alternanza scuola lavoro

Alternanza scuola-lavoro, quali tutele per gli studenti?

La scuola prevede che la formazione degli studenti, oggi, avvenga sia in classe sia nei luoghi di lavoro. Ma quali sono le tutele previste dal sistema?


La morte del giovane studente Lorenzo Parelli, avvenuta durante l’ultimo giorno di apprendistato a causa della caduta di una trave di acciaio, ha innescato un ampio dibattito, nonché proteste da parte degli studenti nei confronti dell’istituto dell’alternanza scuola-lavoro. Quando si tratta di alternanza scuola–lavoro, si fa riferimento ad una metodologia didattica innovativa istituita dalla Legge n. 53/2003 e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Mediante tale approccio, gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado possono alternare momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante).

In seguito al Riordino dell’istruzione del 2° ciclo attuato dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, tecnici e dei licei (DD.PP.RR. nn. 87-89/2010), l’alternanza è individuata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il loro successo scolastico.

Di recente, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. Da ultimo, si rileva che, in seguito alle direttive del MIUR, non si parla più di alternanza scuola-lavoro, piuttosto di Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO). Il nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo stesso, cioè dare la possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi attraverso un periodo di formazione presso un’impresa o un ente territoriale.

Il cambio di denominazione, però, porta con sé importanti modifiche dal punto di vista concettuale, e di conseguenza anche nelle modalità di svolgimento. Si riduce il numero minimo di ore, ma soprattutto cambiano le finalità del programma. Si passa, infatti, da un’impostazione finalizzata a integrare l’apprendimento in aula con l’esperienza lavorativa e l’avvicinamento al mondo del lavoro, a un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza di sé stesso e di poter pensare al futuro sulla base delle proprie inclinazioni. 

I progetti di alternanza possono essere svolti, ad esempio, presso imprese e rispettive associazioni di rappresentanza, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.

Il percorso prevede che l’allievo venga contattato ad inizio del terzo anno da parte del Tutor Scolastico, cioè un docente che deve seguire lo studente durante tutto il percorso formativo di alternanza. L’incontro è posto nell’ottica che insegnante e allievo decidano insieme l’attività da compiere. Una volta delineato l’iter da svolgere, la scuola avrà il compito di formare lo studente per quanto concerne l’aspetto normativo della sicurezza sul lavoro. Il momento successivo è segnato dalla firma di un Patto Formativo da parte dello studente, di concerto con la scuola e la struttura che lo dovrà ospitare.

Attraverso questo documento, l’allievo si impegna a rispettare determinati comportamenti per non compromettere il buon esito dell’esperienza in oggetto. Successivamente alla firma, lo studente verrà accolto dalla figura del Tutor Esterno, ossia il responsabile presso l’azienda accogliente, che avrà il compito di seguirlo durante tutte le attività di lavoro.

Il Tutor Scolastico dovrà, oltre che supervisionare e monitorare tutto il percorso dello studente, provvedere altresì alla compilazione sia del Registro firme di presenza, sia di un diario di bordo, i quali vanno aggiornati quotidianamente. Ultimato il progetto, lo studente verrà valutato dalla struttura ospitante mediante il rilascio di un certificato che attesti le competenze acquisite.

Nonostante la pendenza di obblighi e il riconoscimento di diritti in capo allo studente-lavoratore, il rapporto tra quest’ultimo e la struttura ospitante non si raffigura come rapporto di lavoro. Una volta esauritosi il periodo di alternanza, il vincolo cessa di esistere e non sorge nessun diritto per lo studente di essere successivamente assunto. Fatte queste precisazioni, trovano comunque applicazione tutte le norme in materia di sicurezza vigenti in un regolare rapporto di lavoro. 


Proprio per questo motivo, pur essendo il progetto sicuramente rilevante per la formazione dello studente e futuro lavoratore, esso ha da sempre destato non poche perplessità in materia di tutela dello studente. A chi spetta la tutela? E come deve essere assicurata?

