Si possono riprendere le forze di polizia?

L’Ufficio del Garante della privacy, con nota 14755 del 5 giugno 2012, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Interno relativo alla liceità dell’acquisizione e della diffusione in rete delle immagini riprese da privati nel corso di controlli della Polizia Stradale, ha precisato che i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica.

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni ed ai limiti posti dal Codice della privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete ovvero utilizzo a fini di giustizia.

Quindi, per fare alcuni esempi, sono lecite le riprese fatte a una volante della polizia stradale, appostata con un autovelox ai margini della autostrada, ma non sarebbe lecito riprendere anche l’auto o la figura dell’automobilista fermato per il controllo. È lecito riprendere e fotografare i carabinieri nell’ambito di una attività di controllo, ma a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio.

È consentito fare filmati al di fuori di una stazione della guardia di finanza o, ancora, immortalare i celerini che effettuino delle operazioni di controllo o di repressione di manifestazioni di piazza, a condizione che venga rispettata anche la privacy dei dimostranti. Ed ancora sarebbe illecita la diffusione di una foto di un funzionario o un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle proprie funzioni.

Da Fanpage

In sintesi, non vi sono norme di ordine pubblico che vietino di fare filmati e fotografie alla polizia o alle altre autorità, ma esistono solo le normali regole del codice della privacy, valevoli anche per tutti gli altri privati cittadini.

A questo proposito, nel caso, verificatosi qualche giorno fa, del figlio del Ministro dell’Interno, sorpreso a bordo di una moto d’acqua della Polizia di Stato, il punto sul quale si dovrebbe dibattere non è tanto se sia o meno vietato filmare un mezzo della Polizia, quanto se sia stato o  meno legittimo alla luce del Codice stesso diffondere il video in questione. 

Si scontrano, com’è facile intuire, due opposte esigenze. Da un lato vi è il diritto di cronaca giornalistica che costituisce estrinsecazione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero. Questo non può però essere esercitato illimitatamente perché il bene contrapposto, l’onore, è anch’esso dotato di rango costituzionale.

Da qui la necessaria apposizione di limiti, travalicati i quali sussistono i presupposti del reato di diffamazione, e che la giurisprudenza dominante fa consistere: 1) nella verità della notizia pubblicata; 2) nell’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi; 3) nella obiettiva e serena esposizione della notizia. Nella fattispecie in questione un pubblico ufficiale ha fatto uso a fini privati di un mezzo che solitamente risponde a finalità di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

La lesione di questi valori fondamentali costituisce indubbiamente un fatto di interesse generale, che giustifica quindi la ripresa e la diffusione del video, seppure senza consenso.

Proprio lo scorso Febbraio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa con la sentenza C-345/17 su un caso simile. Un uomo aveva filmato la sua deposizione in un commissariato e diffuso il video su Youtube. L’Agenzia lettone per la protezione dei dati aveva ordinato la rimozione del video, conclusione condivisa dai tribunali interni.

Prima di decidere, la Corte suprema ha chiamato in aiuto gli euro-giudici. Il tribunale Europeo aveva stabilito che le immagini degli agenti nell’esercizio delle loro funzioni sono dati personali e per questo tutelati dalla privacy ma che la loro diffusione poteva rientrare nel diritto di cronaca anche se l’uomo non era un giornalista

La sentenza della Corte, in sostanza, aveva confermato quanto detto nel 2012 dal Garante per la privacy italiano: anche se non ci sono norme che vietino esplicitamente di fotografare o riprendere le forze dell’ordine, valgono le normali leggi sulla privacy che impediscono di diffondere immagini di persone senza il loro consenso a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca, a prescindere dal fatto che l’autore sia un giornalista o un semplice cittadino.