Il «caso Taricco»: supremazia del diritto Ue e applicazione dei controlimiti costituzionali

La teoria dei controlimiti, di cui è possibile rinvenire i primi prodromi delle sue moderne versioni oltre cinquant’anni fa, muove dal postulato secondo il quale i principi supremi e i diritti fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato sono intangibili, e come tali sottratti ad ogni possibile “aggressione” di origine sia interna che esterna.

Sebbene la teoria in esame nasca con il precipuo scopo di evitare che la progressiva erosione della sovranità nazionale connessa alla crescita ed evoluzione delle organizzazioni sovranazionali europee, in origine CECA, CEEA e CEE, ora Ue, possa implicare il sacrificio dei predetti principi e diritti, paradossalmente, i controlimiti costituiscono un tema sconosciuto ai più dalla quale ne è derivato, una volta uscito dallo scrigno delle nozioni puramente teoriche e delle astratte speculazioni, un’occasione di scontro nelle aule di giustizia con conseguenti ricadute pratiche a largo spettro, riconducibili in particolare nell’ambito del diritto penale processuale e sostanziale.

Ed invero, un caso molto recente ha riportato il tema dei controlimiti e questa volta ha fatto riscontrare molti più consensi al suo utilizzo rispetto ad altre ipotesi. Ci si riferisce al “caso Taricco”, il quale prende avvio da una questione pregiudiziale rivolta da un giudice italiano alla Corte di Giustizia nell’ambito di un procedimento penale per costituzione ed organizzazione di associazione a scopo di commettere più delitti in materia di Iva, con conseguente lesione degli interessi finanziari.

In particolare oggetto della richiesta pregiudiziale è la conformità al diritto eurounitario della disciplina nazionale della prescrizione, per la parte in cui stabilisce che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

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Corte Di Giustizia Europea, Kirchberg, Lussemburgo

Il giudice italiano poneva in rilievo che, qualora fosse possibile disapplicare la suddetta disciplina, verrebbe più efficacemente tutelata la finalità sottesa al Diritto dell’Unione ed espressa dall’art. 325 TFUE, secondo cui «Gli Stati combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli stati membri».

La Corte di Giustizia oltre a ribadire la propria competenza in materia di sanzioni delle frodi fiscali ha rilevato che, se è vero che gli Stati hanno libertà di scelta delle sanzioni applicabili, tuttavia gli stessi debbono assicurarsi che in casi di frode grave ci siano sanzioni penali effettive ed a carattere dissuasivo, avanzando altresì l’ipotesi di una illegittimità, secondo la logica propria del tertium comparationis, allorchè tali misure siano meno efficaci di quelle che gli Stati adottano per combattere casi di frode di pari gravità che ledono gli interessi finanziari nazionali.

Pertanto, la Corte di Lussemburgo sostiene che qualora la disciplina nazionale del prolungamento del termine di prescrizione sia tale da impedire di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, il giudice nazionale sarebbe tenuto a dare efficacia all’art. 325 TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostagli dalla suddetta disposizione.

Questo provvedimento, come prevedibile, ha suscitato reazioni contrastanti in ambito nazionale. In una prima pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover disapplicare la norma in questione, richiamando la sentenza del Giudice europeo e ritenendo presenti le condizioni ivi indicate per la sussistenza dell’obbligo di disapplicare rilevando altresì che non vi fossero le condizioni per sollevare una questione di costituzionalità, in quanto la sentenza della Corte di Giustizia non incideva sulla disciplina ed i termini di prescrizione, ma sulla durata massima della interruzione e pacificamente le disposizioni de quibus non sarebbero dotate di copertura costituzionale (ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.).

Al contrario la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di dover sollevare questione di costituzionalità della norma che ha introdotto in Italia il Trattato, nella parte in cui impone di applicare l’interpretazione della normativa italiana indicata dalla sentenza Taricco e la conseguente disapplicazione, anche quando da ciò ne discendano effetti sfavorevoli per l’imputati, in riferimento all’art. 25.

Il giudice milanese ha richiamato espressamente in proposito la presenza di controlimiti, individuati nella suddetta disposizione costituzionale, in applicazione della giurisprudenza costituzionale secondo la quale le norme sulla prescrizione sono qualificabili come norme di diritto sostanziale, che nel caso di specie verrebbero modificate in malam partem.

In altra occasione la Corte di Cassazione ha invece ritenuto, nella specie, non applicabili i principi indicati nella sentenza Taricco, in quanto non si sarebbe trattato di reato “grave”, ed il reato sarebbe stato dichiarato già prescritto. In maniera più articolata la dottrina ha segnalato, in senso negativo, come un obbligo degli Stati declinato in termini marcatamente finalistici – quindi non autoapplicativi – venga trasformato nel dovere per il giudice di disapplicare una normativa nazionale ritenuta in contrasto con tale obbligo.

Questo viene ad incidere sul rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, nel senso del riconoscimento al secondo di una funzione che non le è propria e che travalica i limiti della giurisdizione, dal momento che, in casi del genere, sarebbe stato da aspettarsi che venisse chiesto, nelle forme previste, un intervento del legislatore, dal momento che l’inefficacia di una normativa potrebbe discendere da differenti ragioni. L’effetto potrebbe essere quello di un’operazione chirurgica affidata al giudice ordinario e che domani potrebbe non avere limiti, dando vita ad una vera e propria “formazione parallela” del diritto per via giudiziaria.

Ebbene, le reazioni dei giudici italiani non potevano che culminare nell’ordinanza di nuovo rinvio della Corte Costituzionale, nella quale è stato posto in evidenza che la soluzione proposta nella sentenza Taricco solleva dubbi con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona. In particolare, secondo tale organo giurisdizionale, questa soluzione potrebbe ledere il principio di legalità dei reati e delle pene, il quale impone, segnatamente, che le norme penali siano determinate con precisione e non possano essere retroattive.

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Il Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale, Roma

Con ordinanza del 28 febbraio 2017 il presidente della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice di rinvio enunciando il principio di diritto secondo cui «l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

Il risultato cui sembra essersi pervenuti con “Taricco 2” è quello di un generico limite alla disapplicazione indicato direttamente dalla Corte Europea, alla cui concreta attuazione sarebbero chiamati i giudici comuni, senza, a questo punto, alcuna necessità di passare nuovamente attraverso la Corte Costituzionale, con l’evidente rischio di un’applicazione non univoca o, comunque, non uniforme, dei parametri in questione.

Come scrive, di recente, un noto giurista – Giuliano Amato in Corte Costituzionale e Corti Europee. Fra diversità nazionali e visione comune – uno dei principali problemi che si pongono è quello di un possibile stridore fra l’Europa che difende la supremazia del suo diritto e l’Europa che protegge invece i nostri diritti, le quali esprimono esigenze entrambe apprezzabili, quali la superiore uniformità europea e la tutela dei diritti. Significativamente conclude che «dobbiamo tutti capire che, oltre un certo limite, l’uniformità non possa andare ma, le stesse diversità distruggono la nostra unità».