DPCM 26 Aprile, le novità del testo

 
 

Nella giornata del 26 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con cui vengono adottate, con decorrenza dal 4 maggio 2020, le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella cosiddetta “fase due”. Di seguito elenchiamo le misure adottate, ritenute più rilevanti, soprattutto per le persone fisiche.

Per ciò che concerne gli spostamenti, vengono consentiti soltanto se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Un elemento di novità, rispetto alla normativa precedente, è rappresentato dal fatto che vengono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporti pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, consentendo in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Al punto b) dell’art. 1 viene disposto l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37, 5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Continua a vigere il divieto assoluto di mobilità della propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Viene altresì consentito di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Allo scopo di garantire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, vengono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

In merito alle attività didattiche, viene disposto che i dirigenti scolastici attivino per tutta la durata della sospensione delle predette attività nelle scuole modalità di didattica a distanza, avuto anche a riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Vengono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22.

Altra importante novità riguarda la riapertura delle chiese per lo svolgimento di celebrazioni funebri, possibilmente all’aperto e con un numero di partecipanti massimo fissato a 15. Viene disposta l’apertura della ristorazione da asporto, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio.

Infine, in ordine alle riaperture di aziende ed industrie, il decreto del 26 aprile permette il ritorno a lavoro per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza del lavoro.