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Ergastolo ostativo: per la Cedu l’Italia deve cambiarlo

Di Paolazzurra Polizzotto – Era attesa per la giornata di martedì 8 ottobre la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che tornava a pronunciarsi, dopo quattro mesi dalla prima sentenza, sull’ergastolo ostativo. La decisione in questione, presa da un collegio di giudici della Grande Camera, ha valutato non ricevibile il ricorso del governo italiano contro la sentenza del 13 giugno scorso (Marcello Viola c. Italia). La sentenza adesso è diventata definitiva.

Ergastolo “ostativo”. La decisione, come appena detto, arriva in seguito al ricorso del governo italiano contro la sentenza che dichiarava incompatibile l’ergastolo ostativo con l’articolo 3 della Convenzione: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), Strasburgo

Nel nostro ordinamento non esiste una pena prevista dal codice denominata “ergastolo ostativo”. Essa si basa sulla lettura combinata dell’articolo 22 del codice penale e degli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’ordinamento penitenziario. Secondo queste disposizioni, l’assenza di collaborazione con il sistema giudiziario ostacola la concessione della liberazione condizionale e degli altri benefici previsti dal sistema penitenziario. Queste norme escludono la concessione dei benefici e delle misure alternative al carcere per le persone condannate per alcuni tipi di reati (tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, terrorismo, pedopornografia). Il non collaborare con la giustizia diventa quindi “ostativo” all’ottenimento di qualsiasi beneficio. Per i condannati all’ergastolo diventava, di fatto, un “fine pena mai”.

Il precedente. La vicenda giudiziaria nasce proprio dal rifiuto di collaborare con la giustizia di Marcello Viola, boss della ‘ndrangheta, condannato all’ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio plurimo, rapimento, sequestro di persona, detenzione abusiva di armi da fuoco, ed in carcere dal 1992. Marcello Viola nei motivi del ricorso denunciava di trovarsi di fronte a un dilemma: accettare il rischio di mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari esponendo se stesso e questi ultimi alle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, o rifiutare di collaborare e rinunciare a qualsiasi forma di liberazione. Avendo scelto la rinuncia alla collaborazione, qualunque richiesta di beneficio da lui presentata veniva respinta in automatico a prescindere se in carcere avesse o meno maturato un reale percorso di cambiamento.

I giudici della Cedu si sono pronunciati proprio su questo meccanismo automatico, che lega il rifiuto a collaborare con una presunzione di pericolosità sociale. Non basta una condotta positiva in carcere, sia a livello comportamentale che a livello rieducativo. Occorre, per la legge italiana, che vi sia stata un’utile collaborazione. Si presume, in altre parole, che in assenza di collaborazione il condannato mantenga il proprio vincolo con l’organizzazione criminale. Cosa significa diventare collaboratore di giustizia è infatti spiegato dall’articolo 58 ter dell’ordinamento penitenziario: “[…] coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati […]”.

Giovanni Brusca tratto in arresto nel 1996, da anni collaboratore di giustizia

La sentenza. Nelle motivazioni date nella sentenza Viola si legge che lo Stato “deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena, il che permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l’esecuzione di quest’ultima, il detenuto si sia talmente evoluto e abbia fatto progressi tali verso la propria correzione che nessun motivo legittimo in ordine alla pena giustifichi più il suo mantenimento in detenzione. […] la possibilità di riesame della reclusione perpetua implica la possibilità per il condannato di chiedere una liberazione, ma non di ottenere necessariamente la scarcerazione se continua a costituire un pericolo per la società”. In altre parole la sentenza della Corte non ha dato il via libera alla scarcerazione immediata degli attuali 957 detenuti all’ergastolo ostativo. Si stabilisce invece che il detenuto possa fornire la prova della propria dissociazione anche attraverso condotte diverse rispetto a quelle di collaborazione con la giustizia.

A prima vista, quindi, la sentenza è ben più prudente di quanto abbiano prospettato numerosi commentatori, sia nel mondo della politica che della magistratura, i quali annunciavano una catastrofe giuridica imminente per la lotta alla mafia. Si tratta pur sempre di riconoscere alcuni benefici carcerari sotto lo stretto controllo della magistratura di sorveglianza e non il riconoscimento di meccanismi automatici che non si preoccupino di verificare la pericolosità in concreto del detenuto.

Reazioni. «Non sono sicuro che a livello europeo, attraverso la sola lettura delle carte, si riesca a percepire fino in fondo la pericolosità e l’incidenza della criminalità organizzata in Italia. Un mafioso non può reinserirsi se non rompe le regole dell’organizzazione criminale, e questo si dimostra solo collaborando con lo Stato. […] L’abolizione dell’ergastolo era uno dei punti del papello di richieste che Riina pretendeva dallo Stato per fermare le stragi». Così il senatore Pietro Grasso ad un’intervista rilasciata al corriere della sera. Critico anche il senatore Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia: «Se i boss sperano ora di uscire dal carcere, addirittura potendo far causa allo Stato italiano per ingiusta detenzione, è perché l’Europa continua a mostrare indifferenza per le mafie, salvo poi sdegnarsi quando queste ‘eccedono’ al di fuori dei confini italici, come avvenne per la strage di Duisburg operata dalla ‘ndrangheta in terra tedesca». Nino Di Matteo sostituto procuratore nazionale antimafia, in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ricorda come l’attenuazione dell’ergastolo sarebbe «un passo indietro complessivo nel sistema di contrasto alle organizzazioni criminali. […] l’unica vera preoccupazione per i mafiosi è proprio l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici».

Se queste erano le reazioni suscitate dalla sentenza in attesa della pronuncia definitiva, è facile prevedere che con il passaggio in giudicato le reazioni si faranno più acute, senza escludere che ci possano essere nel breve termine veri e propri scontri istituzionali. Un’ avvisaglia l’aveva già data il senatore del Movimento 5 stelle Mario Giarrusso che lunedì scorso scriveva senza mezzi termini: «Già in primo grado la Cedu aveva mostrato una enorme e gravissima mancanza di sensibilità nella lotta alla mafia. Se anche in appello dovesse riproporsi lo stesso atteggiamento favorevole agli interessi delle mafie, allora bisognerà valutare seriamente la fuoriuscita dell’Italia da questo organo, che non fa parte dell’Unione europea». Se si passerà dalle parole ai fatti lo vedremo nelle prossime settimane. Rimane comunque indice di un clima che ci accompagnerà nei prossimi mesi, quando il parlamento italiano sarà chiamato ad approntare quelle modifiche legislative richieste dai giudici di Strasburgo.


Foto in copertina da Yahoo Notizie

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Paolazzurra Polizzotto

Scrivere per me è stata una passione inaspettata, un dono tutto da scoprire. La mia missione è quella di dare una “voce” a chi crede di averla persa.