Danimarca, sesso senza consenso è stupro: e nel resto d’Europa?

La Danimarca diventa il 12° Stato europeo ad adeguarsi all’articolo 36 della Convenzione di Istanbul che definisce il sesso senza consenso come stupro. A che punto sono gli altri Stati europei?


Dal 1° gennaio in Danimarca qualsiasi atto sessuale privo di consenso è considerato stupro. La legge, approvata con una schiacciante maggioranza dal Folketing (il parlamento danese), segna una svolta per i diritti delle donne danesi. La nuova normativa rappresenta il passaggio da un paradigma secondo cui lo stupro debba necessariamente essere basato sulle nozioni di forza e coercizione, a uno secondo il quale anche l’atto sessuale senza consenso è considerato stupro alla stregua del primo.

Con questa legge la Danimarca diventa così il 12° Stato nel continente europeo a riconoscere il sesso senza consenso come stupro, dopo Austria, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Germania, Cipro, Belgio, Portogallo, Islanda, Svezia e Grecia. Si tratta di un notevole passo avanti nella tutela delle vittime di violenza, che prende le mosse dalla consapevolezza acquisita che la mancata reazione fisica e psicologica è una comune risposta delle vittime a un’aggressione sessuale, che non può essere in nessun caso considerata un atto di assenso. 

Sesso senza consenso e passività della vittima

In passato e in alcuni Stati tutt’oggi, la questione della passività della vittima di fronte a un’aggressione sessuale è stata ed è piuttosto contraddittoria. In alcuni casi, questa contraddittorietà è culminata in sentenze che scagionavano l’aggressore dalle accuse o ne contemperavano la pena, in altri in interrogatori nei quali si chiedeva alla vittima se avesse cercato in qualche modo di opporre resistenza, dunque scambiando la sua passività per consenso. Frequenti erano inoltre domande lesive della sfera personale che si ponevano alla vittima per determinare l’esistenza di una vera e propria aggressione sessuale. 

In Danimarca, così come nella maggior parte degli altri Paesi che si sono resi protagonisti di questo cambiamento, la legge basata sul consenso rappresenta una conquista ottenuta attraverso una campagna promossa dalle donne che avevano già subìto questo genere di violenze, affinché altre donne non siano costrette a subirne ancora. Tali campagne sono finalizzate a esercitare pressione sulle istituzioni affinché votino leggi per prevenire tali reati, per consentire una puntuale risposta giudiziaria alle vittime e, dunque, una piena tutela dei diritti umani

L’articolo 36 della Convenzione di Istanbul

Tuttavia, una precisazione è d’obbligo: le riformate definizioni giuridiche di stupro non sono solo il risultato dell’attivismo, ma rispondono altresì alla necessità di adeguamento alla norma internazionale sancita dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati contraenti di criminalizzare qualsiasi atto sessuale privo di consenso. L’articolo definisce puntualmente il consenso, il quale «deve essere prestato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto». Sebbene ben 34 Stati abbiano già ratificato la Convenzione, molti di essi non hanno ancora provveduto a emendare le loro definizioni giuridiche di stupro in armonia con l’articolo 36. 

In relazione al ruolo del consenso nei reati sessuali, è comunemente possibile distinguere tre modelli di diritto penale sessuale: un modello consensuale puro, un modello consensuale limitato che considera reato qualsiasi atto sessuale nei confronti del quale la vittima abbia esplicitamente espresso dissenso e un modello vincolato. Il modello vincolato, ancora in vigore in moltissimi Paesi dell’Europa continentale, richiede, ai fini della configurabilità del reato sessuale, che la condotta illecita venga compiuta con modalità predeterminate quali minaccia, violenza, coercizione. 

Sesso senza consenso, il modello svedese

Esemplificazione del modello consensuale puro è rappresentato, oltre che dalla Danimarca, anche dalla Svezia che, nel 2018, ha emendato la propria legislazione sullo stupro ampliando il numero dei casi in cui un atto sessuale potesse essere considerato violenza fino a includere il sesso senza consenso. Anche in questo caso, la legge non è stata il frutto di un’isolata iniziativa governativa, bensì il risultato di una lunga campagna di sensibilizzazione portata avanti dai movimenti nazionali, primo fra tutti il “FATTA (Get It)”. 

