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Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Lo scorso 30 marzo, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 39/2024 che prevede delle restrizioni sul Superbonus. Analizziamone i punti salienti. 


Lo scorso 26 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge n. 39/2024 (Decreto Stop Superbonus), recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria. Si tratta dell’ultimo provvedimento emanato sull’istituto del Superbonus, che introduce delle restrizioni rispetto a quanto precedentemente previsto dalla legislazione sul tema.

Entrando nel merito del Decreto-legge in esame, divenuto vigente a partire dal 30 marzo passato, il Governo Meloni ha limitato sensibilmente la possibilità di accedere al meccanismo delle opzioni alternative, quali sconto in fattura e cessione del credito, previsto dall’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020. In tale prospettiva, un confronto tra le nuove norme e la disciplina pre-modifica può essere utile per comprendere la portata dell’intervento adottato dall’esecutivo sul Superbonus.

Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto-legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) – convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 aprile 2023, n. 38 – aveva già previsto lo stop del meccanismo delle opzioni alternative sopra richiamato, elencando tuttavia alcune eccezioni che ne consentivano l’applicazione relativamente ad alcune categorie di interventi. Nello specifico, tale sistema di eccezioni includeva interventi:

  • finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche; 
  • aventi ad oggetto gli immobili danneggiati dagli eventi sismici che avevano colpito le regioni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;
  • già in corso d’opera, agevolati da Superbonus, da altri bonus edilizi o realizzati dagli enti terzo settore previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio (tra cui organizzazioni non lucrative di utilità sociale o associazioni di promozione sociale).

Con il Decreto Stop Superbonus, il Governo Meloni ha inciso su tali settori di intervento. In primo luogo, con riferimento alle spese per gli interventi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, il meccanismo delle opzioni alternative risulterà accessibile, seppur a precise condizioni.

Nel dettaglio, sarà necessario che, prima del 30 marzo 2024, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o che siano già iniziati i lavori. In alternativa, basterà aver stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed aver versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

Con riferimento agli eventi sismici, il Decreto-legge in questione ha soppresso la disposizione che consentiva l’applicazione delle opzioni alternative, prevedendo esclusivamente una mini-deroga. Nello specifico, sarà possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito solo per un totale di spesa complessivo di 400 milioni per l’anno 2024, 70 dei quali dedicati ai sismi del 6 aprile 2009. In aggiunta, entro il 30 marzo, bisognerà aver presentato, a seconda dei casi, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata-Superbonus (CILA), la delibera assembleare o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Per quanto riguarda gli enti del terzo settore previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, l’intervento del Governo Meloni ha parimenti previsto, accanto allo stop al Superbonus, una sistema di eccezioni e condizioni con decadenza al 30 marzo. Tra queste, la presentazione della CILA-S, in caso di interventi agevolati dal Superbonus e diversi da quelli effettuati dai condomini, o la presentazione della richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal Superbonus.

L’esecutivo ha posto fine, inoltre, alla remissione in bonis che consentiva di presentare in ritardo, entro il 15 ottobre 2024, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022. Il nuovo termine previsto per tale adempimento è stato fissato dal Decreto Stop Superbonus al 4 aprile 2024; data, questa, non particolarmente agevole, se si pensa che l’intervento del Governo è entrato in vigore il 30 marzo, poco prima della Pasqua.

Da ultimo, il Decreto-legge in questione mette a rischio anche coloro che, entro il 16 febbraio 2023, avevano presentato la CILA-S, o delibera assembleare o titolo abilitativo. Affinché tali soggetti possano usufruire del meccanismo delle opzioni alternative, dovranno necessariamente aver effettuato spese, dimostrabili mediante fattura, per lavori già realizzati entro il 30 marzo.

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