congedo parentale

Congedo parentale: in Italia è garantita la parità tra madre e padre?

La disciplina del congedo parentale è stata più volte oggetto di modifiche al fine di garantire la tutela dei figli. Ad oggi, l’esercizio di questa tutela è effettiva per entrambi i genitori?


Il congedo parentale inizia a essere disciplinato in Europa in seguito alla Direttiva n. 96/34/CE del 03/06/1996 del Consiglio dell’Unione Europea. Con questa direttiva si stabilisce un periodo minimo di congedo parentale pari a tre mesi, disposto a tempo parziale, frammentato oppure sotto forma di un credito temporale, subordinato a una determinata anzianità lavorativa e rinviabile per giustificati motivi riguardanti il buon andamento dell’attività di impresa. Rientra nella piena autonomia degli Stati membri determinare l’età del bambino entro cui si può usufruire dell’istituto – da un minimo di tre anni a un massimo di otto.

Nel corso del tempo, gli Stati membri hanno dato attuazione alla direttiva adottando una regolamentazione diversa da Paese a Paese, prevedendo chi una più ampia tutela, chi invece una tutela più ristretta. 

La normativa di riferimento in Italia è stata introdotta dal D.lgs. n. 151/2001. Si tratta del Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori discendenti dalla maternità e paternità di tutti i figli, siano essi naturali, adottivi e in affidamento.

Secondo quanto disposto dall’art. 32 del T.U., per ogni bambino, entro i suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un determinato periodo, continuativo o frazionato. La norma si pone nelle condizioni di tutelare il minore garantendo la presenza genitoriale, così da far fronte alle sue necessità affettive e relazionali.

Nello specifico, il congedo parentale è rivolto ai genitori naturali e ai genitori adottivi o affidatari per un periodo complessivo per entrambi non superiore a dieci mesi, aumentabili a 11 se il padre lavoratore non dovesse svolgere la propria attività per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. I genitori hanno la possibilità di usufruire del suddetto periodo di congedo anche contemporaneamente. Se, però il rapporto di lavoro cessa, all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto viene meno dalla data di interruzione dell’attività lavorativa. Il congedo parentale non spetta, invece, ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, nonché lavoratori a domicilio.

La regolamentazione dei congedi parentali è stata oggetto di recenti modifiche da parte del legislatore interno. Il riferimento è ai decreti legislativi  n. 80 e  n. 81 del 2015, entrambi disposti al fine di dare piena attuazione alla legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act). 

La riforma del 2015 mirava ad ampliare la possibilità per i genitori lavoratori di disporre dei congedi. Tra le novità introdotte mostra un certo rilievo l’estensione ai primi 6 anni di vita del bambino, piuttosto che ai primi 3 anni, del periodo di congedo parentale coperto da un’indennità pari al 30% della retribuzione. Si fa menzione anche della modifica del termine entro il quale il genitore deve dare il preavviso al proprio datore di lavoro della volontà di usufruire del congedo, ad oggi pari a 5 giorni, a dispetto dei 15 giorni previsti precedentemente. Nella eventualità di congedo parentale su base oraria, il termine è ulteriormente ridotto a 2 giorni.

Tali disposizioni  inizialmente erano state previste solo in via sperimentale per l’anno 2015. Successivamente sono state rese definitive e strutturali mediante il d.lgs. 148/2015, entrato in vigore a partire dal 24 settembre 2015.

Allo stato attuale, nel nostro ordinamento giuridico sussistono due tipi di congedi: quello obbligatorio e quello facoltativo, riconosciuti sia alla madre che al padre.

Congedo di maternità obbligatorio

L’art. 37 della Costituzione richiede che le condizioni di lavoro debbano essere tali da consentire alla lavoratrice «l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione», disponendo altresì il medesimo trattamento economico tra uomo e donna a parità di lavoro. La Costituzione sancisce dunque due importanti principi, imprescindibili l’uno dall’altro: la specialità della tutela nei confronti della madre-lavoratrice e il principio fondamentale di uguaglianza fra i due sessi. 

I principi costituzionali sono stati recepiti dal legislatore nazionale che li ha posti alla base del Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità emanato con il D.Lgs n. 151/2001, il quale coordina le disposizioni in materia di tutela del ruolo socio-familiare della lavoratrice, inserite dapprima nella L. n. 1204/71, e poi nella L. n. 53/2000.

Quando si parla di congedo di maternità obbligatorio si fa riferimento a un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre pari a 5 mesi, distribuiti in due mesi antecedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi alla nascita del bambino, oppure un mese precedente il parto e quattro successivi. Da ultimo, nel 2019, il legislatore ha previsto la possibilità per la madre di disporre dei 5 mesi a partire dal concepimento.

Il T.U, inoltre, ha regolato anche nei confronti dei padri-lavoratori la possibilità di accedere alle forme di tutela disciplinate dalla legge per le madri-lavoratrici, al fine di favorire un’equa ripartizione degli impegni familiari e la concreta possibilità per entrambi i genitori di realizzarsi a livello personale e lavorativo.