Quest’ultimo nasce nel 2013 come segno di protesta a seguito di una memorabile sentenza di assoluzione nei confronti di tre ragazzi accusati di aver penetrato una ragazza con una bottiglia di vetro fino a farla sanguinare. In quell’occasione, il giudice pronunciò una sentenza di assoluzione nei confronti degli autori di tale violenza sessuale adducendo, tra le motivazioni, che «le persone coinvolte in atti sessuali fanno cose l’un l’altro spontaneamente senza chiedere il consenso» e che il tentativo della ragazza di tenere le gambe chiuse fosse un segno di timidezza più che di dissenso o difesa.

I risultati della riforma del 2018 non hanno tardato a manifestarsi come messo in evidenza dal Consiglio Nazionale sulla prevenzione del crimine: il numero delle condanne per i reati di natura sessuale è passato da 194 nel 2017 a 333 nel 2019.

Anche la Finlandia, la Slovenia, la Svizzera e i Paesi Bassi hanno di recente manifestato la volontà di emendare la loro legislazione in conformità con il modello consensuale puro. Un passo in avanti è stato compiuto dal governo spagnolo che, oltre a manifestare una volontà simile, ha recentemente approvato un disegno di legge dal nome “Solo sì es sì” a sottolineare l’importanza del consenso.

Il reato sessuale in Italia

A questo punto, potrebbe sorgere spontanea la domanda: e l’Italia quale modello segue? Vale innanzitutto la pena ricordare che l’evoluzione della disciplina dei reati sessuali è stata pressoché lenta e graduale. Solo nel 1996, infatti, il reato sessuale cessa di essere considerato un reato contro la moralità pubblica e classificato come reato contro la persona. Peraltro l’Italia non si è ancora adeguata alle norme internazionali previste dalla Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2014, difettando la sua normativa di qualsiasi riferimento alla nozione di consenso e, dunque, restando ancorata a una legge sullo stupro datata. 

A questo proposito, l’8 luglio 2020 la delegazione italiana di Amnesty International ha lanciato una campagna dal nome “#IOLOCHIEDO” per chiedere al Ministro della Giustizia l’adeguamento all’articolo 36 della Convenzione di Istanbul e dunque la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale affinché venga considerato stupro qualsiasi atto sessuale privo di consenso, nonché la promozione di una cultura del consenso come sinonimo di condivisione e rispetto. L’attuale formulazione dell’articolo appare piuttosto problematica laddove numerosi reati sessuali restano sottovalutati o impuniti. 

Nel sistema normativo italiano, affinché si possa configurare un reato di stupro continuano a essere necessari i requisiti della violenza, minaccia, inganno e abuso di autorità, senza nessun esplicito riferimento all’assenza di consenso. L’articolo 609-bis si limita a criminalizzare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Appare dunque auspicabile una riforma di tale articolo del codice penale.

Per un nuovo paradigma

Il cambiamento del paradigma culturale seguito da diversi Stati europei e richiesto a tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul è dunque essenziale per la formazione di una società migliore che garantisca libertà e uguaglianza, indistintamente, a ciascun uomo e donna. Ed è proprio questa la direzione adottata in seno agli organi di governo dell’Unione Europea che per il quinquennio 2020-2025 intendono perseguire quegli obiettivi politici e promuovere quelle azioni funzionali a garantire la parità di genere lasciando discriminazioni, violenza e molestie di genere esclusivamente espressione di un passato ormai superato.

Obiettivi che diventano obbligatori considerata la gravità della situazione in Europa dove almeno una donna su 20 ha subito violenza a partire dai 15 anni per un totale di nove milioni. A legittimare l’azione dell’Ue è l’idea che «chiunque dovrebbe essere al sicuro nella propria casa, nelle relazioni più strette, sui luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e online. Le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, dovrebbero essere liberi di esprimere le loro idee e le loro emozioni e di perseguire le loro scelte formative e professionali senza sentirsi vincolati dai ruoli di genere stereotipati».


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