicura priorità nella formazione dei ruoli di udienza «anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose».