Proposta di legge sull’omotransfobia: ecco cosa prevede

La proposta di legge sull’omotransfobia verrà discussa a fine mese. Per alcuni costituisce una minaccia per la libertà di pensiero, per altri è invece necessaria.


Cosa prevede il disegno di legge sull’omotransfobia? Il disegno di legge, nato dall’unione di cinque proposte di legge (Boldrini e Speranza, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi), suggerisce di estendere le pene previste dagli artt. 604 bis e ter, anche alle manifestazioni d’odio «fondate sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Il testo propone di modificare gli artt. 604 bis e 604 ter del codice penale, che già puniscono condotte dirette a propagandare o istigare idee basate sulla superiorità, sull’odio razziale, etnico o religioso. Il DDL, presentato il 2 maggio 2018, è attualmente al vaglio della Commissione Giustizia, per essere discusso il 27 luglio alla Camera.

Più nello specifico, la lettera a dell’articolo 604 bis, punisce con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La lettera b punisce invece con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L’art. 604 ter, rubricato “Circostanza aggravante”, sancisce che «per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, (o fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere in caso di modifica) la pena è aumentata fino alla metà».

Il disegno di legge si propone di colmare un vuoto normativo in tema di diritti lgbti, col fine di tutelare la dignità umana, di contrastare pregiudizi, discriminazioni e violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante la manifestazione del centrodestra del 4 luglio a Roma ha dichiarato: «arriva ora in Parlamento la legge contro l’omofobia, così finalmente, chi è contrario alla pratica abominevole dell’utero in affitto, chi si dichiara contrario alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, potrà finire in galera».

Per configurarsi il reato di cui all’art. 604 bis, non è sufficiente dichiararsi contrari all’omosessualità, alla transessualità o alla pratica dell’utero in affitto. Se così fosse, l’art. 604 bis, si porrebbe in contrasto con il diritto di libertà di pensiero garantito dall’art. 21 Cost. Occorre specificare, infatti, che la nostra Costituzione rappresenta il vertice nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano. All’interno del testo costituzionale sono contenuti principi fondamentali e inderogabili, nonché norme che riconoscono diritti inviolabili. Tali categorie non sono in alcun modo modificabili.

Tuttavia, pur presentando notevole ampiezza, la libertà garantita dall’art. 21 Cost., incontra dei limiti costituiti dal rispetto di altri importanti diritti, parimenti oggetto di tutela: quello della dignità e protezione sociale ad esempio, suscettibili di essere lesi da chi giustifichi e promuova l’odio, l’intolleranza razziale, l’omofobia o la xenofobia. Qualora dunque un soggetto si dichiari contrario alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, non verrebbe a configurarsi il reato di cui all’art. 604 bis. Se invece tale opinione travalichi in incitazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista/etnica/religiosa/di genere, si tratterebbe di istigazione, e quindi il reato verrebbe ad esistenza.

Uno dei punti più dibattuti sulla proposta di legge riguarda il reato di propaganda. Secondo alcuni la formula che verrebbe aggiunta all’art. 604 bis – “oppure fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” farebbe esclusivo riferimento all’istigazione e non alla propaganda contenuta invece nella prima parte dell’articolo.

In altre parole, non verrebbe punita la diffusione/propaganda di idee basate sull’odio dell’identità di genere, ma i diritti lgbti verrebbero difesi solo in caso di istigazione/incitazione a commettere atti d’odio. Tuttavia, dalla lettura dell’articolo, la parola “ovvero” che introduce l’istigazione, non sembrerebbe escludere la propaganda. È evidente però, che maggiori chiarimenti siano auspicabili con l’approvazione del testo definitivo.

Nella relazione introduttiva di uno dei 5 testi di legge (consultabili sul sito della Camera) si legge: «il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto almeno una volta una violenza fisica o sessuale, per lo più da un partner o ex partner. Il 16,1 per cento ha subìto stalking. Le donne sono di gran lunga le maggiori destinatarie del discorso d’odio on-line. A livello europeo, una donna su dieci dai 15 anni in su è stata oggetto di cyberviolenza. In generale le donne corrono più rischi di aggressioni e molestie virtuali su tutti i social media».

Il documento fa espresso riferimento alle indagini VOX, un progetto che monitora il livello di intolleranza in rete e secondo cui donne, immigrati, omosessuali, diversamente abili ed ebrei siano maggiormente soggetti ad insulti ed offese online. Il testo, inoltre, propone di riconoscere il 17 maggio come “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione sociale.

Esistono già dei reati che puniscono condotte omofobiche? Per citarne alcuni, il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. punisce chi, comunicando con più persone, rechi volontariamente un’offesa alla reputazione di una persona assente. L’art. 610 c.p. tutela invece la libertà psichica dell’individuo, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo o molestia. L’art. 612 bis c.p. punisce chi – con condotte reiterate – instaura nella vittima determinate condizioni: il perdurante e grave stato di ansia o paura; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

I presupposti per la configurabilità di tali reati, potrebbero essere sì ricondotti a “discriminazioni fondate sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” ma ne non fanno specifico riferimento.

Secondo quanto espresso da Matteo Salvini durante una conferenza stampa: «l’Italia è un Paese che non discrimina, e ci sono già tutte le sanzioni e punizioni possibili e immaginabili. […] se viene colpito, picchiato, discriminato un omosessuale o un eterosessuale la via è la galera. Non c’è il pestaggio o l’insulto più grave rispetto ad un altro. Perché allora, a questo punto, noi presentiamo un bel disegno legge contro l’eterofobia». Appare superfluo ricordare che l’eterofobia non esiste, e che in Italia difficilmente si viene insultati o aggrediti perché eterosessuali.

Secondo la CEI (la Conferenza episcopale italiana) invece «[…] un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione. […] Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso».

Come già specificato, la libertà di pensiero costituisce un diritto inviolabile della persona: garantire ad ognuno la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni o di diffonderle, costituisce l’unico modo per dar vita ad un sano confronto dialettico, per crescere e arricchirsi, e rendere concreta la dimensione democratica di un Paese. Esiste però un confine sottile, sottilissimo, tra il diritto di libertà di pensiero e l’offesa. Il diritto di estendere le proprie opinioni/condotte oltre i principi etici della decenza viene spesso giustificato con il diritto della libertà di pensiero e con la convinzione che ogni individuo sia libero di invadere e ledere l’altrui dignità.

 

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