Il nuovo decreto-legge sui flussi migratori. Ancora limitazioni per le Ong

È entrato in vigore lo scorso 3 gennaio il nuovo decreto-legge per la gestione dei flussi migratori, che limita ulteriormente le attività delle Ong con disposizioni ancora una volta in contrasto con il diritto internazionale ed europeo. 


Un’ulteriore stretta sulle Ong. Si è aperto così il nuovo anno in tema migrazione. Il decreto-legge n. 1/2023, approvato dal governo Meloni il 28 dicembre ed entrato in vigore lo scorso 3 gennaio, introduce “Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione”.

Di fatto, il nuovo decreto, già ribattezzato “decreto Ong”, complica ancora di più le attività delle navi umanitarie impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, sottendendo l’obiettivo di limitare gli approdi dei migranti in Italia.

Cosa prevede il decreto-legge n. 1/2023 sui flussi migratori

Come già il decreto Lamorgese del 2020, il “decreto Ong” consente al governo di «limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale» per motivi di ordine e sicurezza pubblica in conformità alle previsioni della Convenzione di Montego Bay.

Il nuovo decreto – sempre come il precedente – esclude che tali limitazioni o divieti possano verificarsi «nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo […] e allo Stato di bandiera» ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso, emesse sulla base  degli  obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di  diritto  del  mare,  della  Convenzione EDU e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Purché – sarebbe questa la novità – ricorrano congiuntamente alcune condizioni.

Innanzitutto, la nave che effettua sistematicamente attività di ricerca e soccorso deve possedere le autorizzazioni rilasciate dalle autorità dello Stato di bandiera nonché i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione. Devono essere avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone soccorse della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità competenti.

Le navi devono richiedere, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco, che deve essere raggiunto senza ritardo.

Si devono fornire alle autorità marittime o di polizia le informazioni per ricostruire dettagliatamente l’operazione di soccorso. Le modalità di ricerca e soccorso in mare non devono aver concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il decreto introduce, di fatto, un “codice di condotta” che le Ong dovranno seguire nelle operazioni di salvataggio, che non appare né nuovo né tanto meno conforme al diritto internazionale. 

Un decreto “nuovo”? Le considerazioni degli esperti

In un commento del 5 gennaio, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) “smonta” punto per punto le disposizioni del nuovo decreto, evidenziando anzitutto come le condizioni da esso stabilite esistano, per la maggior parte, già da prima della sua entrata in vigore e siano sempre state attuate dalle navi umanitarie.

Le navi delle Ong contattano già immediatamente i Centri marittimi competenti sull’area dove è effettuato il salvataggio per avere indicazione di un porto sicuro ove far sbarcare le persone soccorse, Il problema nella prassi – scrive ASGI – è esattamente l’opposto, dal momento che «sono proprio i Centri che non rispondono tempestivamente alle richieste di avere un porto sicuro o si rimpallano l’un l’altro le competenze, lasciando le navi per molti giorni in mare in attesa del porto con le persone soccorse a bordo».

Allo stesso modo, «le navi umanitarie forniscono sempre informative precise delle operazioni di soccorso». 

Le limitazioni agli approdi in Italia: il vero obiettivo del decreto

L’obiettivo del nuovo decreto – in linea con la politica degli sbarchi selettivi adottata negli scorsi mesi dal governo Meloni – sarebbe però, ancora una volta, quello di limitare gli approdi in Italia dei migranti.

Non si spiegherebbero diversamente, infatti, le disposizioni che obbligano le navi a raggiungere immediatamente, “senza ritardo”, il porto assegnato dall’Italia, qualunque esso sia, vicino o lontano.

«Pretendere, infatti, che il porto di sbarco assegnato sia raggiunto “senza ritardo” […] e che le modalità di soccorso non impediscano di raggiungerlo “tempestivamente”[…] sottende la volontà di costringere le navi a non soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse e delle quali abbiano contezza nell’area di mare ove si trovano ad operare, così come di impedire che le persone soccorse siano trasbordate da una nave umanitaria all’altra (per consentire a una di esse di tornare a cercare persone in pericolo)».

Si tratta di una pretesa che si scontra, però, con l’obbligo di soccorso imposto dal Codice della Navigazione italiano e dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio (art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), che non può essere derogato, in quanto norma di rango superiore (artt. 10 e 117 Cost), dalle norme nazionali. Questo significa, in altre parole, che quando il comandante di una nave che ha già effettuato un salvataggio viene a conoscenza di un’altra situazione di pericolo ha l’obbligo, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, di prestare soccorso in mare.

