«Pirata» a chi? Definizioni fantastiche e dove trovarle

Di Antinea PastaLa vicenda della nave Sea Watch 3 ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica nelle ultime settimane. Sull’argomento si sono sprecati i giudizi e le opinioni, e spesso anche le espressioni utilizzate dagli esponenti politici – non solo quelle della gente comune – non sono state estremamente corrette nei contenuti.

Il ministro dell’interno Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ma anche molti giornali di destra spesso hanno fatto riferimento alla nave dell’Ong definendola «una nave pirata» e sostenendo che quest’ultima debba essere sequestrata e affondata.

Facciamo un breve fact checking di questa affermazione, facendo riferimento a quelle noiosissime nozioni di diritto internazionale che difficilmente fanno presa sul pubblico dei social. È un duro mestiere ma qualcuno deve pur farlo.

Iniziamo: qual è innanzitutto la definizione di pirateria? In tema di diritto internazionale, la pirateria rientra fra i cosiddetti delicta iuris gentium, cioè fra quei reati che, per la loro gravità, ripugnano alla coscienza civile di tutti i popoli. Di conseguenza, l’ordinamento internazionale autorizza gli Stati, a punire con i propri organi giurisdizionali e amministrativi gli individui che se ne rendano colpevoli. La definizione più aggiornata del termine – che recepisce le precedenti – si trova nella Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, più in particolare all’articolo 101.

In breve la pirateria si sostanzia in atti illegittimi di violenza, di impossessamento o di appropriazione commessi per scopi personali dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave e diretti, in alto mare, contro un’altra nave o contro persone o beni siti a bordo di essa. Perché si configuri tale reato gli atti in questione debbono essere commessi con l’animus furandi, cioè a dire per rapina a scopo di lucro.

Dunque, la nozione di pirateria accolta dal diritto internazionale richiede fondamentalmente due aspetti: da un lato che l’azione criminosa provenga da una nave differente da quella posta in pericolo e che l’azione violenta venga perpetrata a bordo; dall’altro, che l’aggressione avvenga in alto mare (o in luogo non sottoposto alla sovranità di alcuno Stato) e che l’autore persegua un ‘fine personale’.

Un dubbio sorge spontaneo: vuoi vedere che la pirateria con la Sea Watch non c’entra proprio nulla? Il salvataggio dei migranti da parte dell’imbarcazione è avvenuto, come più volte detto nella zona SAR di competenza libica. Dal momento che oggi la Libia non può essere considerato un porto sicuro, la comandante della nave, Carola Rackete, seguendo correttamente la convenzione di Amburgo del 1979 (cui l’Italia ha aderito con la Legge n. 147/1989) che  prevede l’obbligo di prestare soccorso ai naufraghi e di farli sbarcare nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica al luogo del salvataggio sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, si è diretta verso Lampedusa.

Una volta entrata nelle acque territoriali italiane, qualunque cosa sia accaduta da quel momento in poi, è soggetta alla legislazione italiana. Tant’è che lo speronamento avvenuto da parte della See Watch 3 nei confronti dell’imbarcazione della Guardia di finanza che si frapponeva all’imbarcazione per impedire l’attracco al molo, – episodio su cui sta indagando la Procura di Agrigento –  non può essere configurato come atto di pirateria, proprio perché avvenuto nel porto di Lampedusa e dunque in acque territoriali. Appare evidente che una tale definizione è più evocativa che strettamente tecnica, perché se tale fosse da intendersi, come si evince da quello che fino ad ora si è detto, semplicemente non avrebbe alcun senso.

Alla luce della decisione del gip Alessandra Vella che non ha convalidato l’arresto per la giovane comandante della Sea Watch, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che Rackete non abbia compiuto il reato di resistenza a pubblico ufficiale per via di una “scriminante,” ossia “l’adempimento di un dovere”— quello di salvare le persone e portarle al sicuro il prima possibile.

Il gip nelle 13 pagine di provvedimento aggiunge che «le direttive ministeriali sui porti chiusi e il divieto di ingresso in acque territoriali» previsto dal decreto sicurezza non può essere applicato poiché una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza. Il caso della Sea Watch 3 farà giurisprudenza e fissa dei principi applicabili a tutte le navi Ong che operano i soccorsi in mare.

Insomma, forse qualche domanda sul fiume di parole, spesso inesatte, spese in questi giorni come se si parlasse di una partita di pallone piuttosto che di diritto dovremmo porcela tutti, a prescindere da come la si pensi sulla vicenda.


Immagine in copertina da Reuters UK

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