Separazioni e divorzi: cosa cambierebbe con il Ddl Pillon?

Di Floriana Raffadale – Il Disegno di Legge Pillon (Atto Senato n. 735), denominato Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, presentato il 1° agosto 2018,  si propone come una riforma che innova profondamente il diritto di famiglia, con particolare riguardo alla disciplina della crisi di coppia – coniugata e non – con figli.

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Il senatore Simone Pillon (Lega)

Il cuore pulsante del testo di riforma è dato dalla tutela del minore, tramite la promozione della relazione verticale “genitori/ figli”: gli interessi sottesi al rapporto tra la prole e i genitori appaiono prevalenti rispetto alle dinamiche sorte nella relazione orizzontale, tra i componenti della coppia genitoriale.                          

Principio ispiratore della riforma è l’affidamento condiviso, la cd. co-genitorialità volta alla pariteticità dei tempi di frequentazione dei genitori. Sul punto, i promotori della riforma evidenziano la poca efficacia della Legge 2006 n. 54, normativa dettata in materia di separazione e di affidamento condiviso dei figli. Lampanti, infatti, le statistiche nell’indicare che l’affido materialmente esclusivo riguardi oltre il 90 % dei minori, con una conseguente scarsa concreta applicazione della co-genitorialità.

bimboUna delle principali novità del disegno di legge predette si individua nel piano genitoriale. Ogni genitore è chiamato a redigere un piano genitoriale, nel quale esporre, nel dettaglio, le particolari esigenze e i precisi interessi del figlio relativi ai luoghi abitualmente frequentati, la sua istruzione, l’educazione morale, le attività extracurriculari, le vacanze, nonché sulla quantificazione e la modalità di mantenimento.                                  

Il piano genitoriale si presenta, dunque, come un vestito costruito su misura del minore, in quanto opportunamente adeguato e calibrato ai bisogni della prole. Non un piano dettato dall’alto, da una figura terza come quella del giudice, ma uno strumento di lavoro sul quale sono chiamati a operare entrambi i genitori. Il ruolo del giudice appare ausiliario e residuale: egli è chiamato a esaminare, approvare il piano e a valutare la sua conformità ai diritti del minore.

La disciplina della casa familiare si presenta come strettamente connessa al doppio domicilio dei minori e all’istituto dell’affidamento condiviso. L’articolo 14 del ddl dispone la preminenza del diritto dei minori a risiedere nella casa familiare, ove continuerà ad abitare uno dei due genitori, eventualmente indicato dal giudice. Per converso, il genitore proprietario della casa familiare avrà diritto ad un indennizzo, pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

Lo schema normativo del ddl Pillon promuove altresì la figura degli ascendenti. I nonni, nominati sia all’articolo 11 che all’articolo 17 del ddl, potranno intervenire ed esprimersi nell’ambito della tutela e dell’evoluzione della personalità dei minori.

tribunaleTra le misure maggiormente disquisite dagli operatori del diritto e dagli organi di stampa, si annovera il ricorso alla mediazione familiare. Chiaro l’intento deflattivo dell’istituto: da un lato, si tenta di addivenire a una rapida soluzione della crisi familiare e, dall’altro, di ridurre le lungaggini proprie della definizione della controversia nell’aula di Tribunale. 

L’utilizzo di strumenti di Alternative Dispute Resolutions (ADR) consentirebbe sia di appianare il conflitto familiare, cogliendo una soluzione transattiva e risolutiva della crisi familiare, sia di evitare alla famiglia, spesso composta da minori, di addentrarsi nel tunnel giudiziario.

Un ruolo dirimente nell’eventuale gestione dei conflitti tra i genitori è attribuito alla figura del coordinatore genitoriale, con le funzioni individuate all’art. 5 del Dd.L. S/735. La nomina del coordinatore genitoriale, procedura diversa e non sovrapponibile a quella della mediazione familiare, è volta alla gestione dei conflitti, che spesso caratterizzano questioni anche banali della vita quotidiana dei genitori separati. È opportuno attribuire a un terzo esperto e neutrale il compito di risolvere la conflittualità quotidiana, mediante l’utilizzo dei medesimi strumenti attribuiti al giudice, solamente in più rapide tempistiche.

In conclusione, il presente ddl Pillon si impone nel quadro normativo del diritto di famiglia, promuovendo delle innovative modifiche: esso, nonostante le lacune e criticità, si propone di introdurre una progressiva de-giurisdizionalizzazione della materia, ponendo al centro la coppia genitoriale e gli interessi specifici del minore. Deteriora il ruolo del giudice, per lo più limitato ai casi di disaccordo tra i genitori.