La “selettività del soccorso” sottesa al decreto, in linea con la politica del governo Meloni, non può essere intesa come d’ostacolo al soccorso di tutte le persone che si trovano in mare in stato di pericolo. 

Per quanto riguarda, invece, l’informativa sulla richiesta d’asilo e il “tentativo” – così lo definisce ASGI – di «radicare la competenza all’esame di domande di protezione internazionale allo Stato di pertinenza della nave di soccorso», occorre subito chiarire che lo Stato italiano non può imporre ai comandanti di navi battenti bandiera diversa da quella italiana, competenze che non siano previste dalla legge nazionale dello Stato di appartenenza (art. 8 Codice della navigazione).

Il diritto dell’UE, che disciplina in maniera specifica la materia della protezione internazionale, prevede poi la nomina, da parte degli Stati, di specifiche autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale, alla trattazione dei casi soggetti al Regolamento Dublino o al rifiuto dell’ingresso nell’ambito delle procedure d’esame in frontiera (Direttiva 2013/32).

Si tratta – scrive ancora ASGI – di «competenze assegnate inevitabilmente quando la persona richiedente asilo si trova sul territorio italiano e non su quello di altro Stato, come nel caso di navi battenti bandiera straniera».

Se il porto sicuro non è quello più vicino? Gli esperti fanno chiarezza

I giuristi hanno voluto fare chiarezza anche su un’altra questione che, tra le righe, è possibile scorgere nel nuovo decreto. E cioè se le autorità italiane possano effettivamente «indicare lo sbarco in un porto sicuro italiano che si trovi in zona molto lontana dall’area in cui è avvenuto il soccorso».

Sempre ASGI ha sottolineato che la Convenzione SOLAS, cioè la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, impone agli Stati di «cooperare affinché i comandanti delle navi che hanno prestato soccorso imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dal loro impegno con la minima deviazione possibile dalla rotta originariamente prevista». 

Questo implica, come disposto dalla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004 (Guidelines on the treatment of persons rescued at sea), in applicazione degli obblighi previsti dalla Convenzione SOLAS e dalla Convenzione SAR, sulla ricerca e il soccorso marittimo, che il porto sicuro debba essere «quello del luogo in cui sono completate le operazioni di salvataggio e in cui le persone salvate possono accedere ai loro bisogni fondamentali».

La stessa Risoluzione precisa che «una nave non dovrebbe essere soggetta a ritardi ingiustificati, oneri finanziari o altre difficoltà dopo aver prestato assistenza alle persone in mare». Per questo, anche l’indicazione di porti sicuri che si trovano in zone lontane rispetto al luogo ove è avvenuto il soccorso sarebbe da ritenere «in contrasto con l’obbligo inderogabile di prestare soccorso a persone in mare in condizioni di pericolo».

Flussi migratori: cosa sta avvenendo in Italia?

Nelle ultime settimane, a tutte le navi che hanno soccorso migranti nel mar Mediterraneo il governo ha assegnato porti molto lontani da dove si trovavano, con un inevitabile aggravio dei costi per le spese di navigazione. 

A fine dicembre, il Ministro dell’Interno ha autorizzato lo sbarco dell’Ocean Viking, con a bordo 113 migranti, al porto di Ravenna, a circa quattro giorni di navigazione dal luogo in cui si trovava. I tempi di viaggio e i costi per le navi sono cresciuti, e non di poco.

Ong come Emergency, Sea Watch, Sos Mediterranée, Open Arms, Medici senza frontiere, Mediterranea Saving Humans e ResQ, hanno lanciato un appello congiunto, chiedendo al governo di ritirare il decreto-legge, sostenendo che «ridurrà le capacità di soccorso in mare e renderà ancora più pericoloso il Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più letali al mondo».

A dispetto di una narrazione politica volta a contrastare l’immigrazione illegale, il decreto Ong contiene disposizioni in contrasto con il diritto internazionale e, dunque, inapplicabili che non impediranno certo i flussi migratori né le operazioni di soccorso umanitario, perdendo, come sempre, l’occasione di guardare agli ingressi regolari come all’unica via possibile per una migrazione ordinata e sicura.


Immagine in copertina di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

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