Sicurezza sul lavoro, le novità del Decreto Fiscale 2022

La legge di conversione del Decreto Fiscale ha introdotto nuovi interventi in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


A seguito di importanti numeri relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti durante gli ultimi anni, il legislatore è intervenuto per apportare delle modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), al fine di restringere quegli ultimi spazi di discrezionalità, responsabilizzare figure apicali nel controllo e nella sorveglianza e colpire con maggiore forza i datori di lavoro non allineati alla normativa vigente.

L’intervento legislativo è stato definito come una mini riforma, il cui scopo è quello di aumentare le forme di prevenzione contro possibili rischi, implementando le attività di formazione e aumentando il potere di vigilanza sia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che delle figure interne all’impresa, come il preposto, con la previsione di un inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei soggetti individuati responsabili dal testo legislativo. 

Il D.L. 146/2021 interviene così, modificando, 14 articoli del TU sulla sicurezza del lavoro e sostituisce integralmente l’allegato I, relativo al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero e gravi violazioni in tema di sicurezza del lavoro, cambiandone numeri e importi.

Formazione e addestramento

Le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 mirano a portare in primo piano l’importanza e la necessità di un’adeguata e controllata formazione. Il più delle volte la formazione è sottovalutata sia dalla parte dei datori di lavoro che dagli stessi lavoratori: i primi la reputano una perdita di tempo e uno spreco di lavoro, i secondi un obbligo che vorrebbero evitare. In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto, la formazione e l’addestramento sono i primi interventi per una corretta prevenzione contro gli infortuni. 

Per definire i contenuti delle linee dettate dal Decreto, la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà definire la durata, i contenuti minimi e le modalità di fruizione della formazione obbligatoria a carico dei soggetti interessati e le modalità di verifica finale di apprendimento. 

L’addestramento, invece, è definito come una prova pratica per l’uso corretto dei dispositivi di protezione, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti e delle sostanze nocive, con la previsione di poter tracciare, in un apposito registro, gli eventi di addestramento effettuati. 


Sicurezza sul lavoro, la figura del preposto

L’intervento interessa gli articoli 18 e 19 del D.lgs 81/2008, quelli che definiscono le funzioni del preposto, figura fondamentale, di rilievo e di ragguaglio tra il datore di lavoro e i lavoratori durante le fasi dell’attività lavorativa.

Si stabilisce l’obbligo formale e sostanziale per il datore di lavoro e i dirigenti di individuare il preposto affinché possa svolgere una concreta attività di vigilanza, senza che questo possa essere causa di pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle sue funzioni. Il preposto assume il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di vigilare sul corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, sia individuali che collettivi. 

Nel caso rilevi inosservanze e pericoli che possano pregiudicare la sicurezza, il preposto ha l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa e informare i diretti superiori. Sono esattamente questi ultimi aspetti le novità introdotte: il legislatore riconosce un ruolo attivo al preposto, il quale non avrà soltanto il compito di vigilare e informare i superiori delle inosservanze ma potrà modificare i comportamenti non conformi, impartire le necessarie indicazioni e, qualora non bastasse per ripristinare la situazione di pericolo, sospendere l’attività lavorativa. 

Sospensione dell’attività imprenditoriale e Ispettorato del Lavoro

Una delle sanzioni amministrative più frequenti e incisive in mano agli enti ispettivi è il dovere di sospendere l’attività imprenditoriale e sanzionare il datore di lavoro qualora si rilevi la presenza in azienda di lavoro nero e/o gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Con il Decreto Fiscale si è proceduto ad aggravare le condizioni che portano alla sospensione dell’attività di impresa. In particolare, diminuisce dal 20% al 10% la quota di lavoratori irregolari  individuati in azienda al momento dell’accertamento ispettivo ed è stato aggiornato l’elenco delle irregolarità individuabili per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Ne sono esempi la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS), la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

Un passaggio rilevante sulla sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale, che mira a rafforzare i poteri e le funzioni degli ispettori del lavoro, è contenuto in una recente circolare emanata dall’INL, in cui si chiarisce come il nuovo testo di legge prevede che il personale ispettivo debba adottare il provvedimento di sospensione, in caso di rilevate irregolarità, senza alcuna valutazione discrezionale e con effetto immediato, restando poi inalterate le forme di revoca del provvedimento e gli importi da pagare. 

Inoltre, il D.L. 146/2021 finisce col rafforzare i poteri dell’Ispettorato: in funzione di tutela e prevenzione, la legge gli affida pieni poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una piccola rivoluzione se pensiamo che fino a un mese fa la prerogativa esclusiva era delle Aziende Sanitarie Locali, mentre all’Ispettorato era riconosciuto un intervento residuale. 

Su questo ultimo punto, l’intervento è stato apportato in previsione del rafforzamento dell’organico ispettivo, con la previsione dell’assunzione di circa duemila unità tra ispettori ordinari e tecnici. L’intento è quello di aumentare la vigilanza non solo in termini di sicurezza sul lavoro, ma anche di lavoro sommerso e di irregolarità in materia di lavoro.


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