Cosa prevede il nuovo Decreto Legge in materia di sicurezza e immigrazione

 
 

Con il Decreto Legge del 5 ottobre sono superati parzialmente i “Decreti Salvini”, è previsto il daspo urbano per i violenti ed è introdotta la “norma Willy”. 


Lunedì 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”. Il provvedimento apporta, inoltre, modifiche alla disciplina vigente in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane ed inapplicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato.

Per quanto concerne la protezione internazionale, la normativa vigente, prevede il permesso di protezione speciale, prescrivendo il divieto di espulsione e respingimento (cosiddetto principio di non refoulement) quando il rimpatrio determini per il richiedente il rischio di persecuzione o di tortura nel Paese di origine. Il nuovo decreto aggiunge ora a tale ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, vietandone l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In queste fattispecie si prevede, infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale

Malgrado in diversi contesti si sia parlato di reintroduzione della protezione umanitaria, la normativa in realtà sembra essere molto distante da quella prevista prima dell’introduzione dei due “Decreti Salvini”, riformandone solo parzialmente l’assetto regolamentare. Per come globalmente trattato, questo specifico aspetto sembrerebbe quindi frutto più della volontà politica di dimostrare un cambiamento che dell’intenzione di realizzarlo in senso sostanziale. 

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Matteo Salvini

Sempre in materia di condizione giuridica dei migranti, poi, i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori si aggiungono alle tipologie convertibili in permessi di lavoro.

Viene creato il nuovo “sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari ma, a seguito della modifica, il sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale; il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

I tempi massimi di attesa per la valutazione delle richieste di cittadinanza vengono ridotti da quattro a tre anni, mentre le altre misure in materia, tra cui l’aumento del contributo a 250 euro per la domanda e la possibilità di revoca della cittadinanza, rimangono sostanzialmente invariate. Per quanto concerne invece i tempi massimi di soggiorno all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), questi saranno riportati da 180 a 90 giorni, prorogabili di altri 30 giorni se il detenuto è cittadino di un Paese con cui esiste un accordo di rimpatrio.

Rispetto alle sanzioni relative al transito delle navi nel mare territoriale, qualora ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, è prevista l’adozione del provvedimento di divieto su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. La disciplina di divieto non si applicherà però alle operazioni di salvataggio dei migranti qualora siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, previa comunicazione al centro di coordinamento e allo Stato di bandiera. In caso di violazione del divieto di transito, si richiama la disciplina vigente del codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10mila a 50mila euro. 

Il decreto, inoltre, introduce norme che rafforzano il cosiddetto daspo urbano, ossia i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento. Il rafforzamento del daspo urbano rende ora possibile per il questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici verso i soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si interviene, poi, sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Vengono in tal senso estese anche le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web, prevedendo il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, di quei siti che sulla base di elementi oggettivi devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Si conferma il reato di blocco stradale – riferito a chiunque blocca oppure ostruisce la circolazione stradale – che era stato reintrodotto dai decreti Salvini dopo la depenalizzazione nel 1999. Previste anche delle disposizioni per rendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, oltre che un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Inserita anche una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene, all’interno di istituti penitenziari, telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione.

Vengono infine inasprite, con quella che è già nota come “norma Willy“, le pene per coloro che risultano coinvolti in risse, prevedendo che, laddove qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione all’evento rissoso, risulti punibile con la reclusione da 6 mesi a 6 anni.

Malgrado le modifiche apportate, il quadro normativo in materia di protezione internazionale non sembra distanziarsi troppo dai precedenti “Decreti Salvini”. Non resta che attendere le evoluzioni della giurisprudenza di merito e legittimità per scoprire se ci saranno davvero cambiamenti sul piano della prassi applicativa e se, dunque, il destino di un richiedente asilo in Italia potrà scriversi su basi nuove.