Cosa ha stabilito l’UE in merito all’uso del contante per i pagamenti di debiti pecuniari

L’uso del contante ha una connessione diretta con l’esercizio di diritti fondamentali nei casi in cui funzioni da elemento di inclusione sociale. 


Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia Giovanni Pitruzzella, il diritto dell’Unione europea prevede, in principio, un obbligo di accettazione del contante per il pagamento dei debiti pecuniari. L’Unione e gli Stati membri possono però, nell’esercizio delle proprie competenze, porre dei limiti all’uso delle banconote come mezzo di pagamento, per motivi di interesse pubblico. Una siffatta restrizione può essere giustificata, per esempio, quando il pagamento in contanti va a comportare un costo irragionevole per l’amministrazione, a causa del numero molto elevato di contribuenti. Tale parere (non vincolante) è stato reso innanzi alla Corte di Giustizia europea, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

La vicenda in questione aveva ad oggetto la pretesa di due cittadini tedeschi di pagare in contanti il canone radiotelevisivo a cui erano tenuti. L’organismo di radiodiffusione però, respingeva le offerte di pagamento e inviava a questi delle ingiunzioni. Tale rifiuto si fondava sul regolamento delle procedure di pagamento dei canoni televisivi, il quale escludeva la possibilità di corrispondere quanto dovuto in contanti. 

I due cittadini impugnavano allora le suddette ingiunzioni dinanzi alla Corte amministrativa federale, sostenendo che tanto il diritto nazionale quanto quello dell’Unione europea, sanciscono un obbligo incondizionato e illimitato di accettare banconote in euro come strumento di estinzione dei debiti pecuniari. Inoltre, secondo gli attori, tale obbligo di accettazione del contante subisce delle limitazioni solo con un accordo tra le parti. 

Sulla questione, la Corte amministrativa federale tedesca stabiliva, successivamente, che ritenere impossibile il pagamento in contanti contrasta con la legge sulla banca centrale tedesca. Questa legge prevede, infatti, che le banconote in euro hanno corso legale «illimitato». La Corte si è altresì chiesta se la suddetta disposizione di diritto interno (tedesco) potesse essere ritenuta conforme con il diritto dell’Unione europea e se gli Stati membri potessero o meno imporre normative nazionali che limitino l’utilizzo del contante.

Per tali questioni interpretative, il giudice amministrativo ha deciso di adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Giova a questo punto precisare che, il rinvio pregiudiziale (come quello operato in questo caso) consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. 

uso del contante

La Corte di giustizia, tuttavia, non risolve la controversia: spetta al giudice nazionale decidere la causa conformemente alla decisione della Corte. In risposta ai quesiti esposti, l’avvocato generale ha rilevato, innanzitutto, la competenza esclusiva dell’Unione europea circa la politica monetaria, la quale non si limita alla definizione e alla conduzione della stessa dal punto di vista operativo, ma si estende a tutte quelle competenze e poteri utili alla creazione e al buon andamento della moneta unica. 

Per non sconfinare nell’ambito di competenza esclusiva attribuito all’Unione, uno Stato membro ha la facoltà di adottare una normativa nazionale che non vada però a disciplinare il corso legale delle banconote in euro. Lo Stato membro, dunque, può adottare norme volte a regolamentare l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione pubblica sui pagamenti da parte dei suoi amministrati. 

L’avvocato Pitruzzella precisa altresì che, dal diritto dell’Unione europea sulla politica monetaria, non deriva l’obbligo di accettare banconote da parte del creditore a fronte di un debito, salvo due eccezioni: l’eventuale accordo preventivo delle parti, ovvero l’adozione di una normativa che limiti l’utilizzo delle banconote in euro quale mezzo di pagamento per ragioni di interesse pubblico. Tali limitazioni, però, non devono condurre di fatto ad un’abolizione completa delle banconote.

Per finire, l’avvocato generale aggiunge che l’Unione non prevede alcun diritto assoluto al pagamento in contanti in tutti i casi, «ma che il valore di corso legale attribuito al contante può avere una connessione diretta con l’esercizio di diritti fondamentali nei casi in cui l’uso del contante funzioni da elemento di inclusione sociale». Inoltre, ha precisato che vige comunque l’obbligo di prevedere misure adeguate a far sì che le «persone vulnerabili» che non abbiano accesso ai servizi finanziari di base, possano comunque adempiere le proprie obbligazioni senza oneri aggiuntivi, soprattutto quando si tratti di obbligazioni aventi natura pubblica.