La disciplina della sicurezza e della salute degli studenti è regolata dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (prevista nel decreto ministeriale n° 195/2017). Tale documento prevede che la formazione generale dei ragazzi spetti all’istituto scolastico, salvo poi attuare la formazione circa i rischi specifici presso la struttura ospitante. Viene comunque prevista la possibilità di regolare diversamente nella convenzione con le aziende o enti, individuando soggetti diversi ai quali compete l’onere di formazione dello studente.

Quanto detto comporta nella prassi il rischio che lo studente non riceva una corretta e completa informazione su quali siano i comportamenti sicuri che deve tenere sul posto di lavoro. Così facendo, l’unica figura di riferimento a cui affidare la tutela è il Tutor Esterno. La Carta, infatti, presenta come fine precipuo quello di proteggere e tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, sicché bisogna rispettare le capacità strutturali dei luoghi ospitanti nel momento in cui i ragazzi sono chiamati a svolgere le varie attività.

In ragione di quanto detto, la normativa fissa un limite di studenti da assegnare a ciascun Tutor, in base al rischio prospettato. In particolare, si prevede un rapporto di 5 a 1 per le attività ad alto rischio, di 8 a 1 per quelle che presentano un rischio medio e un rapporto di 12 a 1 per le attività a basso rischio.

È quindi attraverso tale disciplina che si mira a garantire l’effettivo controllo da parte del Tutor. Inoltre, l’istituzione scolastica è tenuta ad assicurare a tutti gli studenti una copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A fronte di svariati casi in cui gli studenti sono stati vittime di infortuni più o meno gravi sul luogo di lavoro durante il periodo di alternanza, è doveroso che tutte le regole prescritte, contenute nella Carta dei diritti e dei doveri, siano rispettate in modo rigoroso. Inoltre, il percorso professionalizzante dello studente all’interno delle realtà aziendali presenti sul territorio non deve essere utilizzato per eludere le normative lavoristiche vigenti. L’istituto in esame, infatti, è volto ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro, e non è stato introdotto come strumento per fornire manovalanza gratuita e priva di tutele. 

Tra i vantaggi che si possono elencare dell’alternanza scuola-lavoro, il primo è sicuramente da individuare nella diversificazione dell’apprendimento che non è più meramente teorico, ma si intreccia con quello pratico. Lo svantaggio principale è sicuramente rappresentato dalla logistica perché gli studenti, soprattutto quelli più giovani, potrebbero non essere autonomi e, dunque, avere difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro. Talvolta la tipologia di lavoro prospettata potrebbe non corrispondere con il percorso di studi: si cerca di evitare situazioni di questo tipo, giacché così facendo l’esperienza sarebbe poco utile.

All’inizio dell’articolo si è fatto riferimento alla tragica vicenda che ha visto coinvolto il giovane Lorenzo Parelli: nel caso specifico, il ragazzo non faceva parte del progetto di alternanza, piuttosto stava lavorando con un contratto regolare di apprendistato, pilastro del modello «duale» dei centri di formazione professionale.

Si tratta di un piano di studi di quattro anni al termine del quale, oltre al diploma professionale in un determinato ambito lavorativo, lo studente può vedersi confermato il contratto di apprendistato, avviato il quarto anno presso un’azienda partner della scuola. All’interno di queste scuole, i ragazzi imparano come funzionano gli strumenti utili per il lavoro che andranno a svolgere, nonché la tipologia di materiali.

Al di là del fatto che si tratti di alternanza o di un percorso diverso come quello di Lorenzo, gli studenti devono essere seguiti sempre dal Tutor, il quale non può permettere che i ragazzi facciano cose che non sono alla loro portata e per le quali non sono qualificati. Fermo restando che la sicurezza sul posto di lavoro è un diritto da tutelare e garantire, ciò ha un peso ancor maggiore in particolar modo per gli studenti proprio perché devono apprendere e non sono soggetti esperti.


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