Assegno Unico Universale: cosa cambia, come funziona

L’Assegno Unico Universale mira a sostenere le famiglie e la natalità in modo diverso rispetto al sistema precedente. Quali sono i requisiti necessari e a chi è diretto?


Lo Stato italiano recentemente è intervenuto a sostegno delle famiglie mediante la disciplina del cosiddetto Assegno Unico Universale (AUU). Si tratta di una misura economica valevole dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico. In particolar modo il Parlamento con la Legge 46 del 2021 ha conferito la delega al Governo affinché la normativa a supporto dei figli fosse riordinata e potenziata. Formalmente l’AUU è stato adottato in seguito all’approvazione del D.lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 con cui il Governo ha dato attuazione alla predetta Legge delega.

Com’era strutturato il sistema precedente?

I diversi strumenti disciplinati in precedenza come, ad esempio, il Bonus bebè, il Fondo prestiti ai neo genitori, o gli assegni al nucleo familiare (ANF), sono stati integralmente sostituiti da un solo meccanismo di welfare. Lo scopo era, ed è, quello di semplificare la disciplina, nonché razionalizzare gli istituti a sostegno della famiglia e della natalità. 

Ulteriore caratteristica del beneficio in oggetto è quella dell’attribuzione per tutti i figli a carico su base universalistica, indipendentemente da due fattori che prima, invece, erano di fondamentale importanza. Nello specifico si faceva riferimento alla condizione lavorativa dei genitori, qualora fossero lavoratori dipendenti, autonomi, oppure soggetti inoccupati, nonché alla loro situazione reddituale. 

Il sistema antecedente si fondava su due pilastri: da un lato le detrazioni fiscali per i figli a carico, dall’altro gli assegni per i nuclei familiari qualora si fosse trattato di lavoratori dipendenti. Oltre a tali meccanismi si poteva fare affidamento anche ad altri strumenti come l’assegno erogato dai Comuni per le famiglie con 3 e più figli minori ed ISEE inferiore a 9mila euro, oppure strumenti a carattere prettamente temporaneo come quelli connessi all’evento della nascita di un figlio.

I sostegni economici così strutturati risultavano poco razionali e soprattutto lesivi del principio di equità. Infatti vi era una discriminazione sotto il profilo qualitativo dei redditi, in quanto, come anticipato, a ricevere gli ANF erano quasi esclusivamente le famiglie dei lavoratori dipendenti. Gli ANF rappresentavano uno strumento a carattere assicurativo che veniva finanziato con l’ausilio dei datori di lavoro. Nonostante ciò, la quota di ANF posta a carico della fiscalità generale era la parte più cospicua, e questo era dovuto ad una serie di misure stratificatesi nel tempo volte alla riduzione del costo del lavoro.

Come già detto, la disciplina ante-riforma non garantiva equità nell’erogazione dei sostegni economici e molto spesso non si riuscivano a tutelare le famiglie più povere. Tutto questo appariva come un paradosso proprio perché coloro che avevano una minore capacità economica non avevano benefici adeguati. Il problema si è posto dal momento che, nella maggior parte dei casi, si trattava di redditi talmente bassi (inferiori a 9 mila euro all’anno) da non poter fruire delle detrazioni per figli a carico. 

Ad una attenta analisi è stato rilevato che solo poco più della metà delle famiglie italiane con figli riusciva a fruire sia degli ANF, sia delle detrazioni per figli a carico. Infatti, da un lato, quasi mezzo milione di nuclei percepiva esclusivamente gli ANF, e ciò accadeva perché le famiglie non avevano redditi sufficienti per poter accedere anche al sistema delle detrazioni. Dall’altro lato, solo il 40 per cento delle famiglie con figli non poteva fruire degli ANF, principalmente perché il reddito familiare non aveva una prevalenza di redditi da lavoro dipendente.

La disciplina non ancora innovata dalla recente riforma non solo si mostrava carente per la tutela del principio di equità, ma era anche poco coerente in merito agli indicatori utilizzati, dal momento che questi erano di tipo reddituale, calcolati in parte a livello individuale ed in parte a livello familiare. Infatti gli ANF venivano strutturati sulla base del reddito familiare complessivamente inteso, mentre le detrazioni fiscali per figli a carico erano calcolate sulla base del reddito individuale di ciascun genitore.

Questo sistema portava a concrete incongruenze, in quanto potevano esserci nuclei che pur avendo lo stesso reddito familiare ottenevano detrazioni fiscali di diversa entità a causa del differente numero dei soggetti percettori di reddito.

assegno unico universale

Come funziona l’Assegno Unico Universale

Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale si superano queste problematiche, in quanto non vi è più alcun tipo di differenza sulla base della condizione lavorativa ed è possibile il riconoscimento dell’importo massimo del beneficio anche alle famiglie con redditi molto bassi o nulli. L’unico parametro di riferimento per quanto concerne l’AUU è il modello ISEE, così facendo si considerano sia i redditi familiari complessivi, sia il patrimonio. Si segnala che nel sistema precedente il patrimonio non aveva alcuna rilevanza, infatti era un elemento che non veniva calcolato a differenza di quanto accade adesso.

La struttura dell’Assegno Unico Universale è volta a garantire la parità di trattamento economico per tutte quelle famiglie che presentano la medesima composizione, lo stesso reddito, nonché il medesimo patrimonio. Lo scopo è quello di far sì che il sostegno economico statale abbia carattere universale ma nello stesso tempo possa essere differenziato quando le famiglie hanno composizione, reddito o patrimoni diversi. Per quanto riguarda l’aspetto pratico bisogna dire che l’AUU viene erogato per ogni figlio minorenne a carico, già a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli che hanno già compiuto i 18 anni si potrà continuare a fruire del sostegno economico fino al compimento del loro 21esimo compleanno, però in tal caso è necessario che i figli rientrino in dettagliate ipotesi disposte dalla legge. Nello specifico si tratta di soggetti che frequentano corsi di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea. Inoltre, devono svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e percepire un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro. Altra ipotesi è quella che i ragazzi/e siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego. Poi, si fa anche riferimento al caso in cui i figli prestino il servizio civile universale.

La legge tutela i soggetti con disabilità per i quali l’erogazione dell’Assegno esula dalle regole ordinarie sopra riportate,  in tal caso infatti per i figli a carico non è previsto alcun limite di età.

Per avere diritto all’Assegno Unico Universale occorre che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del sostegno economico, il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno disposti dalla odierna disciplina legislativa.

Viceversa, in merito ai requisiti economici non è prevista nessuna limitazione. Tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni avranno diritto all’erogazione dell’assegno indipendentemente dal loro reddito e dall’ISEE. Quanto detto significa che in base all’attuale normativa, il reddito e l’ISEE non costituiscono elementi selettivi al fine di individuare gli aventi diritto da chi non potrà ricevere l’AUU. Piuttosto, ciò che potrà variare è l’importo dell’assegno, ma tutti hanno diritto a riceverlo.