Lavoro: Legge di Bilancio 2018 e sgravio contributivo giovani

Di Mariangela Pullara – Sono molte e di varia natura le agevolazioni all’assunzione introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 co. 100-108). Gli interventi che mirano ad alleggerire le aziende dal carico contributivo risultano oggi meno invitanti rispetto alle manovre introdotte negli anni precedenti (si veda L. n. 190/2014 e L. n. 208/2015): davanti a una platea molto ridotta di lavoratori a cui la legge si rivolge e con una serie di limitazioni antielusive a carico del datore di lavoro, è, di certo, l’intervento meno incisivo e che produrrà un minore flusso di assunzioni agevolate.

Non è possibile in questa sede riuscire a trattare l’argomento in modo esaustivo e analizzare tutte le varie agevolazioni, ma a grandi linee si può delineare l’intervento principale, che è comunque un aiuto alle aziende che gli stessi giovani interessati possono portare a conoscenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato, che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – a esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato –, è riconosciuto uno sgravio del 50% dei soli contributi Inps e per un periodo massimo di 36 mesi.

La Legge di Bilancio – e qui un primo limite – ha previsto un tetto massimo di agevolazione di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile: ciò vuol dire che il datore di lavoro ha una copertura limite di 250 euro al mese per ogni lavoratore assunto; copertura, questa, che va ulteriormente riproporzionata nel caso in cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato ha stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale. Si comprende da questa prima battuta come la misura strutturale concede un esiguo aiuto alle aziende che vorrebbero accrescere la propria forza lavoro.

Ma la più evidente limitazione riguarda il campo di applicazione dell’agevolazione contributiva, pensata a contrastare quel tasso di disoccupazione giovanile che ci colloca in basso nella graduatoria europea. Il comma 101 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prevede che l’esonero spetti a soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età – per intenderci, va bene una assunzione comunicata a 34 anni e 364 giorni – per il solo 2018, ribassato a non oltre i 30 anni di età – anche qui 29 anni e 364 giorni – a partire dal 2019, e che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in tutta la propria vita lavorativa.

L’incentivo strutturale riguardante i giovani lavoratori che soddisfano i criteri richiesti si configura come una sorte di dote: il legislatore ha previsto la possibilità, qualora il rapporto di lavoro che dà diritto allo sgravio non perduri tanto da esaurire tutto il periodo spettante, di “portarsi dietro”,  presso un nuovo datore di lavoro che assume a tempo indeterminato, il periodo residuo fino al suo esaurimento, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore al momento della seconda assunzione.

Anche il datore di lavoro non è immune dal possedere requisiti rigidi per poter usufruire degli sconti contributivi. Le condizioni dettate dalla Legge di Bilancio sono in prospettiva antielusiva, al fine di garantire una giusta accessibilità e di tutelare quanto possibile il lavoratore assunto. Il legislatore ha, difatti, previsto che, per accedere alla misura incentivante, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti, non deve aver effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi; mentre causa di decadenza è, invece, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con la medesima qualifica nei sei mesi successivi alla predetta assunzione. Limiti che, uniti ai principi generali di fruizione delle agevolazioni espressi dall’art. 31 del D.lgs 150/2015 e dall’art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, scongiurerebbero l’abuso della facile assunzione e della conseguente veloce dismissione.

Va, inoltre, precisato che tale disciplina è anche applicata in caso di conversione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un ordinario contratto a tempo indeterminato.

In ultimo, per il solo 2018 e per le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Sardegna, l’Anpal ha emanato il Decreto 2/2018 che istituisce l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno che prevede ulteriori sgravi dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e che è cumulabile, secondo altri requisiti che lavoratore e datore di lavoro devono possedere, con l’incentivo strutturale previsto dalla Legge di Bilancio, incrementandolo, così, fino all’esonero totale del 100% dei contributi Inps.