Reato di tortura in Italia: approvata la legge, ma è solo un primo passo

A distanza di due anni dalla prima condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dopo l’ultimo richiamo del giugno scorso, la Legge del 14 luglio 2017, n.110, introduce nel codice penale i reati di tortura e istigazione alla tortura.

L’iter che ha portato all’approvazione di questo testo è stato lungo e travagliato: un primo disegno di legge sul reato di tortura è stato presentato da Luigi Manconi (PD) nel 2013, approvato dal Senato nel 2014 e modificato dalla Camera nel 2015. Infine, nel maggio di quest’anno il Senato, dopo aver apportato sostanziali modifiche, tra cui il requisito di applicabilità in caso di condotte plurime di violenza, ha rimandato il testo alla Camera, che l’ha approvato definitivamente. Nel frattempo, nell’aprile del 2015 l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo nella causa Cestaro c. Italia, per i fatti del G8 di Genova del 2001 nella scuola Diaz. La sentenza riconosce le violenze commesse come tortura e condanna l’Italia per l’inadeguatezza delle leggi nazionali a causa della mancanza del reato di tortura nel codice penale.

In definitiva, l’art. 613-bis prevede la reclusione da 4 a 10 anni per chi cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, se il fatto è commesso mediante più condotte o se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Le aggravanti previste si applicano in relazione all’entità delle lesioni personali subite dalla vittima, alla provocata morte volontaria o involontaria, e se l’autore del reato è un pubblico ufficiale che viola i doveri inerenti alla sua funzione. Il Senato ha ribadito con forza che tali fattispecie derivano da condotte plurime e non da un solo fatto. L’art. 613-ter, invece, prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per l’istigazione, tra pubblici ufficiali, a commettere il reato di tortura.

Le critiche non sono mancate: lo stesso Manconi durante l’ultima votazione in Senato si è astenuto per protesta a causa dello stravolgimento del testo da lui presentato. Amnesty International e Associazione Antigone, consultate durante la prima stesura del ddl, ritengono ci siano molti dubbi sul come verranno verificati i traumi psichici e il criterio ripetitività degli atti violenti.

Ma ancor prima dell’approvazione definitiva del ddl, a mostrarsi preoccupati sono stati i membri di Magistratura Democratica e i giudici del tribunale di Genova che si sono occupati dei processi per le violenze avvenute nella Scuola Diaz. Essi hanno invitato la Camera a non votare il testo perché confuso e inapplicabile. A livello sovranazionale, Nils Miuznieks, Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa, si è mostrato allarmato per le profonde differenze tra la definizione di tortura nel testo di legge italiano e quella contenuta nella Convenzione Onu contro la tortura (1984) evidenziando l’importanza di assicurare che «l’ampia definizione di tortura, che ricomprende gli atti commessi da privati cittadini, non si traduca in un indebolimento della protezione contro la tortura commessa da funzionari dello Stato, data la particolare gravità di questa violazione dei diritti umani». (Ansa, giugno 2017)

Qui sotto la comparazione tra l’art.1 della Convenzione Onu del 1984, l’art.613-bis presentato nel 2013 e l’art.613-bis introdotto nel codice penale:

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Le domande sorgono spontanee: perché l’Italia non si è attenuta alla definizione di tortura sancita dalla Convenzione dell’Onu? Le preoccupazioni sull’inapplicabilità di questa legge sono fondate? Sarà fatta giustizia per le violenze e le violazioni di diritti umani subite nella Scuola Diaz e in tutti quei casi che in Italia sono rimasti impuniti?

 

Valentina  Pizzuto Antinoro


 

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