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Bruno Contrada, risarcimento per ingiusta detenzione

 
 
 

È di un paio di giorni fa la notizia che la Corte d’Appello di Palermo ha liquidato la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione presentata dalla difesa di Bruno Contrada, quantificata in 667.000 euro, patita nel procedimento penale già oggetto della nota pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e della successiva sentenza della Corte di Cassazione.

«I danni che io, la mia famiglia, la mia storia personale, abbiamo subito sono irreparabili e non c’è risarcimento che valga. Io campo con 10 euro al giorno. Stare chiuso per il coronavirus non mi pesa: sono stato recluso 8 anni»: queste le parole di Contrada, che ha aggiunto: «Il denaro non può risarcire 28 anni di danni. Quando nel 2017 la Cassazione ha recepito la sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo ho provato un momento di gratificazione. L’Europa riconosceva la mia sventura umana e giudiziaria».

La vicenda giudiziaria di Bruno Contrada è stata piuttosto travagliata. Contrada fu arrestato su ordine della procura di Palermo il 24 dicembre 1992 con l’accusa di «concorso esterno in associazione mafiosa», un capo di imputazione molto grave che a distanza di diversi anni ha fatto sì che la Corte di Strasburgo nel 2014 condannasse l’Italia, stabilendo un risarcimento di 10.000 euro per danni morali e per le spese processuali sostenute. Secondo la Corte, Contrada non doveva essere condannato per “concorso esterno in associazione mafiosa”, dato che all’epoca dei fatti avvenuti tra 1979-1988 il reato non era codificato e l’accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara.

In questo caso, secondo i giudici di Strasburgo, l’Italia ha violato l’art 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che si basa sul principio di irretroattività: “nulla poena sine legge”, ovvero «nessuno può essere condannato per un’azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale». L’unico reato contestabile, se ritenuto colpevole, avrebbe dovuto essere quello di “favoreggiamento personale”.

Nel Luglio del 2015 l’Italia ha presentato ricorso alla Grande Chambre, che però a settembre dello stesso anno è stato respinto dai giudici europei.

L’ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa è ancora oggi un tema molto dibattuto tra gli operatori del diritto. Questo reato si configura quando una persona, senza essere inserita nella struttura di un’organizzazione mafiosa, svolge un’attività di intermediazione o contribuisce in qualche modo alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione stessa. La norma trae la sua origine da un combinato disposto di due articoli: l’art 110 e l’art 416 bis del codice penale, in particolare l’art 110, secondo cui «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita».

Le accuse nei riguardi di Contrada si consolidarono sulla base di una serie di dichiarazioni fatte da alcuni collaboratori di giustizia: Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Rosario Spatola. Nel 1992 furono raccolte una serie di altre testimonianze che nel corso del primo processo arrivarono a essere una decina e indussero gli investigatori a sottolineare il legame tra Contrada e i vari boss mafiosi.

Nel Maggio del 2001 la Corte di appello di Palermo lo ha assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste». L’anno dopo la sentenza fu annullata dalla Cassazione per un vizio di forma: fu ordinato un nuovo processo di appello che portò a una condanna nel febbraio 2006, poi confermata in Cassazione nel maggio 2007. Contrada fu quindi incarcerato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ma la detenzione ha comportato un serio peggioramento delle sue condizioni di salute finché nel Luglio del 2008, proprio a seguito delle sue precarie condizioni fisiche, gli furono concessi gli arresti domiciliari. Nel 2012 ha finito di scontare la sua pena.

Tre anni più tardi, nel 2014, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo poiché ha ritenuto “che la ripetuta mancata concessione dei domiciliari a Contrada sino a Luglio del 2008, pur se gravemente malato, e il suo stato di salute, erano incompatibili con il regime carcerario”, violando in questo modo l’art 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo di cui l’Italia è firmataria e a cui la sua giurisdizione è vincolata. L’articolo stabilisce “il divieto di trattamenti inumani e degradanti”. Nel corso di tutta la vicenda, Contrada ha detto di essere stato la vittima di un complotto creato dagli stessi mafiosi che lui aveva cercato di fermare e ha insistito che in tutte le dichiarazioni che hanno portato alla sua condanna non ci sia mai stata un’accusa diretta nei suoi confronti.


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Paolazzurra Polizzotto

Scrivere per me è stata una passione inaspettata, un dono tutto da scoprire. La mia missione è quella di dare una “voce” a chi crede di averla persa.