Turchia: quando la religione diviene disgregazione

In occasione della conferenza OSCE-MED per il dialogo Euro-mediterraneo, tenutasi a Palermo nel mese di Ottobre, abbiamo voluto concentrare l’attenzione, con una lente europeista, su uno degli Stati più strategici e cruciali, una porta tra oriente ed occidente: la Turchia. Dopo i passi indietro fatti sui diritti fondamentali tre anni fa, l’ammissione della Turchia all’interno dell’Unione sembra essere sempre più utopica. L’Unione, infatti, ha incluso nei criteri di Copenaghen – utilizzati per verificare l’idoneità di uno Stato terzo a divenire membro dell’UE – anche la tutela della libertà religiosa, quale indice per esprimere una valutazione sul rispetto dei diritti umani all’interno di uno Stato. La svolta islamista di Erdogan, tuttavia, pone le basi per un inevitabile allontanamento.

In Turchia, il trattamento giuridico riservato alle confessioni religiose ha subito un sostanziale mutamento negli ultimi anni. Specificatamente, è interessante rilevare come si sia passati da uno Stato laicista, che reprimeva e sanzionava qualsiasi forma di espressione religiosa all’interno della vita pubblica, ad uno Stato di netta matrice filoislamica.

In realtà, la vicenda turca è caratterizzata, al contempo, da elementi di discontinuità e di continuità: se è vero, infatti, che lo Stato sacrificava la tutela di tutte le confessioni religiose in nome di un peculiare laicismo, è altresì vero che, anche in passato, un trattamento peggiorativo era specificatamente riservato ad alcune confessioni religiose, come l’ebraismo e il cattolicesimo. La tutela di queste minoranze religiose, infatti, è sempre stata particolarmente stringente e inefficace, se paragonata al trattamento che veniva riservato alla religione islamica.

Per quanto concerne la disciplina dello Stato turco sulle minoranze religiose, come già accennato, si rileva un trattamento giuridico particolarmente punitivo, specialmente con riguardo alle minoranze ebraiche e cattoliche. Questo trattamento punitivo è stato ripetutamente condannato e messo in evidenza dall’Unione Europea nei suoi rapporti periodici.

Occorre, adesso, comprendere come questi rilievi vengano valutati dall’Unione e come abbiano influenzato la procedura di ammissione della Turchia all’interno dell’Unione Europea.  Nello specifico, nell’ambito di un più ampio quadro di condizionalità politica, può essere utile capire come il rispetto dei diritti umani – tra cui, indubbiamente, rientra la tutela di tutte le confessioni religiose – venga valutato in relazione all’apprezzamento complessivo circa l’ammissione di un nuovo Stato Membro.

E’ interessante rilevare, in primis, come l’Unione non conduca l’analisi sulla tutela delle minoranze religiose in quanto formazioni sociali, ma in riferimento ad alcuni diritti particolari, individuali; ad esempio, vengono in rilievo la libertà di pensiero, la libertà di espressione e la libertà di coscienza.

La peculiarità è, dunque, che i cattolici, nell’ottica europea, non vengono tutelati in quanto confessione religiosa o in quanto minoranza, ma come singoli o, meglio, vengono valutate le libertà individuali di ciascun essere umano. Quest’analisi dell’Unione, tuttavia, sembra non sposarsi bene con riferimento alle confessioni religiose che, per loro natura, implicano un percorso di fede condiviso, una compartecipazione.

L’approccio dell’Unione è, dunque, peculiare perché non fa specifico riferimento al concetto di minoranza religiosa, ma guarda, piuttosto, ai diritti individuali che vengono in rilievo in virtù dell’appartenenza religiosa; questo, inevitabilmente, influenza il processo di integrazione europea.

L’Unione, ad esempio, non disciplina il diritto di professare un credo religioso come diritto facente capo ad una minoranza, considerata nella sua struttura di formazione sociale, ma ne parla declinando tale diritto in relazione ad altri diritti.

Nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 Luglio 2017, l’Unione ha sottolineato come dal 2005 – anno in cui sono iniziati i negoziati di adesione – in poi, vi sia stato un sostanziale regresso nella tutela dei diritti umani e nel rispetto dello stato di diritto, due degli essenziali criteri di Copenaghen. Anche il terzo criterio, quello democratico, assume rilievo nella nostra analisi: la libertà religiosa, infatti, diviene un parametro che, nell’ambito di un più ampio quadro politico, ci aiuta a valutare il livello di democrazia all’interno di un Paese candidato. Nella stessa risoluzione, il Parlamento ha invitato la Commissione a integrare una clausola che renda i diritti umani e le libertà fondamentali uno dei presupposti essenziali nell’ambito del miglioramento dell’unione doganale tra Unione Europea e Turchia, poiché le potenzialità di tale unione potranno esplicarsi appieno solo ed esclusivamente attraverso il rispetto di questi criteri.

L’Unione, dunque, è pienamente consapevole dell’importanza della libertà religiosa all’interno degli Stati, anche se ha più volte dimostrato di non essere in grado di dettare una disciplina comunitaria per le confessioni religiose, difficoltà che deriva, probabilmente, dalla necessità di coordinare tre piani ordinamentali differenti.

La Commissione europea, nel suo ultimo rapporto sulla Turchia, ha evidenziato come sia essenziale uno sforzo da parte del governo turco per potenziare e rafforzare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la necessità di sottoporsi agli obblighi pattuiti all’interno della CEDU e alle sentenze della Corte EDU, la cui efficacia non è pienamente garantita. La Commissione europea ha sottolineato, inoltre, come le garanzie relative alla libertà di espressione e alla libertà di riunione – fortemente ristrette a seguito del tentato golpe del 15 luglio 2016 – non siano in linea con gli standard europei e ha invitato la Turchia ad implementare l’ambito di applicazione di tali diritti e l’efficacia degli stessi. Nell’ambito della non-discriminazione, invece, sia dal punto di vista legislativo che nella prassi, non esistono degli strumenti atti a garantire l’eguaglianza formale e sostanziale, con conseguente violazione dei diritti umani. La Commissione ha evidenziato come la Turchia sia l’unico Paese aderente alla CEDU che, tuttavia, non riconosce l’obiezione di coscienza: questo elemento è certamente significativo, poiché implica un atteggiamento statalista e, probabilmente, ci offre anche degli importanti spunti di riflessione circa la tutela del pluralismo all’interno dello Stato. La Commissione, dunque, esprime la sua profonda preoccupazione per il mancato rispetto della libertà religiosa in Turchia, per le ripetute discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, nonché per le problematiche relative alla possibilità di stabilire legittimamente un luogo adibito al culto e alla preghiera; ma, soprattutto, per l’uso legittimo della violenza, sia verbale che fisica, per motivi religiosi.

Dopo la grande regressione nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali avvenuta nel 2014, dovuta ad una svolta autoritaria del governo turco, la tendenza assolutistica è stata riconfermata nel 2015 e ha avuto il suo apice a seguito del tentato golpe, nel luglio 2016. La Turchia, infatti, ha ritenuto di poter sospendere alcune libertà fondamentali in virtù della clausola di cui all’art. 15 della CEDU, che permette la restrizione di specifiche disposizioni della Carta, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza; tuttavia, lo stesso articolo 15 rimanda alle disposizioni che, in nessun caso, possono essere derogate e, dunque, ciò non esime la Turchia dalla responsabilità di garantire i diritti umani a tutti i suoi cittadini, senza distinzione alcuna.

Questi elementi ci permettono di comprendere come l’Unione abbia deciso di dare rilievo alle confessioni religiose al punto tale da conferire alla libertà religiosa il ruolo di parametro di valutazione circa la democraticità e il rispetto dei diritti fondamentali in uno Stato terzo, nel più ampio quadro di una procedura di ammissione.

Adriana Brusca