Donne migranti, luci e ombre di uno status di rifugiato di genere

Nonostante al 1 gennaio 2021 la quota di donne migranti sia pari al 53,6%, la normativa sulla protezione internazionale è ancora molto indietro.


Già a partire dal 2015 una mole sempre maggiore di dati, distribuiti dall’Economist Intelligence Unit,  ha confermato che un identico schema di disuguaglianza economica affligge la popolazione mondiale femminile, determinando quindi disparità ancora maggiori per le donne provenienti dai Paesi in via di sviluppo (PVS). Un tale peggioramento delle condizioni di vita per la popolazione femminile dei PVS trova peraltro riscontro diretto anche in Italia, come in molti dei Paesi dell’Europa Mediterranea: il cosiddetto Gender Gap retributivo e l’incapacità dei sistemi normativi internazionali, regionali o nazionali di assicurare una tutela efficace hanno, infatti, contribuito a rendere le donne migranti provenienti dai Paesi in via di sviluppo – e in particolar modo dai Paesi dell’Africa Subsahariana, come la Nigeria – facili vittime della tratta di esseri umani, da anni ormai diffusasi attraverso la rotta del Mediterraneo, o incapaci di sottrarsi alle mutilazioni genitali femminili, in alcuni casi – come in Sierra Leone – financo legalizzate.

donne migranti

La tratta e le mutilazioni genitali femminili non sono certo l’unica forma di violenza, perpetrata tipicamente a danno di donne, che può fondare il riconoscimento della protezione internazionale, tuttavia la rilevanza e le caratteristiche che questi fenomeni hanno assunto di recente monopolizzano gran parte dell’interesse e della discussione sull’armonizzazione dei sistemi di protezione.

Il riconoscimento ottenuto negli anni sul piano degli strumenti legislativi ha fatto sì che la questione dei diritti delle donne nel quadro della protezione internazionale fosse considerata sostanzialmente risolta, con la conseguente distrazione dell’interesse generale. 

L’approccio con cui è stato storicamente affrontato il tema può essere periodizzato in cinque fasi: dalla completa assenza della questione di genere e dei diritti delle donne dagli strumenti internazionali sull’asilo alla loro progressiva inclusione a partire dal dopoguerra; alla discussione sul riconoscimento delle donne come uno specifico “gruppo sociale” sviluppatasi dalla metà degli anni ’80 (e ancora aperta); alla fase di “gender mainstreaming” che, dal 1997, ha visto la questione di genere inserita ufficialmente negli strumenti di politica internazionale, fino alla più recente evoluzione di questo approccio in quello che, sotto l’etichetta di “age, gender and diversity mainstreaming”, tiene in considerazione discriminazioni multiple legate alla sovrapposizione tra genere, età e orientamento sessuale.

L’utilizzo del termine “genere” è, peraltro, conforme alla scelta effettuata dalle linee guida dell’UNHCR del 2002 che, benché intitolate  “La persecuzione di genere”, si riferiscono soprattutto alla relazione uomo/donna e agli atti di discriminazione e violenza contro le donne, mentre riservano solo qualche cenno all’orientamento sessuale. 

Secondo l’UNHCR, infatti, «il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica. Il concetto di genere non è statico o innato, ma acquista significati costruiti socialmente e culturalmente nel tempo. Le domande di protezione internazionale  fondate su questioni di genere possono essere inoltrate sia da donne che da uomini, sebbene dato il particolare tipo di persecuzione, ciò avviene più comunemente da parte di donne». 

Pur riconoscendo alcuni aspetti problematici in questa definizione, le linee guida del 2002 offrono un punto di partenza condiviso sia nella discussione internazionale che in quella nazionale, nonché un’utile esemplificazione degli atti di violenza contro le donne che possono assumere i connotati di persecuzione e discriminazione di genere. Le istanze delle donne richiedenti asilo incontrano, infatti, ancora molte difficoltà nell’essere riconosciute come meritevoli di protezione.

Nella Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 non vi è alcun accenno alle donne. Il sesso non figura tra le ragioni di persecuzione elencate dalla Convenzione accanto a razza, religione, nazionalità appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. I lavori preparatori rivelano, infatti, la scelta di legittimare un approccio formalmente “neutrale” rispetto al genere, per cui le definizioni adottate nei documenti ufficiali sarebbero atte a coprire, indistintamente, uomini e donne. 

È tuttavia difficile non concordare con chi ha evidenziato come, dietro questa parvenza di neutralità, il soggetto attorno a cui è costruita la definizione di rifugiato sia maschio e adulto. 

Le ragioni che la Convenzione individua come motivi di persecuzione sono tipicamente legate a una sfera pubblica da cui le donne sono regolarmente escluse; inoltre, anche quando quelle stesse ragioni sono causa di atti persecutori rivolti contro donne, le forme specifiche che può assumere la persecuzione, come nel caso della violenza sessuale, difficilmente vengono considerate alla stregua di atti che integrano tortura o trattamenti degradanti. 

Così come difficilmente, nell’ambito di applicazione della Convenzione, viene riconosciuto come motivo di persecuzione il fatto di sottrarsi a costrizioni culturalmente e socialmente imposte nei propri confronti o, ancor meno, di fuggire da atti di violenza domestica; tutte situazioni liquidate come inerenti alla sfera privata.

Tra i motivi di persecuzione individuati dalla Convenzione di Ginevra, la possibilità di considerare le donne come «un determinato gruppo sociale» è stata a lungo al centro della discussione teorica, nonché il veicolo attraverso il quale sono state portate avanti le istanze di riconoscimento delle donne rifugiate.

Il riferimento esplicito alle donne come gruppo sociale, presente nelle linee guida del 2002, non ha trovato traduzioni altrettanto forti a livello normativo, per esempio nella Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche), che pure ha modificato quella precedentemente in vigore, richiamando la necessità di tenere in debito conto le «considerazioni di genere, compresa l’identità di genere» ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Un’analoga scelta ha guidato le modifiche alla disciplina introdotte in Italia nel 2014. Il testo novellato dell’art. 8 del D.lgs 251 del 2007, il quale disciplina la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, riprende infatti la formulazione della Direttiva Qualifiche.

Nelle decisioni sulla protezione internazionale, le vittime della violenza politica e della violenza di genere sembrano essere costruite secondo ruoli reciprocamente esclusivi. Se per le prime la richiesta di protezione rispecchia l’adesione a quei valori democratici di cui il rifugiato si fa portatore, per le seconde l’unico consenso riconosciuto è quello prestato a un programma di riabilitazione e protezione. 

La crisi evidente delle politiche migratorie e di asilo europee mostra dei confini connotati sempre più in una dimensione di genere. Non solo perché, sempre più spesso, sono donne ad attraversarli, ma perché strutturati attorno a gerarchie di genere che il diritto fa proprie, contribuisce a costruire e perpetua.