La Brexit: precedente pericoloso?

Di Vincenzo Mignano – Il 29 marzo 2017, in conformità con quanto stabilito dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e sulla scia del referendum tenutosi nel giugno dell’anno precedente, il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo la propria intenzione di uscire dall’UE. La medesima disposizione, al paragrafo 2, prevede che l’UE negozi e concluda con lo Stato recedente “un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione”; accordo, questo, che viene negoziato ai sensi dell’art. 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Con riferimento al caso specifico della Brexit, l’attivazione di tale procedura ha comportato l’innescarsi di forti tensioni all’interno dell’Unione europea, sia da un punto di vista politico, con lo sviluppo di spiriti nazionalisti volti a consolidare la loro posizione nell’ambito della relativa organizzazione internazionale di appartenenza, sia in un’ottica più economica, le cui radici sono da rintracciarsi nella mancata adesione del Regno Unito all’Unione economica e monetaria (UEM) e nella partecipazione dello stesso allo sviluppo del bilancio dell’UE.

Alla luce di queste precisazioni, risulta comprensibile l’opinione espressa dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il quale ha definito il progetto di accordo di recesso Brexit – approvato dal Governo britannico e, successivamente, dai leader dell’UE a 27, insieme al progetto di dichiarazione politica sulle future relazione UE-Regno Unito – una “situazione lose-lose”, nella quale risalta la perdita di credibilità dei contendenti sul più ampio panorama internazionale; posizione, questa, condivisa dal Capo negoziatore della Commissione per la Brexit, Michel Barnier.

Il testo dell’accordo, tuttavia, declina una disciplina che pone l’Unione europea in una posizione più agevole e di vantaggio rispetto allo Stato recedente, soprattutto in ambito economico. Il relativo art. 135, infatti, prevede che il Regno Unito debba contribuire e partecipare all’implementazione dei bilanci dell’Unione relativi agli anni 2019 e 2020; a ciò si aggiunge l’art. 137, il quale stabilisce che i programmi e le attività dell’UE perseguiti conformemente al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP 2014-2020) debbano essere realizzati nel 2019 e nel 2020 con riguardo al Regno Unito sulla base del diritto dell’Unione applicabile.

Come si può notare da queste disposizioni, nonostante l’art. 218 TFUE sancisca la cessazione dell’applicabilità dei Trattati allo Stato interessato “a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2”, si prevede un periodo di transizione che esula da tale termine (nel caso di specie il 29 marzo 2019); periodo, questo, all’interno del quale l’Unione europea e il Regno Unito avranno la possibilità di sviluppare le loro future relazioni.

L’art. 150 dell’accordo UE-UK – a conferma della stessa natura delle disposizioni già menzionate – stabilisce la responsabilità del Regno Unito per le operazioni finanziarie approvate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) prima dell’entrata in vigore dell’accordo medesimo. I costi del divorzio oggetto di analisi, comprendenti gli impegni già presi dallo Stato recedente in ambito comunitario e quelli riguardanti gli anni di membership all’interno dell’Unione europea, si aggirano intorno ai 45 miliardi di euro, che dovranno essere versati nel periodo 2019-2064.

Le norme descritte – unite a quelle relative ai cittadini europei residenti in territorio britannico, alla questione dell’Irlanda del Nord e all’unione doganale – consentono di comprende come il Regno Unito, nell’ambito disciplinare declinato dall’accordo in questione, risulti in una posizione del tutto anomala rispetto a qualsiasi Stato terzo.

I vincoli relativi alle regole facenti parti del Diritto dell’Unione europea e il perimetro tracciato dalle disposizioni menzionate porrebbero il Paese interessato – in caso di definitiva attuazione dell’accordo – in un contesto di parziale dipendenza nei confronti dell’assetto comunitario, non permettendo la realizzazione di quella autonomia politico-economico tanto auspicata dai brexiters e rendendo il Regno Unito un Paese satellite dell’Unione europea.

Il caso Brexit, con la definitiva uscita britannica, rappresenterebbe – come si può dedurre dall’analisi effettuata – un forte pericolo per la stabilità dell’UE, sintomo di disgregazione politica e di debolezza economica che eroderebbe – ulteriormente – quelle basi su cui poggia il sistema comunitario, presentandosi quale manifestazione di logiche nazionaliste sempre più preponderanti.

Spetta, ora, al Parlamento di Westminster esprimersi in merito all’accordo UE-Regno Unito, col Primo Ministro britannico, Theresa May, che dovrà fronteggiare la perdita di consenso e la crisi che sta investendo l’esecutivo. Come affermato dal Capo negoziatore Michel Barnier: “Ora è giunto il momento che ognuno si assuma le sue responsabilità”.


6 commenti

I commenti sono chiusi