I due istituti, però, presentavano una netta distinzione in quanto, a differenza del congedo di maternità, quello rivolto al padre non era di tipo obbligatorio, bensì era strutturato nei termini di un diritto esercitabile al verificarsi di determinate condizioni, come ad esempio la morte della madre.

Principi europei

Presso il Parlamento europeo, nel febbraio 2018, si è tenuta l’audizione pubblica in riferimento alla proposta della Commissione di una Direttiva sul c.d. Work-life balance. In quella sede, è stato affermato che i congedi parentali dovrebbero essere definiti come diritti individuali, riconosciuti a ciascun genitore in modo del tutto indipendente dall’altro. Questo tipo di approccio è stato elaborato al fine di incrementare l’utilizzo dell’istituto in questione da parte dei padri-lavoratori, così da condividere con le madri-lavoratrici la cure dei figli. Inoltre, sempre nell’ottica di favorire l’uso del congedo in oggetto, si è detto che dovrebbe essere adeguatamente retribuito e in astratto pagato per intero, mediante l’ausilio dei contributi sociali. 

congedo parentale

Tutti questi elementi sono stati ampiamente recepiti dalla Direttiva approvata il 29 aprile del 2019, ed entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno, prevedendo che gli Stati membri entro tre anni (quindi entro il 31 luglio 2022) dovranno adottare le dovute disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al fine di conformarsi a quanto disposto a livello europeo.

Congedo di paternità obbligatorio

Ad oggi, nel nostro Paese, ai padri-lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa per eventi quali parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Infatti, per l’anno solare in corso, l’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge n. 178/ 2020 (Legge di bilancio 2021) ha aumentato il numero dei giorni di congedo obbligatorio portandoli da 7 a 10, ed ha ampliato la tutela dello stesso congedo stabilendo l’applicazione anche nell’ipotesi di morte perinatale del figlio. La predetta norma ha altresì confermato la possibilità di disporre di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

In Italia, il periodo riconosciuto ai padri in termini di congedo obbligatorio è ben lontano da quello disposto in altri Paesi europei come ad esempio la Svezia, in cui i giorni di congedo pagati sono 90 per la madre e 90 per il padre, più altri 300 da dividere fra entrambi i genitori fino al compimento del nono anno di vita del bambino. Un totale quindi di 480 giorni in cui lo Stato permette di rimanere a casa con il figlio percependo ugualmente un ammontare pari all’80 percento dello stipendio.

Questo tipo di normativa è pensata per garantire una vera uguaglianza tra uomo e donna. La società muta, e anche la legge deve stare al passo coi tempi. Dal momento che oggi sia gli uomini che le donne lavorano anche i pesi familiari devono essere distribuiti equamente, perché i figli hanno il diritto di essere accuditi dai genitori in egual misura e questi ultimi hanno il diritto di poter realizzare ciascuno la propria carriera.

Congedo parentale COVID

Infine, si evidenzia che con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021 l’Inps segnala che è già possibile usufruire del congedo parentale Covid previsto dal decreto legge n. 30/2021, presentando richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando la medesima, in un secondo momento, con apposita domanda telematica da inviare all’Inps. La misura economica, pari al 50% della retribuzione, è rivolta ai genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, nonché nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia stata sospesa o i centri diurni assistenziali siano stati chiusi. 

Dunque, il congedo parentale può essere richiesto dai genitori con figli conviventi che abbiano meno di 14 anni. Il requisito fondamentale previsto è il rapporto di lavoro dipendente dei genitori, i quali in modo alternativo possono utilizzare lo strumento indennitario. A presentare la domanda può essere un solo genitore per volta e non negli stessi giorni in cui a richiederlo sia stato l’altro.

La durata del congedo parentale dipende dalla situazione che si prospetta al momento in cui viene avanzata la richiesta. Il periodo indennizzato, infatti, può coincidere in tutto o in parte con il periodo di infezione da Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza oppure di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio. Questi periodi devono comunque essere compresi tra il 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore della norma) e il 30 giugno 2021.

La disciplina disposta per far fronte alle esigenze sorte in seguito all’emergenza sanitaria è differente da quella prevista in via ordinaria. Infatti, in condizioni per così dire di “normalità”, il D.Lgs. 151/2001 stabilisce come congedo parentale un’indennità pari al 30% della retribuzione (art. 34), per un arco temporale massimo di  un semestre (cumulato fra entrambi i genitori lavoratori) fino al compimento del sesto anno di età del bambino. Se il reddito individuale del genitore che ne fa richiesta è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, l’indennità è pari al 30% della retribuzione, fin quando il bambino non compirà il suo ottavo compleanno. 

Al momento invece l’indennizzo da Covid è pari al 50% della retribuzione e spetta ai genitori lavoratori – dipendenti pubblici e privati – alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per i figli conviventi minori di 14 anni.

Da quanto esposto si evince che l’indennità, per così dire emergenziale, ha una più ampia portata sia in termini economici, sia in relazione alla fascia di età del figlio coperta dal sostegno in questione. Se questo aiuto economico potrà realmente sostenere le famiglie italiane in difficoltà, però, potremo capirlo solo col passar del tempo.


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